AS 2022 603
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente
1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9800 franchi annui, ma è inferiore a 58 800 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa | Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa | |
|---|---|---|
di almeno fr. | ma inferiore a fr. | |
9 800 | 17 500 | 4,35 |
17 500 | 21 300 | 4,45 |
21 300 | 23 800 | 4,55 |
23 800 | 26 300 | 4,65 |
26 300 | 28 800 | 4,75 |
28 800 | 31 300 | 4,85 |
31 300 | 33 800 | 5,05 |
33 800 | 36 300 | 5,25 |
36 300 | 38 800 | 5,45 |
38 800 | 41 300 | 5,65 |
41 300 | 43 800 | 5,85 |
43 800 | 46 300 | 6,05 |
46 300 | 48 800 | 6,35 |
48 800 | 51 300 | 6,65 |
51 300 | 53 800 | 6,95 |
53 800 | 56 300 | 7,25 |
56 300 | 58 800 | 7,55 |
2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 9800 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento, ma al massimo il contributo minimo.
Art. 28 cpv. 1–3
1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 422 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI2 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi | Contributo annuo Franchi | Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | |
|---|---|---|---|
fino a | 340 000 | 422 | – |
a partire da | 340 000 | 504.60 | 87 |
a partire da | 1 740 000 | 2 940.60 | 130.50 |
a partire da | 8 740 000 | 21 100 | – |
2 Concerne solo il testo tedesco.
3 Per il calcolo del contributo, la sostanza e l’importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati al limite di sostanza direttamente inferiore.
Art. 55quater cpv. 1 e 2
1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite il modulo ufficiale entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.
2 La revoca va fatta tramite il modulo ufficiale.
Art. 201 cpv. 1
1 L’Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L’Ufficio federale e la Cassa svizzera di compensazione sono anche autorizzati a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |