AS 2020 271
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società
Traduzione
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società
Fatta a Faro il 27 ottobre 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 20191 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 7 novembre 2019 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2020
Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unio- ne più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i prin- cipi fondati sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune; riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale; rilevando il valore e il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione; riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, d’interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto sancito dalla Dichiarazio- ne universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948) e garantito dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)2; convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di defi- nizione e di gestione del patrimonio culturale; convinti della fondatezza di politiche patrimoniali e di iniziative educative che trat- tino equamente tutti i patrimoni culturali e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni; richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d’Europa, in particolare alla Conven- zione culturale europea (1954)3, alla Convenzione europea per la salvaguardia del
RS 0.440.2 1 RU 2020 269 2 RS 0.103.1 3 RS 0.440.1
2018-2155 271
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
patrimonio architettonico (1985)4, alla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta nel 1992)5 e alla Convenzione europea del pae- saggio (2000)6; convinti dell’importanza di creare un sistema quadro paneuropeo per la coopera- zione che possa favorire il processo dinamico dell’attuazione di questi principi; hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Obiettivi, definizioni e principi
Art. 1 Obiettivi della Convenzione Le Parti della presente Convenzione si impegnano a: a. riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di parte- cipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti umani; b. riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del pa- trimonio culturale; c. sottolineare che la preservazione del patrimonio culturale e il suo uso soste- nibile hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; d. prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione riguardo: – al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società paci- fica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promo- zione della diversità culturale, – a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, isti- tuzionali e privati interessati.
Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcu- ne persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un’espressione dei loro valori e delle loro credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’am- biente derivati dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi; b. una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future.
4 RS 0.440.4 5 RS 0.440.5 6 RS 0.451.3
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
Art. 3 Patrimonio comune dell’Europa Le Parti si impegnano a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune dell’Europa, che comprende: a. tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di memoria, di comprensione, d’identità, di coe- sione e di creatività; e b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al pro- gresso e nei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pa- cifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.
Art. 4 Diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale Le Parti riconoscono che: a. chiunque, individualmente o collettivamente, ha il diritto di trarre beneficio dal patrimonio culturale e di contribuire al suo arricchimento; b. chiunque, individualmente o collettivamente, ha la responsabilità di rispetta- re sia il proprio che l’altrui patrimonio culturale e, di conseguenza, il patri- monio comune dell’Europa; c. l’esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che in una società democratica sono necessarie alla prote- zione dell’interesse pubblico, dei diritti e delle libertà altrui.
Art. 5 Leggi e politiche sul patrimonio culturale Le Parti si impegnano a: a. riconoscere l’interesse pubblico associato a elementi del patrimonio cultura- le in funzione della loro importanza per la società; b. valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, il suo studio e la sua interpretazione, protezione, conservazione e presentazione; c. assicurare che, nel contesto specifico di ciascuna Parte, esistano disposizioni legislative per l’esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito all’articolo 4; d. favorire un clima economico e sociale che favorisca la partecipazione alle attività del patrimonio culturale; e. promuovere la preservazione del patrimonio culturale quale elemento priori- tario degli obiettivi sinergici di sviluppo sostenibile, di diversità culturale e di creatività contemporanea; f. riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine; g. formulare strategie integrate per facilitare l’attuazione delle disposizioni del- la presente Convenzione.
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
Art. 6 Effetti della Convenzione Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata come avente lo scopo di: a. limitare o ledere i diritti umani e le libertà fondamentali che potrebbero esse- re salvaguardati da strumenti internazionali, in particolare dalla Dichiara- zione universale dei diritti umani e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b. incidere su disposizioni più favorevoli concernenti il patrimonio culturale e l’ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali; c. creare diritti azionabili.
Capitolo II Contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano
Art. 7 Patrimonio culturale e dialogo Le Parti si impegnano, attraverso l’azione dei poteri pubblici e degli altri organi competenti, a: a. stimolare la riflessione sull’etica e sui metodi di presentazione del patrimo- nio culturale nonché il rispetto per la diversità delle interpretazioni; b. stabilire procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni in cui valori contraddittori sono attribuiti al medesimo patrimonio culturale da comunità differenti; c. sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, agevolando la fiducia e la comprensione reciproche in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti; d. integrare queste procedure in tutti gli aspetti dell’educazione e della forma- zione permanente.
Art. 8 Ambiente, patrimonio e qualità della vita Le Parti si impegnano a utilizzare tutti gli aspetti patrimoniali dell’ambiente cultura- le per: a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione del territorio ricorrendo, se del caso, a valutazioni dell’im- patto sul patrimonio culturale e adottando strategie di riduzione dei danni; b. promuovere un approccio integrato delle politiche di diversità culturale, bio- logica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra queste componenti; c. rafforzare la coesione sociale stimolando un senso di responsabilità condi- visa nei confronti dello spazio di vita comune;
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
d. promuovere un obiettivo di qualità per le creazioni contemporanee da inse- rire nell’ambiente senza comprometterne i valori culturali.
Art. 9 Uso sostenibile del patrimonio culturale Al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale, le Parti si impegnano a: a. promuovere il rispetto per l’integrità del patrimonio culturale accertandosi che le decisioni di modifica contemplino la comprensione dei valori culturali coinvolti; b. definire e promuovere principi per una gestione sostenibile e incoraggiare la conservazione; c. accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto delle esigenze specifiche di conservazione del patrimonio culturale; d. promuovere l’uso dei materiali, delle tecniche e del saper fare derivanti dalla tradizione ed esplorarne il potenziale nella produzione contemporanea; e. promuovere l’alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e ac- creditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.
Art. 10 Patrimonio culturale e attività economica Al fine di valorizzare il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano a: a. accrescere l’informazione sul potenziale economico del patrimonio culturale e utilizzarla; b. considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e c. accertarsi che queste politiche rispettino l’integrità del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.
Capitolo III Responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico
Art. 11 Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano a: a. promuovere un approccio integrato e ben documentato da parte delle istitu- zioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli; b. sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, im- prese, organizzazioni non governative e società civile;
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
c. sviluppare pratiche innovative di collaborazione tra le autorità pubbliche e altri attori; d. rispettare e incoraggiare iniziative volontarie complementari alla missione delle autorità pubbliche; e. incoraggiare le organizzazioni non governative interessate alla preservazione del patrimonio a intervenire nell’interesse pubblico.
Art. 12 Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica Le Parti si impegnano a: a. incoraggiare ciascuno a partecipare: – al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, pre- servazione e presentazione del patrimonio culturale, – alla riflessione e al dibattito pubblici sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta; b. prendere in considerazione il valore attribuito al patrimonio culturale in cui le differenti comunità patrimoniali s’identificano; c. riconoscere il ruolo delle organizzazioni volontarie sia come partner nelle attività sia come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche del patrimonio culturale; d. adottare misure per migliorare l’accesso al patrimonio culturale, segnata- mente tra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di sensibilizzare al suo valore, alla necessità di conservarlo e preservarlo e ai benefici che se ne pos- sono trarre.
Art. 13 Patrimonio culturale e sapere Le Parti si impegnano a: a. agevolare l’inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio speci- fico, ma come fonte feconda di accesso ad altri ambiti di conoscenza; b. rafforzare il collegamento tra l’insegnamento nell’ambito del patrimonio culturale e la formazione continua; c. incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comu- nità patrimoniali, sull’ambiente e sulle loro relazioni; d. incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di cono- scenze e saper fare, sia all’interno che all’esterno del sistema educativo.
Art. 14 Patrimonio culturale e società dell’informazione Le Parti si impegnano a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’accesso al patrimonio culturale e ai benefici che ne derivano:
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
a. incoraggiando le iniziative che promuovono la qualità dei contenuti e mirano a garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società dell’infor- mazione; b. favorendo norme compatibili a livello internazionale per lo studio, la con- servazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, con- trastando al contempo il traffico illecito di beni culturali; c. puntando a eliminare gli ostacoli che impediscono l’accesso alle informa- zioni sul patrimonio culturale, segnatamente a fini educativi, proteggendo al contempo i diritti di proprietà intellettuale; d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali concernenti il patrimonio culturale non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio cultu- rale esistente.
Capitolo IV Monitoraggio e cooperazione
Art. 15 Impegno delle Parti Le Parti si impegnano a: a. sviluppare, attraverso il Consiglio d’Europa, una funzione di monitoraggio delle legislazioni, politiche e pratiche concernenti il patrimonio culturale, conformemente ai principi stabiliti dalla presente Convenzione; b. curare, sviluppare e tenere aggiornato un sistema informativo condiviso, ac- cessibile al pubblico, che permetta di valutare l’attuazione degli impegni as- sunti da ciascuna Parte derivanti dalla presente Convenzione.
Art. 16 Meccanismo di monitoraggio a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all’articolo 17 dello Statuto del Consiglio d’Europa, nominerà un comitato apposito o designerà un comitato già esistente incaricandolo di monitorare l’applicazione della presente Con- venzione e autorizzandolo a definire le modalità di svolgimento della sua missione. b. Il comitato designato dovrà: – stabilire all’occorrenza norme di procedura; – controllare il sistema informativo condiviso di cui all’articolo 15 illu- strando in un rapporto le modalità di attuazione degli impegni legati al- la presente Convenzione; – fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni do- manda concernente l’interpretazione della presente Convenzione, pren- dendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Eu- ropa;
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
– su iniziativa di una o più Parti, valutare singoli aspetti della rispettiva attuazione della presente Convenzione; – promuovere l’applicazione intersettoriale della presente Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d’Europa; – riferire al Comitato dei Ministri delle proprie attività. Il comitato può fare partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.
Art. 17 Cooperazione attraverso le attività di monitoraggio Le Parti si impegnano a cooperare tra loro e attraverso il Consiglio d’Europa nel perseguire gli obiettivi e i principi della presente Convenzione, segnatamente nel promuovere il riconoscimento del patrimonio culturale comune dell’Europa: a. attuando strategie di collaborazione aderenti alle priorità identificate nel pro- cesso di monitoraggio; b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie; c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi; d. informando l’opinione pubblica sugli obiettivi e l’attuazione della presente Convenzione. Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.
Capitolo V Clausole finali
Art. 18 Firma ed entrata in vigore a. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consi- glio d’Europa. b. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di rati- fica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. c. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese succes- sivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo. d. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del de- posito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Art. 19 Adesione a. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla pre- sente Convenzione con una decisione presa dalla maggioranza prevista dall’articolo 20, lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unani- mità dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri. b. Per ogni Stato aderente, o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 20 Applicazione territoriale a. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione. b. Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiara- zione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specifi- cato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un perio- do di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale. c. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiara- zione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il pri- mo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di sei mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 21 Denuncia a. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Eu- ropa. b. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo sca- dere di un periodo di sei mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale.
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
Art. 22 Emendamenti a. Ogni Parte e il comitato di cui all’articolo 16 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione. b. Ogni proposta di emendamento è notificata al Segretario Generale del Con- siglio d’Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti e a ogni Stato non membro e alla Comunità Euro- pea invitati ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell’articolo 19. c. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà al Comitato dei Ministri per l’approvazione il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti delle Parti. Dopo la sua adozione da parte del Co- mitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Mini- stri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l’accettazione. d. Ogni emendamento entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che l’hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che lo accetterà in seguito, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.
Art. 23 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 18, 19 e 20; d. ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione conformemente all’articolo 22 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore; e. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
Fatta a Faro, il 27 ottobre 2005, in francese e in inglese, facendo i due testi ugual- mente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certifi- cata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati a aderirvi.
(Seguono le firme)
Valore del patrimonio culturale per la società. RU 2020
Campo d’applicazione il 17 gennaio 2020
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Armenia 22 agosto 2012 1° dicembre 2012 Austria 23 gennaio 2015 1° maggio 2015 Bosnia e Erzegovina 30 aprile 2009 1° giugno 2011 Croazia 6 giugno 2007 1° giugno 2011 Finlandia 31 maggio 2018 1° settembre 2018 Georgia 4 febbraio 2011 1° giugno 2011 Lettonia 26 aprile 2006 1° giugno 2011 Lussemburgo 18 maggio 2011 1° settembre 2011 Macedonia del Nord 8 luglio 2011 1° novembre 2011 Moldova* 1° dicembre 2008 1° giugno 2011 Montenegro 11 marzo 2008 1° giugno 2011 Norvegia 27 ottobre 2008 1° giugno 2011 Portogallo 28 agosto 2009 1° giugno 2011 Serbia 29 luglio 2010 1° giugno 2011 Slovacchia 16 agosto 2013 1° dicembre 2013 Slovenia 17 settembre 2008 1° giugno 2011 Svizzera 7 novembre 2019 1° marzo 2020 Ucraina 9 gennaio 2014 1° maggio 2014 Ungheria 27 novembre 2012 1° marzo 2013 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuti presso la Direzione del diritto interna- zionale pubblico, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.