AS 2020 4145
Ordinanza concernente un'entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) (Art. 293<i>a</i> della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento)
Ordinanza concernente un’entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) (Art. 293a della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento)
del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV capoverso 2 della modifica del 19 giugno 20201 del Codice delle obbligazioni (CO)2 (Diritto della società anonima), ordina:
Articolo unico 1 La seguente disposizione della modifica del 19 giugno 2020 del CO entra in vigore il 20 ottobre 20203: articolo 293a capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile
18894 sulla esecuzione e sul fallimento (cifra II / allegato, numero 4).
2 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RU 2020 4005; disposizioni già entrate in vigore: RU 2020 4005, 4063
2 RS 220 3 Pubblicazione urgente del 14 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 4 RS 281.1
2020-2989 4145
Entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 RU 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima). O (Art. 293a della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento)