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AS 2024 790

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni1 In tutta l’ordinanza «Ufficio internazionale delle epizoozie» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Organizzazione mondiale della sanità animale».2 In tutta l’ordinanza «Centro di ricerche apicole» è sostituito con «Centro di ricerca apistica».

Art. 4 lett. gterSono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:gter. Border Disease negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti;

Art. 5 lett. yAbrogata

Art. 6 lett. o n. 3Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:o. azienda detentrice di animali: 3. aziende che commerciano bestiame con stalle e impianti per la detenzione di animali, cliniche veterinarie, macelli,

Art. 15d cpv. 1 lett. f e g1 l passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:f. lo scopo d’utilizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a o b dell’ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti veterinari (OMVet);g. una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore secondo l’articolo 23 OMVet e della dichiarazione sanitaria secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);

Art. 17l Conservazione dei datiIl gestore della banca dati sui cani conserva i dati rilevati secondo l’articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l’articolo 74 capoverso 6 dell’ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali (OPAn). I dati relativi al detentore di cani vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell’ultimo cane.

Art. 22, rubrica e cpv. 3–5 Controllo degli effettivi3–5 Abrogati

Art. 22a Documentazione dei risultati, delle vaccinazioni e dell’impiego di biocidi1 I detentori di animali devono documentare i risultati diagnostici, le vaccinazioni e l’impiego di prodotti a scopo terapeutico dell’effettivo omologati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20055 sui biocidi (OBioc).2 La documentazione deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.

Art. 22b Buona prassi igienica1 Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l’introduzione e la diffusione di agenti patogeni.2 L’USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica.

Art. 22c Certificato d’accompagnamento1 Se animali acquatici vivi sono trasferiti in un’altra azienda di acquacoltura, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne un duplicato. 2 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni: a. l’indirizzo dell’azienda di acquacoltura da cui gli animali provengono;b. la specie animale;c. il numero o il peso totale degli animali;d. l’età degli animali;e. la data in cui gli animali sono portati via dall’azienda di acquacoltura;f. l’indirizzo dell’azienda di acquacoltura nella quale gli animali sono trasferiti;g. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda di acquacoltura non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.3 Gli articoli 11b capoversi 3 e 4, 12 capoverso 2, 12a e 13 si applicano per analogia.

Art. 22d Trasferimento di animali acquatici in un ambiente idricoLa documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni.

Art. 23 cpv. 2 lett. dbis2 Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:dbis. la documentazione di cui all’articolo 22a;

Art. 34 cpv. 3 lett. b e 53 La patente è rilasciata se il richiedente: b. ha conseguito una formazione per il personale addetto al trasporto di animali ai sensi dell’articolo 150 OPAn6 e ha superato l’esame. 5 La patente per il commercio di bestiame non è rilasciata in caso di violazione ripetuta o grave da parte del richiedente delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici o di agricoltura.

Art. 35 cpv. 2 e 32 Il rinnovo della patente per il commercio di bestiame può essere soggetto a oneri, in particolare se l’attività del commerciante di bestiame ha dato adito a contestazioni.3 La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici o di agricoltura.

Art. 36 cpv. 2 2 Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un’organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare di disporre:a. di insegnanti qualificati per la formazione specifica; eb. di un certificato ISO 21001:201887 o eduQua:20218 valido o di una certificazione equivalente per le istituzioni di formazione per adulti, la cui certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione di sistemi di gestione accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accreditamento e sulla designazione.

Art. 37 Portare con sé la patente per il commercio di bestiameI commercianti di bestiame devono portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.

Art. 37a e 37bAbrogati

Art. 38 cpv. 11 I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell’articolo 4 OMCC10.

Art. 48 cpv. 1 1 Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici o da un Paese con un controllo dei medicamenti equivalente e inoltre approvati dall’USAV. L’USAV rilascia l’approvazione, nella misura in cui l’utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.

Art. 59 cpv. 33 Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l’apiario diventi una fonte di propagazione di epizoozie. Le dimore fornite dall’essere umano alle api devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.

Art. 61 cpv. 22 L’obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, al personale dei servizi di sanità animale e a quello che garantisce il controllo della produzione primaria, ai tecnici d’inseminazione, ai commercianti di bestiame e al loro personale, al personale delle aziende di eliminazione e delle imprese di trasporto, al personale dei macelli, come pure al personale delle autorità di polizia e di dogana.

Art. 74 cpv. 11 Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all’OBioc11.

Art. 84 cpv. 2 lett. b e 85 cpv. 2 lett. aAbrogati

Art. 87 Obbligo d’informazione1 L’USAV e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa. 2 Il veterinario cantonale informa inoltre in merito a:a. i principali sintomi dell’epizoozia in questione;b. i provvedimenti nei confronti degli effettivi sotto sequestro; c. ulteriori provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza nonché nelle zone di controllo e di osservazione.3 Per le informazioni utilizza i modelli dell’USAV.

Art. 87a Informazione sui provvedimenti nei confronti degli effettivi sotto sequestro1 L’informazione sui provvedimenti nei confronti degli effettivi sotto sequestro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:a. regole di comportamento; b. indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti.2 Essa viene apposta all’ingresso del rispettivo effettivo.

Art. 87b Informazione sugli ulteriori provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza nonché nelle zone di controllo e di osservazioneL’informazione sugli ulteriori provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza nonché nelle zone di controllo e di osservazione deve contenere almeno:a. regole di comportamento;b. estratti delle prescrizioni in materia o rimandi ad esse.

Art. 89 cpv. 1 lett. bAbrogata

Art. 95 lett. aSu proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l’USAV può autorizzare:a. una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2) o rinunciare alla loro delimitazione;

Art. 112b cpv. 1, parte introduttiva1 In deroga all’articolo 84 capoverso 2 lettera a, in caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

Art. 112c cpv. 1, parte introduttiva1 In deroga all’articolo 85 capoverso 1, in caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

Art. 120, frase introduttivaIn deroga all’articolo 94a, i suini possono essere reintrodotti nell’azienda alle seguenti condizioni:

Art. 121 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) nonché lett. b e c2 In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:b. l’USAV definisce, d’intesa con l’UFAM, l’UFAG, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e agricoltura e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l’epizoozia;c. il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione e ordina i necessari provvedimenti di biosicurezza atti a evitare i contatti tra suini domestici e cinghiali;

Art. 123 cpv. 1bis lett. a1bis La malattia di Newcastle è diagnosticata se:a. è messo in evidenza l’ortoavulavirus aviario di tipo 1 (Orthoavulavirus javaense); oppure

Art. 123a cpv. 3 e 43 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d’intesa con l’USAV può revocare il sequestro rinforzato di effettivi sospetti di contagio se l’esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l’esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo.4 Il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.

Art. 124 cpv. 22 In deroga all’articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato.

Art. 129 cpv. 22 Se si verifica un aborto in un’azienda detentrice di animali di un commerciante di bestiame o durante l’estivazione, o se in un effettivo di animali a unghia fessa nell’arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un’analisi.

Art. 137 Riconoscimento ufficialeTutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, agli effettivi interessati è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 148 cpv. 2Concerne soltanto il testo francese

Art. 166 cpv. 33 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo dei campioni e sulla loro analisi.

Art. 170 cpv. 33 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo dei campioni e sulla loro analisi.

Art. 172 cpv. 2 2 Il sospetto di epizoozia è invalidato quando:a. una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa; oppureb. un’infezione da herpesvirus bovino di tipo 1 è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio.

Art. 174b Riconoscimento ufficiale e sorveglianza1 Gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da BVD quando soddisfano i criteri seguenti:a. negli ultimi 18 mesi nessun animale persistentemente infetto dal virus della BVD era presente nell’effettivo;b. nessun animale dell’effettivo è sottoposto al divieto di trasferimento a causa dei provvedimenti contro la BVD;c. la sorveglianza dell’effettivo per un periodo di tempo che dipende dal metodo di analisi non ha rivelato alcun indizio di infezione;d. negli ultimi 12 mesi si sono aggiunti all’effettivo solo animali:1. provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute ufficialmente indenni da BVD, oppure2. sottoposti almeno una volta a esame virologico della BVD prima del trasferimento e per cui l’esame ha dato un risultato negativo.2 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di animali. Esso può inoltre prescrivere l’esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.

Art. 174c cpv. 2 e 3, frase introduttivaConcerne soltanto il testo francese

Art. 174e Caso di epizoozia1 In caso di diagnosi di BVD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:a. la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti diretti delle femmine infette; b. l’individuazione e l’esame virologico della madre dell’animale infetto;c. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte del contagio; d. l’identificazione degli animali entrati in contatto con gli animali infetti e per i quali non si può escludere una gravidanza; e. l’esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;f. il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;g. il divieto di trasferimento dei vitelli di animali di cui alla lettera d, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo;h. l’elaborazione e l’attuazione di un piano di risanamento individuale.2 Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena sono stati eliminati tutti gli animali infetti dell’effettivo, sono stati conclusi gli accertamenti epidemiologici ed è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio una circolazione del virus nell’effettivo. 3 Ordina che per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale infetto dell’effettivo:a. le femmine di età superiore agli otto mesi siano sottoposte al divieto di trasferimento;b. i vitelli neonati e quelli nati morti siano sottoposti a esame virologico riguardo alla BVD entro cinque giorni dal parto e che sia imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo dell’esame.4 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d o del capoverso 3 lettera a fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174ebis Trasferimento di animali1 Possono essere trasferiti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute ufficialmente indenni da BVD. 2 Sono esclusi gli animali:a. sottoposti almeno una volta a esame virologico della BVD prima del trasferimento e per cui l’esame ha dato un risultato negativo; b. direttamente consegnati per la macellazione; oppure c. trasferiti in aziende con pascoli comunitari o di estivazione esclusivamente con animali della stessa azienda detentrice di animali. 3 Le femmine di età superiore agli otto mesi e per cui non è possibile escludere una gravidanza devono essere sottoposte al test degli anticorpi in aggiunta all’esame di cui al capoverso 2 lettera a. Se il test degli anticorpi dimostra che non è possibile escludere un’infezione durante la gravidanza, gli animali possono essere trasferiti esclusivamente se:a. risultano non gravidi o la gravidanza termina prematuramente; oppure b. l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.4 L’USAV può stabilire il periodo durante il quale gli animali devono essere stati esaminati conformemente al capoverso 2 lettera a prima del trasferimento.5 Le deroghe di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 non si applicano:a. al trasferimento nelle aziende detentrici di animali seguenti, se gli animali provenienti da più aziende detentrici di animali entrano in contatto tra loro:1. aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione,2. aziende detentrici a cui gli animali sono consegnati a scopo di allevamento;b. al trasferimento ai mercati o alle esposizioni di bestiame (art. 174f).

Art. 174f Mercati ed esposizioni di bestiameAi mercati e alle esposizioni di bestiame possono essere condotti soltanto animali tenuti da almeno 30 giorni in aziende detentrici di animali riconosciute ufficialmente indenni da BVD.

Art. 183 Riconoscimento ufficialeTutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS). In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, all’effettivo colpito è sospeso o revocato il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 184 Caso di sospetto 1 Vi è sospetto di PRRS quando:a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano; b. nell’arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento; c. i decessi delle scrofe madri aumentano; d. la capacità d’ingrasso scende di oltre il 20 per cento; e. l’analisi sierologica su un animale è risultata positiva; oppure;f. per un’inseminazione artificiale, un trasferimento di ovuli o di embrioni sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni importati.2 Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per un’inseminazione artificiale, un trasferimento di ovuli o di embrioni sono stati utilizzati seme, ovuli o embrioni congelati importati e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:a. il giorno del prelievo del materiale germinale agli animali donatori è stato prelevato sangue risultato sierologicamente e virologicamente negativo al test del virus di PRRS;b. il seme prelevato dai verri donatori è stato analizzato per il virus della PRRS con esito negativo;c. l’inseminazione, il trasferimento di ovuli o di embrioni avviene non prima di 90 giorni dopo il prelievo del materiale germinale. Nell’azienda in cui sono tenuti gli animali donatori, in questo periodo vengono eseguite regolari analisi sierologiche per la PRRS e queste analisi hanno dato esiti costantemente negativi;d. i metodi utilizzati per le analisi di cui alle lettere a–c sono stati valutati dall’IVI e ritenuti adeguati.3 Il capoverso 2 lettere a, b e d si applica, per analogia, al seme fresco, a condizione che provenga da un Paese riconosciuto indenne da PRRS.

Art. 185 cpv. 2 lett. a–c2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:a. l’analisi sierologica e virologica delle scrofe madri interessate se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;b. l’analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali della categoria di età interessata quando nell’effettivo si sono manifestati altri problemi;c. l’analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali dell’unità produttiva interessata quando l’analisi sierologica su un singolo animale è risultata positiva;

Art. 238a cpv. 1, parte introduttiva1 In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre che:

Art. 239e cpv. 11 La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD comprende un territorio del raggio di circa 150 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tale zona occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

Titolo dopo l’art. 239hSezione 8b:
Border Disease negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti

Art. 239i Campo d’applicazione e diagnosi1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la Border Disease (BD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti se il virus della BD è stato messo in evidenza nell’ambito della lotta e della sorveglianza della BVD.2 È diagnosticata la BD negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti se l’esito di un esame virologico secondo un metodo autorizzato dall’USAV è positivo e il virus della BD è stato messo in evidenza mediante analisi genetico-molecolari nel laboratorio di riferimento.

Art. 239j Sospetto di contagio1 Vi è sospetto di contagio di BD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio.2 In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BD e per i quali non si può escludere una gravidanza.3 Il divieto di trasferimento di un animale viene abrogato se:a. risulta non gravido o la gravidanza termina prematuramente;b. l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.4 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 239k Caso di epizoozia1 In caso di diagnosi di BD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:a. la macellazione dell’animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;b. l’individuazione e l’esame virologico della madre dell’animale infetto;c. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte di contagio;d. l’identificazione degli animali entrati in contatto con gli animali infetti e per i quali non si può escludere una gravidanza;e. l’esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da animali di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;f. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l’esito dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;g. il divieto di trasferimento dei vitelli di animali di cui alla lettera d, il quale cessa se l’esito dell’esame virologico è negativo;h. l’adozione di misure ragionevoli destinate a proteggere gli animali da un contagio causato da piccoli ruminanti se tali animali sono tenuti nell’azienda detentrice di animali e non possono essere esclusi come fonte di contagio.2 Al termine degli accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali infetti dell’effettivo.3 Ordina che per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale infetto dell’effettivo, tutti i vitelli neonati e quelli nati morti siano sottoposti a esame virologico riguardo alla BD entro cinque giorni dal parto e che sia imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.4 Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 239l VaccinazioniLe vaccinazioni contro la BD sono vietate.

Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza1 Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l’offerta, il trasferimento nonché l’introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati.2 Il veterinario cantonale può autorizzare, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza:a. il trasferimento di api e di bombi all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza;b. l’introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione;c. l’introduzione di api e di bombi da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza.3 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l’ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale nonché tutte le aziende apicole sono infestati da piccolo coleottero dell’alveare. Negli apiari in cui non ha diagnosticato l’infestazione installa trappole che controlla regolarmente.4 Nella zona di protezione, tutti i nidi di bombi noti al veterinario cantonale competente e giunti al termine del loro periodo di utilizzo devono essere imballati in modo sicuro, congelati e conservati dal detentore di bombi fino al momento dell’ispezione da parte dell’ispettore degli apiari. Le colonie di bombi ancora attive che non possono essere controllate senza distruggere irreversibilmente il nido di bombi devono essere distrutte in anticipo dal detentore di bombi o dall’ispettore degli apiari e conservate imballate in modo sicuro e congelate fino al momento del controllo.5 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari prescelti dal veterinario cantonale l’ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L’USAV fissa in direttive tecniche §il numero minimo di apiari da controllare.6 La primavera successiva alla comparsa dell’epizoozia tutti gli apiari ubicati nella zona di protezione e le aziende apicole infestate l’anno prima devono essere sottoposti a un controllo successivo da parte dell’ispettore degli apiari.

Art. 282b Svolgimento ed esecuzione dei provvedimentiL’USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento e all’esecuzione dei provvedimenti in caso di epizoozia.

Art. 295a cpv. 22 Le imprese forniscono informazioni ai viaggiatori mediante manifesti, fogli informativi o tabelloni elettronici nonché sui loro siti Internet.

Art. 312 cpv. 2 lett. e2 Un laboratorio è riconosciuto se:e. è collegato ad ARES.

Art. 312c cpv. 2, frase introduttiva e 2bis2 Per le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica devono notificare regolarmente ad ARES i seguenti dati:2bis I dati relativi alle analisi sulle epizoozie soggette a notifica devono essere notificati quotidianamente. In situazioni di emergenza, l’USAV può richiedere una frequenza di notifica più elevata.

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 312d Obblighi dei laboratori per le analisi commissionate da privati o organizzazioni di diritto privato1 Se i privati o le organizzazioni di diritto privato commissionano analisi sulle epizoozie soggette a notifica, i laboratori devono notificare ad ARES i dati relativi alle analisi per le quali sono riconosciuti dall’USAV.2 L’articolo 312c capoversi 2 e 2bis si applica per analogia.

II

L’ordinanza del 27 maggio 202012 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso è modificata come segue:

Allegato 1 elenco 2 n. 2.17 Categoria d’azienda Intervallo tra due
controlli
(n. max di anni) 2.17 Azienda che commercia bestiame 2

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

2 Gli articoli 174b capoverso 1 e 174ebis entrano in vigore il 1° novembre 2026.

6 dicembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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