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AS 2022 218

Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)

Modifica del 30 marzo 2022

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 25 maggio 20121 su programmi e progetti per la promo- zione dello sport è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «perfezionamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».

Art. 3 cpv. 3 3 Le attività nel quadro di discipline sportive di cui all’articolo 6 capoverso 2 OPSpo sono vietate in un’offerta G+S. Nei corsi e campi G+S della disciplina sportiva canoi- smo sono autorizzate le discese in acque vive, comprese quelle con grado di difficoltà superiore al II ai sensi dell’allegato 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 20192 sulle atti- vità a rischio, se tali attività sono dirette da persone con riconoscimento valido di mo- nitore G+S canoismo e il riconoscimento complementare «sicurezza».

Art. 7 Abrogato

Art. 8 cpv. 6 e 6bis 6 L’organizzatore può computare, ai fini della concessione dei contributi, al massimo un’attività di 90 minuti per corso e giorno.

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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2022 218

6bis Per ogni settimana nella quale computa attività conformemente al capoverso 6, l’organizzatore può inoltre computare, all’interno dello stesso corso, un’ulteriore atti- vità svolta della durata di 240–300 minuti.

Art. 9 cpv. 4 4 Sull’arco di cinque mesi l’organizzatore deve svolgere in almeno cinque settimane cinque attività distinte. Le competizioni non rientrano in questo computo.

Art. 11 cpv. 2, 3 e 4 2 La vita comunitaria al campo comprende esperienze di gruppo in una struttura diurna in un luogo determinato con o senza pernottamento comune.

3 e 4 Abrogati

Art. 14 cpv. 4 e 5 4 Il primo e l’ultimo giorno sono considerati insieme come un giorno intero di campo se in questi due giorni si svolgono complessivamente almeno quattro ore di atti- vità G+S.

5 Abrogato

Art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 4

1 Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati:

b. che nell’anno in cui frequentano il corso hanno compiuto 17 anni;

4 Abrogato

Art. 24 Abrogato

Titolo dopo l’art. 26 Sezione 6: Monitori G+S (art. 16 OPSpo)

Art. 26a Monitori G+S minorenni I monitori G+S nella disciplina sportiva sport di campo/trekking possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività isolate nel quadro di corsi o campi di un organiz- zatore anche se non hanno ancora compiuto 18 anni.

Art. 45 Contributi per i campi G+S 1 I contributi per i campi G+S risultano dal numero dei partecipanti, dei monitori necessari e dei giorni di campo computabili secondo l’articolo 14; i contributi sono differenti per i campi con e senza pernottamento.

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2 I contributi massimi sono stabiliti nell’allegato 3.

Art. 48 Contributi supplementari per le guide alpine Per l’impiego di guide alpine con attestato professionale federale nelle discipline spor- tive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva, agli organizzatori delle offerte G+S e delle offerte di formazione dei quadri G+S può essere concesso un contributo supplementare secondo l’alle- gato 5.

Art. 57 cpv. 1bis 1bis Il coach G+S responsabile deve essere maggiorenne.

II Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.

2 L’articolo 26a è valido fino al 31 dicembre 2025.

30 marzo 2022 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd

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Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Discipline sportive G+S

Aikido, alpinismo, allround, arrampicata sportiva, artistic swimming, atletica leggera, badminton, balestra, baseball/softball, biathlon, BMX, calcio, canoismo, canottaggio, carabina, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclo- palla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, equitazione, football ame- ricano, gara nautica, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginna- stica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, pi- stola, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, salto con gli sci, scherma, sci, sci di fondo, sci escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, squash, street hoc- key, tavola a vela, tchoukball, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, vela, volteggio, wushu/kung-fu.

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Allegato 2 (art. 5 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 13 cpv. 2)

Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi

A. Disposizioni per le discipline sportive G+S 1. Nelle discipline sportive baseball/softball, calcio, football americano, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, palla- canestro, pallamano, pallavolo, rugby, sport di campo/trekking, streethockey, tchoukball e unihockey non è consentito che i gruppi siano formati da più di

24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore per-

sona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supple- mentare di 12 partecipanti al massimo. 2. Nelle discipline sportive aikido, allround, artistic swimming, atletica leggera, badminton, balestra, biathlon, BMX, carabina, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginna- stica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta sviz- zera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacesto, pallanuoto, pallapu- gno, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincroniz- zato, pistola, rampichino, rock’n’roll, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, squash, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, trampolino, trial in bicicletta, tria- thlon, tuffi e wushu/kung-fu non è consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore per- sona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supple- mentare di 12 partecipanti al massimo. 3. Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva, canoismo, canottag- gio, equitazione, gara nautica, salto con gli sci, sci, sci escursionismo, snow- board, vela, volteggio e tavola a vela non è consentito che i gruppi siano for- mati da più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti.

B. Disposizioni speciali per il gruppo di utenti 5 1. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A numeri 1 e 2 non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per mo- nitore. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. 2. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A numero 3 si applicano le disposizioni di sicurezza delle singole discipline.

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C. Disposizioni particolari per l’allenamento della condizione fisica e mentale Nell’allenamento della condizione fisica e in quello mentale per ogni disciplina spor- tiva non sono consentiti gruppi di più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.

D. Numero insufficiente di monitori G+S Se nelle attività di discipline sportive G+S non è impiegato un numero sufficiente di monitori G+S, l’importo dei contributi si calcola sulla base della grandezza massima del gruppo che i monitori presenti impiegati sono autorizzati a dirigere.

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Allegato 3 (art. 44 cpv. 5 e 45 cpv. 2)

Contributi massimi per le offerte G+S

A. Contributi per i corsi G+S dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5 Importo di base per ogni monitore Importo per ora/partecipante2, Supplemento per corsi G+S G+S1 necessario secondo franchi del gruppo di utenti 5 con bambini3) l’allegato 2, franchi

150.00 1.80 100 %

B. Contributi per la partecipazione a competizioni dei corsi G+S del gruppo di utenti 1 Numero di competizioni Se il corso dura < 30 settimane, Se il corso dura ≥ 30 settimane, indennità forfettaria unica di franchi indennità forfettaria unica di franchi

Categoria 14) 100.00 200.00 Categoria 24) 200.00 400.00 Categoria 34) 300.00 600.00

C. Contributi per i campi G+S con pernottamento Per giornata e partecipante, in franchi

16.00

D. Contributi per i campi G+S senza pernottamento Per giornata e partecipante, in franchi

6.50 1) Se un corso viene svolto in diverse discipline sportive, l’importo di base è fissato in base al numero di monitori G+S necessari nella disciplina sportiva G+S praticata nel quadro del corso che consente il maggior numero di partecipanti per monitore G+S. 2) Le ore iniziate vengono arrotondate. 3) Nei gruppi in cui bambini e giovani si allenano insieme il supplemento si calcola esclusiva- mente sulle ore/partecipante che riguardano i bambini. 4) Categorie secondo l’allegato 4.

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Allegato 4 (art. 46 cpv. 1)

Categorie delle competizioni G+S del gruppo di utenti 1 Durata del corso Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Numero di competizioni Numero di competizioni Numero di competizioni

< 30 sett. 2–4 5– 7 ≥8 ≥ 30 sett. 4–9 10–15 ≥ 16

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Allegato 5 (art. 48)

Contributi supplementari per le guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S

1. Agli organizzatori viene corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera di

260 franchi al massimo per l’impiego di guide alpine con attestato professio-

nale federale, a condizione che: a. siano attive come monitori G+S nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arram- picata sportiva e si assumano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività; b. siano attive come esperti G+S nella formazione dei quadri delle disci- pline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva.

2. Nei corsi e nei campi G+S viene corrisposto un importo forfettario per ogni

45 ore/partecipante. Sono considerate le ore di attività G+S svolte sotto la re-

sponsabilità di una guida alpina e a cui la guida ha partecipato. Le unità ini- ziate di 45 ore/partecipante vengono arrotondate all’unità superiore. 3. Nelle offerte della formazione dei quadri delle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva e sci escursionismo è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 6 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente in- segna. Le unità iniziate di 6 partecipanti vengono arrotondate all’unità supe- riore.

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Allegato 7 (art. 50 cpv. 2)

Contributi per lo svolgimento della formazione dei quadri G+S

1 Formazione dei quadri organizzata dalla Confederazione

La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti buoni per il viaggio gratuito di andata e di ritorno in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici. Versa inoltre indennità secondo la legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno.

2 Formazione dei quadri organizzata dagli uffici cantonali G+S

2.1 La Confederazione versa agli organizzatori i contributi seguenti:

2.1.1 50 franchi al giorno al massimo per ogni partecipante a un corso di

formazione o a un modulo di formazione continua per monitori o coach G+S;

2.1.2 100 franchi al massimo per giorno di corso se nei corsi di forma-

zione e di formazione continua oltre al numero prescritto viene im- piegato almeno un ulteriore esperto G+S supplementare per almeno un giorno intero di corso;

2.1.3 un’ulteriore indennità forfettaria giornaliera sulla base dell’alle-

gato 5 per le guide alpine.

2.2 La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano le

condizioni di ammissione al corso, dei monitori e del personale ausiliario della formazione dei quadri buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pub- blici.

2.3 Se a un’offerta di formazione dei quadri di un Cantone, al cui svolgimento

l’UFSPO ha un particolare interesse, si sono iscritte meno di 8 persone, l’Uf- ficio può aumentare il contributo secondo il numero 2.1.1 a 400 franchi al massimo per giorno di corso.

2.4 Se ai moduli di formazione continua partecipano persone che nei due anni

precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come quadri, per loro non sono corrisposti contributi.

2.5 La Confederazione versa le indennità secondo la legge del 25 settembre 1952

sulle indennità di perdita di guadagno.

3 RS 834.1

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3 Formazione dei quadri organizzata da federazioni sportive e

istituzioni secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPSpo

3.1 La Confederazione versa agli organizzatori i contributi seguenti:

3.1.1 50 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai moduli di

formazione continua per i monitori e i coach G+S;

3.1.2 50 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai corsi di for-

mazione per monitori G+S organizzati da istituzioni di formazione.

3.2 La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano le

condizioni di ammissione al corso, dei monitori e del personale ausiliario della formazione dei quadri buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pub- blici.

3.3 Se ai moduli di formazione continua partecipano persone che nei due anni

precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come quadri, per loro non sono corrisposti contributi.

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