AS 2011 1155
Ordinanza del DATEC concernente la modifica di ordinanze del Dipartimento in esecuzione della modifica del 1° ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea
Ordinanza del DATEC concernente la modifica di ordinanze del Dipartimento in esecuzione della modifica del 1° ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea
del 4 marzo 2011
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:
I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del DATEC del 20 luglio 20091 sulle misure di sicurezza
nell’aviazione
Titolo prima dell’art. 13a Sezione 8a: Disposizione penale
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre
19482 sulla navigazione aerea, è punito chiunque:
a. viola uno degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni: articoli 4 capover- so 2, 5 capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 12 e 13 capoverso 1; b. esercita senza autorizzazione un’attività per la quale è necessaria un’autoriz- zazione conformemente all’articolo 6; c. viola uno degli obblighi espressamente menzionati nell’articolo 9.
2010-2739 1155
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2. Ordinanza del 26 settembre 20083 sui periodi di volo e di servizio
Ingresso visto l’articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea; in esecuzione del regolamento (CEE) n. 3922/915,
Art. 1 cpv. 3 3 Insieme all’Allegato III Sezione Q del regolamento (CEE) n. 3922/91, la presente ordinanza è applicabile a tutti i voli di tali imprese, inclusi i voli qualificabili come privati.
3. Ordinanza del 13 febbraio 20086 sul capo d’aerodromo
Titolo prima dell’art. 14a Sezione 3a: Disposizione penale
Chiunque, in qualità di capo d’aerodromo, viola uno degli obblighi di cui agli arti- coli 5 capoverso 2 e 13, è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea.
3 RS 748.127.8 4 RS 748.0
5 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dic. 1991, concernente
l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 6 RS 748.131.121.8 7 RS 748.0
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4. Ordinanza del DATEC del 18 settembre 19958 concernente la
navigabilità degli aeromobili
Titolo prima dell’art. 52a Capitolo 10a: Disposizione penale
Chiunque viola uno degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 29 capoverso 1 è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.
5. Ordinanza del DATEC del 25 marzo 19759 concernente le licenze
del personale aeronavigante
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» è sosti- tuita con l’abbreviazione «UFAC».
Ingresso visti gli articoli 60, 62 e 63 della legge federale del 21 dicembre 194810 sulla navi- gazione aerea; visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoversi 1 e 2, nonché 26 dell’ordinanza del 14 novembre 197311 sulla navigazione aerea,
Art. 1a titolo marginale, cpv. 1, 2 e 4 I. Rilascio e ritiro 1 I piloti d’aeroplano, di motoveleggiatore, d’elicottero e di altri delle licenze 1. Obbligo di aeromobili ad ala rotante, i volovelisti, i piloti d’aerostato e di dirigi- disporre della bili, i radiotelefonisti di volo, i navigatori, i meccanici di volo nonché licenza le persone che intendono formare personale aeronavigante, devono, per esercitare la loro attività, essere titolari di un’autorizzazione per- sonale dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); è fatto salvo l’articolo 40 dell’ordinanza del 18 settembre 199512 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).
2 L’istruzione per il conseguimento di una licenza, di un’estensione o
di un permesso speciale può essere impartita unicamente da una scuola autorizzata o riconosciuta dall’UFAC. Le introduzioni e le
8 RS 748.215.1 9 RS 748.222.1 10 RS 748.0 11 RS 748.01 12 RS 748.215.1
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transizioni possono inoltre aver luogo presso un’impresa aeronautica autorizzata e riconosciuta dall’UFAC a tale scopo. Le introduzioni su alianti e aerostati possono essere effettuate al di fuori di una scuola.
4 Per l’esercizio di un’attività soggetta ad autorizzazione occorre
portare con sé i documenti (licenza e certificato medico).
Art. 3 b. Età minima 1 L’età minima per l’inizio di una formazione è di:
a. 15 anni per allievi volovelisti; b. 16 anni per:
1. allievi piloti d’aerostato,
2. allievi piloti d’aeroplano e d’elicottero.
2 L’età minima per il conseguimento di una licenza è di:
a. 16 anni per:
1. piloti d’aliante e d’aerostato,
2. radiotelefonisti di volo;
b. 17 anni per piloti privati d’aeroplano e d’elicottero; c. 18 anni per:
1. piloti professionali titolari di una licenza ristretta,
2. piloti professionali d’aeroplano e d’elicottero,
3. aspiranti navigatori e aspiranti meccanici di volo,
4. navigatori e meccanici di volo;
d. 21 anni per:
1. piloti di linea,
2. titolari di qualsiasi permesso d’istruttore.
3 Al momento dell’esame di volo, il candidato deve aver raggiunto
l’età minima prescritta per il conseguimento della licenza desiderata.
4 I minorenni che intendono conseguire una licenza devono allegare
alla domanda il consenso scritto del loro rappresentante legale.
Art. 4 cpv. 1
1 Chiunque intende effettuare voli d’istruzione da solo a bordo o
chiedere una licenza come pilota d’aeroplano, d’elicottero, d’aliante o d’aerostato o anche una licenza temporanea di meccanico di volo o di navigatore, deve superare preventivamente un esame d’attitudine fisica e mentale presso un medico di fiducia dell’UFAC. Inoltre, i piloti d’aliante che hanno compiuto i 60 anni di età, i piloti d’aero- plano e d’elicottero, nonché i meccanici di volo e i navigatori devono superare tale esame prima di ogni rinnovo della licenza.
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Art. 11 lett. a e d Sono considerati permessi personali: a. abrogata d. la licenza d’istruttore, per le persone che intendono formare, dal punto di vista pratico, personale navigante dell’aeronau- tica;
Art. 17 cpv. 1 lett. b
1 La durata di validità dei permessi e delle licenze è di:
b. 2 anni per le licenze di pilota d’aliante, di pilota d’aerostato, per la licenza ristretta di pilota professionale, nonché per le licenze provvisorie;
Art. 23 cpv. 3
3 Scaduta che sia la licenza, è ammesso all’esame pratico di cui al
capoverso 1 soltanto il titolare di un’altra licenza di personale aerona- vigante o di un permesso d’allenamento rilasciato dall’UFAC.
Art. 28 cpv. 4
4 I candidati devono aver effettuato l’allenamento richiesto per il
conseguimento della licenza prima dell’esame, salvo deroga concessa dall’UFAC.
B. Tessera d’allievo (art. 41–49) Abrogata
Art. 146 cpv. 1 lett. c
1 Fatto salvo l’articolo 15 capoverso 1, il titolare di una licenza di
volovelista è autorizzato a: c. effettuare voli con alianti a decollo non autonomo se ha ese- guito almeno 5 voli con l’aiuto del motore su motoveleggiatori a decollo non autonomo di una durata totale di almeno un’ora, sotto la sorveglianza di un istruttore di volo autorizzato a pilo- tare alianti a decollo autonomo; l’istruttore ne attesta l’esecu- zione nel libretto di volo.
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Art. 198 cpv. 2
2 L’idoneità medica dei piloti di aerostato è verificata in base ai requi-
siti stabiliti nel regolamento JAR-FCL 313 per il rilascio di un certifi- cato medico di 2a classe.
Art. 205 cpv. 2
2 L’idoneità medica dei piloti di pallone ad aria calda è verificata in
base ai requisiti stabiliti nel regolamento JAR-FCL 314 per il rilascio di un certificato medico di 2a classe.
Titolo prima dell’art. 217 K. Disposizione penale
Art. 217 Chiunque viola uno degli obblighi di cui agli articoli 34 e 35 della presente ordinanza è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.
6. Ordinanza del DATEC del 15 settembre 200815 sulle licenze
del personale dei servizi di navigazione aerea
Titolo prima dell’art. 52a Capitolo 7a: Disposizioni penali
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre
194816 sulla navigazione aerea, è punito chiunque:
a. viola uno degli obblighi di cui agli articoli 5, 8 capoverso 4, 12, 13, 24, 25, 30, 36 capoversi 1–3, 37, 45 capoverso 1 e 50 capoversi 1 e 2;
13 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto. Può essere consul- tato presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 14 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto. Può essere consul- tato presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch). 15 RS 748.222.3 16 RS 748.0
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b. viola il suo obbligo di informazione in relazione a un certificato medico (art. 18 in combinato disposto con l’all. 2 n. 14); c. fornisce servizi di navigazione aerea impiegando personale che non ha se- guito i programmi di competenza prescritti (cap. 5).
7. Ordinanza del DATEC del 18 dicembre 197517 sul servizio medico
aeronautico dell’aviazione civile
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» è sosti- tuita con l’abbreviazione «UFAC».
Art. 2 cpv. 2 2 Il servizio medico aeronautico dipende amministrativamente dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); quest’ultimo emana le debite istruzioni.
Art. 14 cpv. 2 2 Se questa dichiarazione o un’altra indicazione sul suo stato di salute non risulta conforme al vero o sono stati dissimulati fatti essenziali, l’UFAC può negare o ritirare la licenza; sono fatte salve conseguenze penali, in particolare in virtù dell’articolo 21a.
Titolo prima dell’art. 21a 4a Disposizione penale
Chiunque nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14 capoverso 1 forni- sce informazioni false è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 194818 sulla navigazione aerea.
17 RS 748.222.5 18 RS 748.0
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8. Ordinanza del 24 novembre 199419 sulle categorie speciali
di aeromobili
Ingresso visto l’articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 194820 sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 197321 sulla navigazione aerea,
Titolo prima dell’art. 20a Sezione 7a: Disposizione penale
Chi viola uno degli obblighi di cui all’articolo 10 è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.
4 marzo 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
19 RS 748.941 20 RS 748.0 21 RS 748.01