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AS 2017 5859

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI)

del 25 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/4254 (regolamento [UE] sui DPI) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 2 del regolamento (UE) sui DPI.

3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) sui DPI. Le definizioni di cui all’articolo 3 numeri 10–12 vanno intese secondo la legislazio- ne svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinan- za. 4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

RS 930.115 4 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

2017-2047 5859

O sui DPI RU 2017

5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai DPI si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20105 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato I DPI possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltan- to se: a. sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la si- curezza e la salute degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sui DPI6 e all’allegato II menzionato in tale disposizione.

Art. 3 Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione 1 La classificazione dei DPI è retta dall’articolo 18 del regolamento (UE) sui DPI7 e dall’allegato I menzionato in tale disposizione. In caso di modifiche dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI, spetta al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca adeguare il rimando alla versione corrispondente del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capo- verso 1. 2 Alla valutazione della conformità dei DPI si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) sui DPI e agli allegati I-IX men- zionati in tali disposizioni. 3 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sui DPI. 4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza: a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accredita- mento e sulla designazione (OAccD); b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

5 RS 930.111

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

8 RS 946.512

O sui DPI RU 2017

5 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici 1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI9: a. fabbricanti: articolo 8; b. mandatari: articolo 9; c. importatori: articolo 10; d. distributori: articolo 11. 2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorve- glianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato La sorveglianza del mercato relativa ai DPI è retta dagli articoli 19–29 OSPro10.

Art. 7 Disposizioni transitorie 1 Non è ostacolata la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. 2 I certificati di esame del tipo rilasciati e le autorizzazioni emesse secondo il diritto anteriore sono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

10 RS 930.111

O sui DPI RU 2017

Art. 8 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

2 L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O sui DPI RU 2017

Allegato (art. 1 cpv. 3 e 4)

Concordanza terminologica e diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sui DPI11 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza: a. Espressioni tedesche

UE Svizzera

Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung

b. Espressioni francesi

UE Svizzera

Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante Autorité de désignation Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

O sui DPI RU 2017

c. Espressioni italiane

UE Svizzera

Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro Paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI

che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2003/10/CE: direttiva 2003/10/CE del Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio concernente la legge sul lavoro 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di (OLL 3, Tutela della salute, RS salute relative all’esposizione dei lavoratori ai 822.113) e ordinanza 4 del 18 rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) agosto 1993 concernente la (diciassettesima direttiva particolare ai sensi legge sul lavoro (OLL 4, dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Aziende industriali, approva- 89/391/CEE) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38). zione dei piani e permesso d’esercizio, RS 822.114).