AS 2014 3903
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «Ufficio» è sostituito con «UFAG».
Concerne soltanto il testo francese
Art. 6, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 3 3 Deve essere corredata di un elenco degli obblighi e della prova che la domanda è stata accolta dall’assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.
Art. 7 cpv. 1 lett. e
1 L’elenco degli obblighi comprende:
e. la designazione di uno o più organismi di certificazione nonché le esigenze minime relative al controllo;
Art. 10 cpv. 1 lett. b
1 Possono opporsi alla registrazione:
b. i Cantoni, qualora si tratti di una denominazione svizzera, di una denomina- zione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 o di una denomi- nazione estera totalmente o parzialmente omonima a un’entità geografica cantonale.
1 RS 910.12
2014-1311 3903
O DOP/IGP RU 2014
Art. 12 cpv. 1 lett. b 1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: b. se eventuali opposizioni o ricorsi sono stati respinti.
Art. 14 cpv. 2 e 3
2 Le seguenti modifiche dell’elenco degli obblighi sono oggetto di una procedura
semplificata: a. designazione di un nuovo organismo di certificazione o eliminazione di uno esistente; b. modifica degli elementi specifici dell’etichettatura; c. modifica della descrizione dell’area geografica se le entità geografiche sono rinominate, segnatamente in caso di aggregazioni comunali. 3 Nella procedura semplificata si rinuncia a chiedere il parere di cui all’articolo 8 e alla pubblicazione della decisione di cui all’articolo 9, inoltre non si applica la procedura d’opposizione di cui agli articoli 10 e 11.
Art. 15 cpv. 1 lett. c e 2
1 L’UFAG cancella la registrazione di una denominazione protetta:
c. se non è più protetta nel suo Paese d’origine secondo l’articolo 8a. 2 L’UFAG consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione qualora si tratti di una denominazione svizzera o di una denomina- zione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2. Sente le parti conforme- mente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Art. 16, rubrica Divieto di impiego delle menzioni DOC, DOP o IGP e di menzioni simili
Art. 16a, rubrica e cpv. 1 Menzioni DOC, DOP o IGP
1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine
protetta» o «indicazione geografica protetta» oppure le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull’etichetta dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.
2 RS 172.021
O DOP/IGP RU 2014
Art. 17 cpv. 2 lett. e
2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:
e. se il prodotto è utilizzato come ingrediente.
1bis Gli organismi di certificazione esteri che certificano prodotti con denominazioni estere conformemente all’articolo 8a devono essere accreditati secondo norme internazionali conformi alle esigenze di cui al capoverso 1.
Art. 20 Concerne soltanto il testo tedesco
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
O DOP/IGP RU 2014