AS 2011 1199
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)»
del 18 giugno 20101
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale2; esaminata l’iniziativa popolare «Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», depositata il 15 febbraio 20083; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20094, decreta:
I La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 121 cpv. 3–6 3 A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stra- nieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se: a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio inten- zionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato vio- lento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupe- facenti o effrazione; o b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale. 4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie. 5 L’autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d’entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d’entrata è di 20 anni. 6 Chi trasgredisce il divieto d’entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.
2009-1082 1199
Iniziativa popolare «Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati RU 2011 (Iniziativa espulsione)». DF
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 197 n. 8
8. Disposizione transitoria dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)
Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all’arti- colo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di cui all’articolo 121 capoverso 6.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 28 novembre 20105.
2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre
19766 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 28 novembre 2010.
17 marzo 2011 Cancelleria federale
5 FF 2011 2529 6 RS 161.1