I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:
Franchi | |
| 58 800.– |
| 9 800.– |
AS 2022 604
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale
del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19592
sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge
del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
ordina:
I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:
Franchi | |
| 58 800.– |
| 9 800.– |
Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9700 franchi.
Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 422 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 844 franchi all’anno.
L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1225 franchi.
Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del:
Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2023.
Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.
Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 222,7 punti dell’indice delle rendite. Secondo l’articolo 33 capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:
a. 196,9 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 205,0 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo;
b. 248,5 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2495 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.
Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.
Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 68 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 136 franchi all’anno.
L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.
L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.
L’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).
Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all’anno.
L’ordinanza 21 del 14 ottobre 2020 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
12 ottobre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |