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AS 2025 182

Ordinanza
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore
(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:

Art. 11a Disposizioni speciali per corse circolari1 In deroga all’articolo 11 capoverso 3, il conducente può rinviare l’inizio del periodo di riposo settimanale fino a un massimo di 12 periodi di 24 ore consecutivi a partire dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale regolare se:a. effettua un’unica corsa circolare per il trasporto di persone (art. 8 cpv. 1 lett. f dell’ordinanza del 4 novembre 20092 sul trasporto di viaggiatori, OTV); eb. il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale.2 In caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il periodo di guida di cui all’articolo 8 capoverso 1 deve essere ridotto a 3 ore, tranne che in presenza di equipaggio multiplo. 3 In deroga all’articolo 8 capoverso 2, in caso di corse circolari possono essere effettuate due pause di almeno 15 minuti ciascuna; queste pause vanno effettuate in modo da assicurare l’osservanza dell’articolo 8 capoverso 1.4 Se il conducente rinvia il periodo di riposo settimanale, dopo il rinvio deve effettuare:a. due periodi di riposo settimanale regolare; oppureb. un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore; la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle tre settimane seguenti.5 In deroga all’articolo 9 capoverso 1, il conducente può effettuare il periodo di riposo giornaliero entro 25 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente, purché il periodo di guida della giornata in questione non superi 7 ore e la sicurezza stradale non sia compromessa, e precisamente:a. una volta per una singola corsa circolare della durata di almeno sei periodi di 24 ore consecutivi;b. due volte per una singola corsa circolare della durata di almeno otto periodi di 24 ore consecutivi.

Art. 17 cpv. 55 Se il veicolo non è equipaggiato con un tachigrafo in grado di distinguere fra trasporti di persone e corse circolari, in caso di controlli su strada durante un viaggio all’estero il conducente è tenuto a provare, mediante foglio di viaggio (art. 41 OTV3) o relativa copia in forma cartacea o elettronica, di essersi avvalso negli ultimi 56 giorni delle deroghe di cui all’articolo 11a.

Art. 19 cpv. 44 Concerne soltanto il testo francese

Art. 21 cpv. 11 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause, del riposo e del tempo di disponibilità (art. 5–11, 11a cpv. 2 e 12 cpv. 1ter) è punito con la multa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

7 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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