AS 2015 2949
AS 2015 2949
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 21 agosto 2015
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
21 agosto 2015 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
1 RS 642.124
2015-2287 2949
Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta. O RU 2015
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2016, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2016 3,0 0,25 20153 3,0 0,25 20144 3,0 0,25 20135 3,0 0,25 20126 3,0 1,0 20117 3,5 1,0 20108 3,5 1,0 20099 4,0 1,5 200810 4,0 1,5 200711 3,5 1,0 200612 3,5 1,0 200513 3,5 1,0 200414 3,5 1,0 200315 4,0 1,5 200216 4,0 1,5
2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.