AS 2022 391
Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’emanazione della farmacopea
e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 30 giugno 2022
Preambolo
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
ordina:
I
L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 Farmacopea
Per farmacopea si intendono:
a. Pharmacopoea Europaea, 11a edizione2 (Ph. Eur. 11), del novembre 2021;
b. Pharmacopoea Helvetica, 11a edizione3 (Ph. Helv. 11), del marzo 2012, il supplemento 11.1 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 2013, il supplemento 11.2 alla Pharmacopoea Helvetica del maggio 2015 e il supplemento 11.3 alla Pharmacopoea Helvetica del maggio 2019.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
30 giugno 2022 | In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Lukas Bruhin |