AS 2023 110
Convenzione del 10 luglio 2014
tra la Confederazione Svizzera e l’Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Accordo amichevole
tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica d’Islanda
Concluso il 15 dicembre 2022Entrato in vigore il 16 dicembre 2022
Preambolo
1. Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica d’Islanda hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo a una modifica della Convenzione del 10 luglio 20141 tra la Confederazione Svizzera e l’Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»2). Il presente Accordo amichevole è concluso secondo l’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione e l’articolo 32 paragrafo 1 della Convenzione BEPS.
2. Con riserva delle modifiche delle riserve e notifiche dei due Stati contraenti ai fini della Convenzione BEPS, la Convenzione è modificata dalla Convenzione BEPS come indicato nell’allegato 1.
3. L’autorità competente svizzera notifica il 16 dicembre 2022 all’autorità competente islandese e al Depositario della Convenzione BEPS il completamento delle procedure interne secondo l’articolo 35 paragrafo 7 della Convenzione BEPS.
4. L’Accordo amichevole si applica:
a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al 1° gennaio 2024;
b) con riferimento a tutte le altre imposte, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi d’imposta che iniziano il, o dopo il, 15 luglio 2023;
c) nonostante le lettere a) e b), le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione entrano in vigore per le richieste formulate il, o successivamente al 15 gennaio 2023.
Berna, 15 dicembre 2022 Per l’autorità competente della Pascal Duss | Reykjavik, 15 dicembre 2022 Per l’autorità competente della Vilmar Freyer Sævarsson |
TraduzioneConvenzione del 10 luglio 2014 tra la Confederazione Svizzera e l’Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonioAccordo amichevole tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica d’IslandaConcluso il 15 dicembre 2022Entrato in vigore il 16 dicembre 2022