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AS 2014 3327

Legge federale sulla protezione delle acque

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Modifica del 21 marzo 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20131, decreta:

I La legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 60a, rubrica Tasse cantonali sulle acque di scarico

Art. 60b Tassa federale sulle acque di scarico 1 La Confederazione riscuote dai detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico una tassa per finanziare l’indennità per le misure destinate a elimi- nare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a, comprese le spese di ese- cuzione della Confederazione. 2 I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno pre- so misure secondo l’articolo 61a e presentato, entro il 30 settembre dell’anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati sono esentati dalla tassa a partire dal- l’anno civile successivo. 3 La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico. L’aliquota della tassa ammonta al massimo a

9 franchi all’anno per abitante.

4 Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della tassa in base ai costi previsti e disci- plina la procedura di riscossione della tassa. La tassa decade al più tardi il 31 dicem- bre 2040. 5 I detentori delle stazioni accollano la tassa a chi ha reso necessarie le misure.

2012-0253 3327

Protezione delle acque. LF RU 2014

Art. 61, rubrica Eliminazione dell’azoto negli impianti per le acque di scarico

Art. 61a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico 1 Entro i limiti dei crediti stanziati e dei mezzi disponibili, la Confederazione accor- da ai Cantoni indennità per la costruzione e l’acquisto di: a. impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di sca- rico, in quanto siano necessari per rispettare le prescrizioni sull’immissione delle acque di scarico nelle acque; b. canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a. 2 Le indennità sono accordate se la costruzione o l’acquisto degli impianti, delle installazioni, delle apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati dopo il 1° gennaio 2012 ed entro 20 anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 marzo

2014 della presente legge.

3 Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili.

Sezione 3 (art. 84) Abrogata

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Protezione delle acque. LF RU 2014

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

10 luglio 20143.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20164.

8 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 FF 2014 2647 4 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 30 set. 2014.

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Protezione delle acque. LF RU 2014

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