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AS 2024 42

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 109a

Abrogato

Art. 115g cpv. 4 e 5

4 Nel 2024 le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare non devono ancora annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1.

5 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.4 lettera c, i pagamenti diretti per il 2024 non vengono ridotti.

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.

24 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi