AS 2016 2443
Ordinanza sulle dogane
Ordinanza sulle dogane (OD)
Modifica del 3 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 221a cpv. 1 lett. c 1 Invece dell’incanto l’AFD può procedere alla vendita a trattativa privata di un pegno doganale: c. per merci e cose il cui valore non supera 5000 franchi e il cui proprietario non è conosciuto.
Art. 223a Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.
3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 631.01
2016-1030 2443
Dogane. O RU 2016
2444