AS 2020 5799
Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)
Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)
Modifica del 18 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 20201 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. a
1 Possono essere concessi i seguenti aiuti finanziari:
a. indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali per indennizzare perdite finanziarie in relazione a manifestazioni, progetti e limitazioni dell’attività culturale;
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali
Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Le imprese culturali e gli operatori culturali che ne fanno richiesta ricevono aiuti finanziari per i danni economici legati all’annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell’attuazione di provvedimenti statali. 2 Gli operatori culturali devono essere domiciliati in Svizzera. Possono far valere soltanto i danni finanziari che subiscono nel quadro di un’attività lucrativa indipen- dente.
1 RS 442.15
2020-3783 5799
Ordinanza COVID-19 cultura RU 2020
Art. 6 cpv. 1 e 2 1 Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2021 ai servizi compe- tenti designati dai Cantoni. Per la presentazione delle richieste vigono i seguenti termini intermedi: a. per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, entro il 31 gennaio 2021; b. per i danni insorti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, entro il 31 maggio 2021; c. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021, entro il 30 settembre 2021; d. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il 30 novembre 2021. 2 Il Cantone competente è quello in cui ha sede l’impresa culturale o è domiciliato l’operatore culturale.
Art. 9 cpv. 1 1 Gli aiuti finanziari coprono al massimo l’80 per cento dei costi di un progetto.
Art. 12 cpv. 4 e 6 4 Un reddito computabile di oltre 60 000 franchi per le persone singole e di oltre 80 000 franchi per i coniugi esclude un aiuto finanziario d’emergenza. Il limite di reddito aumenta di 15 000 franchi per ciascun figlio per cui vi è un obbligo di man- tenimento.
6 Una sostanza computabile di oltre 45 000 franchi esclude un aiuto finanziario
d’emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 15 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.
Art. 15 cpv. 2 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.002.
18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).