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AS 2011 6125

Ordinanza sull'esame svizzero di maturità

Ordinanza sull’esame svizzero di maturità

Modifica del 9 dicembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità è modificata come segue:

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 Presidenza degli esami

1 Gli esami sono presieduti da un membro della Commissione (presidente della

sessione).

Art. 23 Sanzioni 1 Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera c, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame. 2 Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettere b e c, l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate. 3 In caso di plagio del lavoro di maturità sono applicate le stesse sanzioni, eventual- mente anche retroattivamente, dopo la conclusione della sessione d’esame. 4 Nei casi particolarmente gravi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera c, inclusi i casi di plagio, la Commissione può pronunciare l’esclusione del candidato per un tempo determinato.

5 La sanzione è notificata al candidato dal presidente della sessione.

6 Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami.

Art. 26 cpv. 1 1 Il candidato che, dopo aver sostenuto l’esame completo o i due esami parziali, non ha superato l’esame ha diritto a un secondo tentativo.

1 RS 413.12

2011-1500 6125

Esame svizzero di maturità RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012, simultaneamente alla modi- fica del 22 aprile 20092. Gli articoli 23 e 26 capoverso 1 nella versione del 22 aprile

2009 sono privi di oggetto.

9 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RU 2009 1749

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