AS 2021 340
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
Modifica del 19 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2 e 2bis 2 Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate in modo agevolmente leggibile o distintamente udibile secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche. 2bis I criteri essenziali devono essere indicati nel materiale pubblicitario. Possono an- che essere indicati tramite il riferimento a una fonte digitale se: a. il riferimento nel materiale pubblicitario è agevolmente leggibile o distinta- mente udibile; e b. i criteri essenziali contenuti nella fonte digitale sono immediatamente consul- tabili, ben visibili e agevolmente leggibili.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
19 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 942.211
2021-1712 RU 2021 340
Indicazione dei prezzi. O RU 2021 340
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