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AS 2024 635

Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

ordina:

I

L’ordinanza del DEFR del 15 novembre 20171 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, lett. m ed n nonché 2, frase introduttiva e lett. b1 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui agli articoli 55 e 71b dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:m. abrogatan. 5 giorni di servizio per ettaro di strisce per organismi utili.2 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per: b. abrogata

Art. 3 Progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi)Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d’impiego hanno diritto per l’esecuzione di progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio secondo l’articolo 78 OPD3 si calcola dividendo per 2000 il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.

Art. 5 e 7Abrogati

Art. 14a Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241 Negli anni 2026 e 2027 gli istituti d’impiego hanno ancora diritto a 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera m del diritto anteriore.2 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD4, per i quali vengono concessi contributi, negli anni 2026 e 2027 gli istituti d’impiego hanno ancora diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati, secondo il diritto anteriore.3 Negli anni 2026 e 2027 il numero di giorni di servizio secondo l’articolo 3 del diritto anteriore si calcola ancora secondo l’articolo 63 OPD del diritto anteriore.

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2 Gli articoli 1 capoversi 1 lettera m e 2 lettera b, nonché 3 e 14a entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

6 novembre 2024

Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin