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AS 2009 719

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

Modifica del 28 gennaio 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 4–6 4 I titolari dell’autorizzazione non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che: a. gestiscono direttamente o indirettamente; o b. sono gestiti da una società alla quale sono legati da:

1. una gestione comune,

2. un controllo, o

3. un’importante partecipazione diretta o indiretta.

5 Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l’articolo 73 capoverso 4. 6 L’autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capo- versi 4 e 5 anche per altri prodotti.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009.

28 gennaio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 951.311

2008-3061 719

Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2009

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