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AS 2009 3523

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 24 giugno 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 66bis cpv. 1 e 3 1 L’articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell’ordinanza del 17 gen- naio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità. 3 È considerata istituto ai sensi dell’articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’eser- cizio cantonale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova