AS 2022 736
Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 e 2
1 Concerne soltanto il testo tedesco
2 Abrogato
Art. 19 cpv. 4
4 I tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali figurano nell’allegato 10 parte 4.
Art. 20 cpv. 2
2 Le imprese del settore dell’alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di una registrazione o un’omologazione secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.
Art. 21 cpv. 3
3 Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20112 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).
Art. 23f e 23g
Abrogati
Art. 23l Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 2 novembre 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.
2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.
3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.
II
Gli allegati 2, 4.1, 10 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
(art. 17 cpv. 1)
Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)
1 Categoria 1: additivi tecnologici
N. 1.1
L’additivo E200 è sostituito dall’additivo 1a200, conformemente al seguente testo.
L’additivo E202 è sostituito dall’additivo 1k202, conformemente al seguente testo.
L’additivo E236 è sostituito dall’additivo 1k236, conformemente al seguente testo.
L’additivo E237 è sostituito dall’additivo 1k237i, conformemente al seguente testo.
L’additivo E238 è sostituito dall’additivo 1a238, conformemente al seguente testo.
L’additivo E260 è sostituito dall’additivo 1a260, conformemente al seguente testo.
L’additivo E262 è sostituito dall’additivo 1a262, conformemente al seguente testo.
L’additivo E263 è sostituito dall’additivo 1a263, conformemente al seguente testo.
L’additivo E270 è sostituito dall’additivo 1a270, conformemente al seguente testo.
L’additivo E280 è sostituito dall’additivo 1k280, conformemente al seguente testo.
L’additivo E281 è sostituito dall’additivo 1k281, conformemente al seguente testo.
L’additivo E282 è sostituito dall’additivo 1a282, conformemente al seguente testo.
L’additivo E284 è sostituito dall’additivo 1k284, conformemente al seguente testo.
L’additivo E295 è sostituito dall’additivo 1a295, conformemente al seguente testo.
L’additivo E296 è sostituito dall’additivo 1a296, conformemente al seguente testo.
L’additivo E327 è sostituito dall’additivo 1a327, conformemente al seguente testo.
L’additivo E330 è sostituito dall’additivo 1a330, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1a200 | 1 | a | Acido sorbico | Acido sorbico ≥ 99 % Forma solida Principio attivo: Acido sorbico ≥ 99 % C6H8O2 N. CAS: 110-44-1 Ceneri solfatate ≤ 0,2 % Aldeidi ≤ 0,1 % Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante | – | – | 2 500 | La miscela di diverse fonti di acido sorbico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Ruminanti con un rumine non funzionante | – | – | 6 700 | ||||||
1k202 | 1 | a | Sorbato di potassio | Sorbato di potassio ≥ 99 % Forma solida Principio attivo: Sorbato di potassio ≥ 99 % C6H7 KO2 N. CAS: 24634-61-5 Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse dai ruminanti con un rumine non funzionante | – | – | 2 500 (come acido sorbico) | La miscela di diverse fonti di sorbato di potassio non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Ruminanti con un rumine non funzionante | – | – | 6 700 (come acido sorbico) | ||||||
1k236 | 1 | a | Acido formico | Acido formico ≥ 84,5 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Acido formico ≥ 84,5 % H2CO2 N. CAS: 64-18-6 Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali | – | – | 10 000 | La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1k237i | 1 | a | Formiato di sodio | Formiato di sodio ≥ 98 % Forma solida Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico ≤ 75 % Acqua ≤ 25 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Formiato di sodio HCO2Na N. CAS: 141-53-7 Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali | – | – | 10 000 (come acido formico) | La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a238 | 1 | a | Formiato di calcio | Formiato di calcio ≥ 98 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Formiato di calcio Ca(HCO)2 N. CAS: 544-17-2 Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali | – | – | 10 000 (come acido formico) | La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a260 | 1 | a | Acido acetico | Acido acetico ≥ 99,8 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Acido acetico ≥ 99,8 % C2H4O2 N. CAS: 64-19-7 Acqua ≤ 0,15 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 0,5 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica comprendente la produzione di cellulosa (come sottoprodotto) | Pollame Suini Animali da compagnia | – | – | 2 500 | La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Tutte le specie animali diverse dai pesci | – | – | – | ||||||
1a262 | 1 | a | Diacetato di sodio | Diacetato di sodio ≥ 58 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Diacetato di sodio (anidro e triidrato) ≥ 58 % NaC4H7O4 N. CAS: 126-96-5 Acido acetico ≥ 39 % Acqua ≤ 2 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Prodotto mediante sintesi chimica | Pollame Suini Animali da compagnia | – | – | 2 500 (come acido acetico) | La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Tutte le specie animali diverse dai pesci | – | – | – | ||||||
1a263 | 1 | a | Acetato di calcio (anidro e monoidrato) | Acetato di calcio ≥ 98,7 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Acetato di calcio ≥ 98,7 % C4H6CaO4 N. CAS: 62-54-4 Acqua ≤ 6 % Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg Ferro ≤ 0,5 mg/kg Prodotto mediante sintesi chimica | Pollame Suini Animali da compagnia | – | – | 2 500 (come acido acetico) | La miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Tutte le specie animali diverse dai pesci | – | – | – | ||||||
1a270 | 1 | a | Acido lattico | Acido lattico ≥ 72 % (p/p) Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Acido lattico: Acido D-lattico ≤ 5 % Acido L-lattico ≥ 95 % C3H6O3 N. CAS: 79-33-4 Prodotto mediante fermentazione di: Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889). | Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti con un rumine funzionante | – | – | 20 000 | La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini e ruminanti diversi dai ruminanti con un rumine non funzionante | – | – | 50 000 | ||||||
1k280 | 1 | a | Acido propionico | Acido propionico ≥ 99,5 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Acido propionico ≥ 99,5 % C3H6O2 N. CAS: 79-09-4 Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come propionaldeide Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame | – | – | – | La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini | – | – | 30 000 | ||||||
Pollame | – | – | 10 000 | ||||||
1k281 | 1 | a | Propionato di sodio | Propionato di sodio ≥ 98,5 % Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Propionato di sodio ≥ 98,5 % C3H5O2Na N. CAS: 137-40-6 Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame | – | – | – | La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini | – | – | 30 000 (come acido propionico) | ||||||
Pollame | – | – | 10 000 (come acido propionico) | ||||||
1a282 | 1 | a | Propionato di calcio | Propionato di calcio ≥ 98 % sulla sostanza secca Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Propionato di calcio ≥ 98 % C6H10O4Ca N. CAS: 4075-81-4 Perdita all’essiccazione ≤ 6 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame | – | – | – | La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini | – | – | 30 000 (come acido propionico) | ||||||
Pollame | – | – | 10 000 (come acido propionico) | ||||||
1k284 | 1 | a | Propionato di ammonio | Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19 %, acido propionico ≤ 80 % e acqua ≤ 30 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Propionato di ammonio C3H9O2N N. CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse dai suini e dal pollame | – | – | – | La miscela di diverse fonti di acido propionico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini | – | – | 30 000 (come acido propionico) | ||||||
Pollame | – | – | 10 000 (come acido propionico) | ||||||
1a295 | 1 | a | Formiato di ammonio | Formiato di ammonio ≥ 35 % Acido formico ≤ 64 % Forma liquida Caratterizzazione del principio attivo: Formiato di ammonio ≥ 35 % HCO2NH4 N. CAS: 540-69-2 Formammide < 3000mg/kg Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse da galline ovaiole, scrofe, ruminanti da latte, animali da compagnia e non destinati alla produzione di alimenti | – | – | 2 000 (come acido formico) | La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a296 | 1 | a | Acido DL-malico | Acido DL-malico ≥ 99,5 % Caratterizzazione del principio attivo: Acido DL-malico ≥ 99,5 % C4H6O5 N. CAS: 6915-15-7 Ceneri solfatate ≤ 0,02 % Acido fumarico ≤ 1 % Acido maleico ≤ 0,05 % Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali | – | – | – | Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1a327 | 1 | A | Lattato di calcio | Lattato di calcio ≥ 98 % (in sostanza secca p/p) Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Lattato di calcio ≥ 98 % (C3H5O2)2•nH2O N. CAS: 814-80-2 Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti con un rumine funzionante | – | – | 20 000 (come acido lattico) | La miscela di diverse fonti di acido lattico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
Suini e ruminanti diversi dai ruminanti con un rumine non funzionante | – | – | 30 000 (come acido lattico) | ||||||
1a330 | 1 | a | Acido citrico | Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca) Caratterizzazione del principio attivo: Acido citrico ≥ 99,5 % Forma anidra: C6H8O7 Forma monoidrata: C6H8O7.H2O Acido ossalico < 100 mg/kg Prodotto da:
| Tutte le specie animali | – | – | 15 000 | La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
N. 1.2
L’additivo E 324 è stralciato.
L’additivo 1b320 è modificato, conformemente al seguente testo:
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1b320 | 1 | b | Butilidrossianisolo | Butilidrossianisolo (BHA) Caratterizzazione del principio attivo: Miscela di:
N. CAS: 25013-16-5 C11H16O2 | Tutte le specie animali | – | – | 150 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. Il BHA può essere usato in combinazione con il butilidrossitoluene (BHT) fino a 150 mg di miscela/kg di alimento completo per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
N. 1.5
L’additivo 1a330 è aggiunto all’inizio della tabella, conformemente al seguente testo:
L’additivo 1j514ii è modificato, conformemente al seguente testo:
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1a330 | 1 | j | Acido citrico | Acido citrico ≥ 99,5 % (in sostanza secca) Caratterizzazione del principio attivo: Acido citrico ≥ 99,5 % Forma anidra: C6H8O7 Forma monoidrata: C6H8O7.H2O Acido ossalico < 100 mg/kg Prodotto da:
| Tutte le specie animali | – | 15000 | La miscela di diverse fonti di acido citrico non deve superare il tenore massimo consentito negli alimenti completi per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi alimenti per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.» |
1j514ii | 1 | j | Bisolfato di sodio | Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % Caratterizzazione del principio attivo: Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1) NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti | – | 4000 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e degli occhi e guanti. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente. |
N. 1.6
Gli additivi 1k2072 e 1k2077 sono stralciati.
Gli additivi 1k21016, 1k21017, 1k21601, 1k21602, 1k21603, 1k21701 e 1k1604 sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo:
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1k21016 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus IMI 507024 | Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus IMI 507024. | Tutte le specie animali | – | – | – | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione, del 23 febbraio 2022, versione della GU L 43 del 24.2.2022, pag. 17 |
1k21017 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus IMI 507025 | Preparato di Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus IMI 507025. | Tutte le specie animali | – | – | – | |
1k21601 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 | Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 | Tutte le specie animali | – | – | – | |
1k21602 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 | Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027. | Tutte le specie animali | – | – | – | |
1k21603 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 | Preparato di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. | Tutte le specie animali | – | – | – | |
1k21701 | 1 | k | Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 | Preparato di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023. | Tutte le specie animali | – | – | – | |
1k1604 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 | Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571. | Tutte le specie animali | – | – | – | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione, del 13 aprile 2022, versione della GU L117 del 19.4.2022, pag. 26 |
2 Categoria 2: additivi organolettici
N. 2.2.1
Gli additivi 2b72-t, 2b489-eo, 2b489-or, 2b489-t, 2b163-eo, 2b163-or, 2b163-ex, e 2b163-t sono modificati, conformemente al seguente testo:
Gli additivi 2b142-eo, 2b136-eo, 2b136-ex, 2b139a-ex, 2b491-eo, 2b280-ex e 2b475(m)-t sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo:
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo con un tasso d’umidità del 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2b72-t | 2 | b | Tintura di artemisia | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
2b489-eo | 2 | b | Olio essenziale di zenzero | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
2b489-or | 2 | b | Oleoresina di zenzero | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso Galline ovaio-le Tacchini da ingrasso Suinetti Suini da ingrasso Scrofe Vacche da latte Vitelli a carne bianca (sosti-tuti del latte) Bovini da ingrasso Ovini e caprini Cavalli Conigli Pesci Animali da compagnia | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
2b489-t | 2 | b | Tintura di zenzero | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Cavalli Cani | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
2b163-eo | 2 | b | Olio essenziale di curcuma | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
2b163-or | 2 | b | Oleoresina di curcuma | ||||||
2b163-ex | 2 | b | Estratto di curcuma | ||||||
2b163-t | 2 | b | Tintura di curcuma | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Cavalli Cani | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/385, GU L 78 dell’8.3.2022, pag. 21 |
2b142-eo | 2 | b | Olio essenziale di mandarino estratto a freddo | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Pollame Conigli Salmonidi | - | - | 15 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione, del 25 febbraio 2022, versione della GU L 55 del 28.2.2022, pag. 41 |
Suini | - | - | 33 | ||||||
Ruminanti | - | - | 30 | ||||||
Equini | - | - | 40 | ||||||
2b136-eo | 2 | b | Olio essenziale di petitgrain di arancio amaro | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Suinetti Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/caprini Cavalli Conigli Salmonidi Cani Gatti Pesci ornamentali | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 64 del 2.3.2022, pag. 1 |
2b136-ex | 2 | b | Estratto di arancio amaro | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suinetti Suini da ingrasso Scrofe Vacche da latte Vitelli Bovini da ingrasso Ovini/caprini Equini Conigli Salmonidi Pesci ornamentali Cani Gatti | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, versione della GU L 119 del 21.4.2022, pag. 74 |
2b139a-ex | 2 | b | Estratto di limone | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione, del 4 aprile 2022, versione della GU L 106 del 5.4.2022, pag. 4 |
2b491-eo | 2 | b | Olio essenziale di litsea | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Suinetti Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/Caprini Equini Conigli Salmonidi Cani Gatti Pesci ornamentali | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione, del 1° marzo 2022, versione della GU L 114 del 12.4.2022, pag. 44 |
2b280-ex | 2 | b | Estratto di foglie di Melissa officinalis L. | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | - | - | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione, del 20 aprile 2022, versione della GU L 119 del 21.4.2022, pag. 79 |
2b475(m)-t | 2 | b | Tintura di verbasco | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Polli da ingrasso Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Vitelli da ingrasso Agnelli e capretti da ingrasso Salmonidi, esclusi quelli destinati alla riproduzione Conigli da ingrasso | - | - | 50 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione, del 5 maggio 2022, versione della GU L 132 del 6.5.2022, pag. 1 |
N. 2.2.2, lett. a
Gli additivi 268, 269, 270, 309 e 316 sono stralciati.
3 Categoria 3: additivi nutrizionali
N. 3.3
L’additivo 3c371i è modificato, conformemente al seguente testo:
L’additivo 3c371ii è aggiunto dopo l’additivo 3c371i, conformemente al seguente testo:
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg di additivo/kg di alimento completo per animali con un’umidità del 12 % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3c371i | 3 | c | L-valina | Polvere con un tenore minimo Caratterizzazione del principio attivo:
Formula chimica: C5H11NO2 N. CAS: 72-18-4 | Tutte le specie animali | – | – | La L-valina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. |
3c371ii | 3 | c | L-valina | Polvere con un tenore minimo Caratterizzazione del principio attivo:
Formula chimica C5H11NO2 N. CAS: 72-18-4 | Tutte le specie animali | – | – | L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie. |
(art. 19 cpv. 1, 2 e 3)
Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 10»
(art. 19 cpv. 1–4)
Parte 3, paragrafo introduttivo
I tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari fissati nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell’alimentazione animale. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato esclusivamente come alimento per animali:
Parte 4
Tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali
Radionuclidi rispettivamente gruppo di radionuclidi | Alimenti per | Tenori massimi di contaminazione radioattiva per gli alimenti pronti per il consumo. |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Somma di cesio-134 | Suini | 1250 |
Somma di cesio-134 | Pollame, agnelli, vitelli | 2500 |
Somma di cesio-134 | Altri animali | 5000 |
(art. 20 cpv. 1 e 2)
Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA
Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati, n. 2.2.1
2.2.1 Deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate e almeno un’analisi rappresentativa all’anno del grasso animale e dei prodotti da esso derivati della categoria 3 di cui all’articolo 7 OSOAn4, o provenienti da uno stabilimento riconosciuto del settore alimentare.
Stoccaggio e trasporto, n. 7.4
7.4 In virtù delle disposizioni dell’allegato 4 numeri 21–24 OSOAn, i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all’alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell’OSOAn.