AS 2011 6125
Ordinanza sull'esame svizzero di maturità
Ordinanza sull’esame svizzero di maturità
Modifica del 9 dicembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità è modificata come segue:
Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 Presidenza degli esami
1 Gli esami sono presieduti da un membro della Commissione (presidente della
sessione).
Art. 23 Sanzioni 1 Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera c, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame. 2 Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettere b e c, l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate. 3 In caso di plagio del lavoro di maturità sono applicate le stesse sanzioni, eventual- mente anche retroattivamente, dopo la conclusione della sessione d’esame. 4 Nei casi particolarmente gravi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera c, inclusi i casi di plagio, la Commissione può pronunciare l’esclusione del candidato per un tempo determinato.
5 La sanzione è notificata al candidato dal presidente della sessione.
6 Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami.
Art. 26 cpv. 1 1 Il candidato che, dopo aver sostenuto l’esame completo o i due esami parziali, non ha superato l’esame ha diritto a un secondo tentativo.
1 RS 413.12
2011-1500 6125
Esame svizzero di maturità RU 2011
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012, simultaneamente alla modi- fica del 22 aprile 20092. Gli articoli 23 e 26 capoverso 1 nella versione del 22 aprile
2009 sono privi di oggetto.
9 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RU 2009 1749
6126