AS 2017 2149
Decisione del Comitato misto Svizzera-UE n. 1/2017 dell'8 febbraio 2017 che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Decisione n. 1/2017 del Comitato misto UE-Svizzera dell’8 febbraio 2017 che modifica le tabelle II, III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
Adottata l’8 febbraio 2017 Entrata in vigore il 1° marzo 2017
Il Comitato misto, visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721 (di seguito «accordo»2), modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che modifica l’accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati3, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20044, e il relativo protocollo numero 25, in particolare l’articolo 7 di detto protocollo; rammentando che il protocollo numero 2 riveduto è stato stipulato con l’obiettivo di migliorare il reciproco accesso al mercato dei prodotti agricoli trasformati; riferendosi alle preoccupazioni sollevate dall’UE nel corso del 61° incontro del Comitato misto del 3 dicembre 2015; considerando l’utilità di procedere a un adeguamento tecnico per fissare gli importi di base elencati nella tabella IV b) del protocollo numero 2 tramite un aumento dal 15 al 18,5 per cento dello sconto applicato alle differenze del prezzo di riferimento al fine di fissare gli importi di base; considerando che tale adeguamento tecnico offre una soluzione alle preoccupazioni dell’UE concernenti la conservazione dei margini preferenziali relativi delle parti contraenti di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del protocollo numero 2 e che esso è in linea con l’obiettivo ultimo dell’accordo, ovvero sviluppare in maniera armoniosa i commerci tra le parti contraenti; facendo notare che le parti contraenti intendono continuare a osservare i rispettivi obblighi stabiliti dal protocollo numero 2, in particolare l’attuazione della clausola di riesame di cui all’articolo 5 paragrafi 2 e 3, almeno una volta l’anno, in linea con gli obiettivi del protocollo;
1 RS 0.632.401
2 GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
3 GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.
4 RS 0.632.401.23 5 RS 0.632.401.2
2017-0506 2149
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2017
considerando quanto segue: (1) le tabelle I e II del protocollo numero 2 dell’accordo riportano l’elenco dei prodotti cui si applica il medesimo protocollo. Tutti i prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 rientrano nel campo di applicazione del protocollo numero 2, con l’eccezione dei succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati. Interpretazioni divergenti della definizione di succo di frutta o di succo di ortaggi diluito con acqua o gassato hanno portato a pratiche di classificazione non coerenti; (2) la denominazione dei prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 che sono esclusi dal campo di applicazione del protocollo dovrebbe essere chiarita nella tabella II; (3) ai fini dell’attuazione del protocollo numero 2 dell’accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti; (4) sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo; (5) è pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nelle tabelle III e IV b) del protocollo numero 2, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 Il protocollo numero 2 dell’accordo è così modificato: a) la tabella II è modificata conformemente all’allegato I della presente decisione; b) la tabella III è sostituita dal testo riportato nell’allegato II della presente decisione; c) la tabella IV b) è sostituita dal testo riportato nell’allegato III della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2017 e si applica a decorrere da tale data. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 1° marzo 2017.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2017 Per il comitato misto: Il presidente, Petros Sourmelis
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2017
Allegato I Nella tabella II, la voce relativa al codice SA 2202 è sostituita dalla seguente:
«Codice SA Denominazione dei prodotti
2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009: .10 – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate .91 – Birra senz’alcool .99 – Altri: ex.99 – – Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati o diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenenti componenti del latte delle voci
0401 e 0402»
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Allegato II
«Tabella III Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera Materia prima agricola Art. 4 par. 1 Art. 3 par. 3 Applicato in Applicato Svizzera nell’UE Differenza prezzo Differenza prezzo Prezzo interno Prezzo interno di riferimento di riferimento di riferimento di riferimento svizzero/prezzo di svizzero/prezzo di svizzero dell’UE riferimento UE riferimento UE CHF per CHF per CHF per € per
100 kg netti 100 kg netti 100 kg netti 100 kg netti
Frumento tenero 52.10 18.37 33.75 0.00 Frumento duro – – 1.20 0.00 Segala 42.75 16.35 26.40 0.00 Orzo – – – – Granturco – – – – Farina di frumento tenero 90.40 40.20 50.20 0.00 Latte intero in polvere 585.00 261.37 323.65 0.00 Latte scremato in polvere 396.20 195.08 201.10 0.00 Burro 1010.90 368.10 642.80 0.00 Zucchero bianco – – – – Uova – – 38.00 0.00 Patate fresche 43.25 17.66 25.60 0.00 Grasso vegetale – – 170.00 0.00»
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Allegato III
«Tabella IV b) Importi di base di materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:
Materia prima agricola Importo di base applicato in Importo di base applicato Svizzera (art. 3 par. 2) nell’UE (art. 4 par. 2) CHF per 100 kg netti € per 100 kg netti
Frumento tenero 27.20 0.00 Frumento duro 1.00 0.00 Segala 20.95 0.00 Orzo – – Granturco – – Farina di frumento tenero 40.90 0.00 Latte intero in polvere 262.65 0.00 Latte scremato in polvere 163.90 0.00 Burro 523.90 0.00 Zucchero bianco – – Uova 30.95 0.00 Patate fresche 19.90 0.00 Grasso vegetale 138.55 0.00»
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