AS 2009 719
Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale
Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)
Modifica del 28 gennaio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 4–6 4 I titolari dell’autorizzazione non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che: a. gestiscono direttamente o indirettamente; o b. sono gestiti da una società alla quale sono legati da:
1. una gestione comune,
2. un controllo, o
3. un’importante partecipazione diretta o indiretta.
5 Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l’articolo 73 capoverso 4. 6 L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capo- versi 4 e 5 anche per altri prodotti.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009.
28 gennaio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 951.311
2008-3061 719
Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2009
720