AS 2008 3185
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Modifica del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 giugno 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1493 (2003), 1596 (2005) e 1807 (2008)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
Art. 1 cpv. 3 e 3bis
3 Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:
a. la fornitura di beni e servizi destinati alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC); b. la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’assistenza tecnica e la formazione con essa connesse; c. la fornitura di beni e servizi per organi statali della Repubblica democratica del Congo; d. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario. 3bis La fornitura di beni e servizi di cui al capoverso 3 lettere b e c deve essere noti- ficata alla SECO con almeno 30 giorni di anticipo.
3 S/RES/1493 (2003), S/RES/1596 (2005) e S/RES/1807 (2008); consultabile al
seguente indirizzo Internet dell’ONU: www.un.org/documents/scres.htm
2008-1388 3185
Provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo RU 2008
Art. 5 cpv. 1 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2. Conformemente alla risoluzione 1807 (2008) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.
II La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2008.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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