Lexipedia

AS 2008 6419

Ordinanza concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

Ordinanza concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale)

del 12 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge), ordina:

Art. 1 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti permanenti 1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera per tutelare gli interessi della Svizzera all’estero avvalendosi degli strumenti utilizzati nelle rela- zioni pubbliche (comunicazione dell’immagine nazionale).

2 I compiti permanenti in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale consi-

stono nel: a. promuovere la visibilità della Svizzera all’estero; b. chiarire all’opinione pubblica internazionale le posizioni e gli interessi poli- tici della Svizzera; c. creare e promuovere una rete di relazioni tra la Svizzera e chi, all’estero, ha un ruolo decisionale o contribuisce alla formazione dell’opinione. 3 Il DFAE osserva come viene percepita la Svizzera all’estero, analizza le informa- zioni raccolte per determinarne l’eventuale influenza sull’immagine del Paese e inoltra i risultati al Consiglio federale e ai servizi della Confederazione competenti in materia.

4 Il DFAE sottopone al Consiglio federale proposte concernenti la partecipazione

della Svizzera a esposizioni mondiali o ad altri eventi simili.

Art. 2 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine Se l’immagine della Svizzera all’estero è esposta a grave minaccia o è già in una situazione di crisi, il DFAE presenta al Consiglio federale un piano di comunica- zione nel quale sono definiti i contenuti della comunicazione, le competenze e il preventivo.

RS 194.11 1 RS 194.1

2008-2634 6419

Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale RU 2008

Art. 3 Strategia Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell’immagine nazionale conformemente all’arti- colo 1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incen- trarsi tale comunicazione.

Art. 4 Coordinamento 1 Il DFAE coordina le sue attività in ambito di comunicazione dell’immagine nazio- nale con quelle di altri servizi, interni o esterni alla Confederazione, impegnati nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero. 2 A questo scopo, può stipulare convenzioni di collaborazione con i servizi interes- sati.

Art. 5 Strumenti Per adempiere ai suoi compiti in ambito di comunicazione dell’immagine, il DFAE: a. allestisce una gamma esaustiva e aggiornata di strumenti informativi e pro- mozionali; b. invita in Svizzera personalità estere che hanno un ruolo decisionale o contri- buiscono alla formazione dell’opinione, o che potrebbero svolgere queste funzioni in futuro; c. collabora con i media dei Paesi esteri; d. organizza gli interventi ufficiali della Svizzera a eventi internazionali di grande rilevanza, in particolare alle esposizioni mondiali e ai giochi olimpi- ci; e. si avvale di eventi e piattaforme importanti.

Art. 6 Sostegno finanziario 1 Le misure di promozione dell’immagine della Svizzera all’estero possono benefi- ciare di un sostegno finanziario se: a. hanno per oggetto tematico la Svizzera; b. diffondono i messaggi di base di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge; e c. giovano a interessi di politica estera della Svizzera.

2 Le

domande di sostegno finanziario devono essere presentate previamente al DFAE in forma scritta.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 ottobre 20002 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero è abrogata.

2 RU 2000 2613

6420

Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale RU 2008

Art. 8 Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e del-

l’Amministrazione Allegato Dipartimento federale degli affari esteri

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata

Abrogato

2. Ordinanza del 29 marzo 20004 sull’organizzazione del Dipartimento federale

degli affari esteri Art. 5 lett. c La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti principali: c. svolge gli incarichi conferiti al Dipartimento ai sensi della legislazione sulla comunicazione dell’immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni all’interno e all’esterno del Paese sulla politica estera della Svizzera, promuove l’immagine nazionale all’estero e coordina le sue atti- vità con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svol- gono in questo ambito. Art. 6 cpv. 3 lett. b Abrogata

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 172.010.1 4 RS 172.211.1

6421

Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale RU 2008

6422