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AS 2009 2465

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche; OBCR)

Modifica del 13 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 maggio 19721 su le banche e le casse di risparmio è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 lett. c, 3 e 5

2 Le banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle generali procedure di noti-

fica, la somma: c. dei depositi privilegiati secondo la lettera b garantiti conformemente all’articolo 37h della legge.

3 La FINMA calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso 2

lettera c, le liquidità supplementari necessarie e le comunica a ogni banca.

5 La FINMA può eccezionalmente esigere che una banca pubblichi in maniera

appropriata la somma comunicata secondo il capoverso 2 lettera c, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.

Art. 55 cpv. 1 e 2 lett. b

1 La FINMA comunica al responsabile della garanzia dei depositi la disposizione

delle misure di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h della legge o la dichiarazione del fallimento bancario secondo l’articolo 33 della legge e lo infor- ma sugli ultimi dati comunicati secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettera c. 2 Può rinunciare a tale comunicazione fintanto che nell’ambito di un risanamento:

b. i crediti garantiti secondo l’articolo 37h della legge non sono colpiti dalle misure di protezione.

Art. 57 cpv. 1 1 Il liquidatore, l’incaricato del risanamento o l’incaricato dell’inchiesta (il mandata- rio) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell’articolo 37h della legge e non sono compensati secondo l’articolo 37abis della legge.

1 RS 952.02

2009-0683 2465

Ordinanza sulle banche RU 2009

Art. 58 cpv. 1 1 Il responsabile della garanzia dei depositi mette a disposizione del mandatario l’importo necessario al pagamento. Il mandatario rimborsa i depositi garantiti.

Art. 59 Decorso il termine di cui all’articolo 56, i depositanti hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi un diritto al rimborso dei loro depositi garantiti iscritti nel piano di pagamento secondo l’articolo 57.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2009.

13 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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