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AS 2012 4535

Scambio di lettere del 23 novembre/12 dicembre 2011 tra l'autorità competente svizzera e l'autorità competente svedese relativo all'interpretazione della lettera c) del numero 4 del Protocollo concernente la Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nel tenore modificato dal Protocollo del 28 febbraio 2011

Scambio di lettere del 23 novembre/12 dicembre 2011 tra l’autorità competente svizzera e l’autorità competente svedese relativo all’interpretazione della lettera c) del numero 4 del Protocollo concernente la Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nel tenore modificato dal Protocollo del 28 febbraio 2011

Entrato in vigore il 5 agosto 2012

Traduzione1

Cancelleria del Governo Stoccolma, 12 dicembre 2011 Ministero delle finanze svedese Stoccolma Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI Signor Jürg Giraudi Delegato per le negoziazioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

3003 Berna

Egregio capo sezione, ho l’onore di confermare la Sua lettera del 23 novembre 2011 del seguente tenore:

«In riferimento al Protocollo (di seguito «Protocollo di modifica») del 28 febbraio

20112 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di

Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Stoccolma il 7 maggio 19653, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Stoccolma il 10 marzo 19924 (di seguito «Convenzione»), ho l’onore di sottoporle, a nome del Consiglio federale svizzero, le seguenti proposte per Accordo: Alla lettera c) del numero 4 del Protocollo, aggiunto alla Convenzione dall’arti- colo XIV del Protocollo di modifica, sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’arti-

1 Dal testo originale inglese.

2 RU 2012 4155 3 RS 0.672.971.41 4 RU 1993 2443

2012-1813 4535

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. RU 2012 Scambio di lettere con la Svezia

colo 27 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione delle stesse (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale) nonché (v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera b) viene stabilito che sebbene la lettera c) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», essa non deve essere interpretata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. In considerazione della lettera b) del numero 4 del Protocollo questi requisiti sono pertanto da interpretare in modo tale che sia possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (i)–(iv) della lettera c) del numero 4 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Nel caso in cui accetti le proposte succitate, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la Sua risposta siano considerate come un accordo tra le due autorità competenti che entra in vigore 30 giorni dopo la comunicazione scritta da parte dell’autorità competente svedese della conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore all’autorità competente svizzera.»

Ho l’onore di confermare che l’autorità competente svedese approva il contenuto della Sua lettera. La Sua lettera e la presente conferma sono dunque considerate un accordo tra le autorità competenti di Svezia e Svizzera che entra in vigore 30 giorni dopo la comunicazione scritta da parte dell’autorità competente svedese della con- clusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore all’autorità competente svizzera.

Voglia gradire, egregio capo sezione, l’espressione della mia alta stima.

Ingela Willfors Direttrice Imposte internazionali

Scambio di lettere del 23 novembre/12 dicembre 2011 tra l'autorità competente svizzera e l'autorità competente svedese relativo all'interpretazione della lettera c) del numero 4 del Protocollo concernente la Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nel tenore modificato dal Protocollo del 28 febbraio 2011 | Lexipedia | Lexipedia