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AS 2025 369

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1 lett. j e cpv. 5 e 61 Chiunque consegna una derrata alimentare preimballata deve fornire le seguenti indicazioni:j. per le derrate alimentari di origine animale di cui all’allegato 2 prodotte mediante i metodi di produzione elencati nell’allegato 2: l’indicazione corrispondente secondo l’allegato 2.5 Per le derrate alimentari di cui al capoverso 1 lettera j, pubblica gli elenchi dei Paesi la cui legislazione vieta i metodi di produzione elencati nell’allegato 2. Tali derrate alimentari non devono essere caratterizzate con l’indicazione corrispondente di cui all’allegato 2 se sono state fabbricate secondo il diritto vigente del Paese in questione. 6 In deroga al capoverso 5, non pubblica gli elenchi dei Paesi per il magret, il foie gras e il confit di oche o anatre. Tali derrate alimentari devono sempre essere caratterizzate con l’indicazione di cui all’allegato 2.

Art. 39 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. e2 In ogni caso devono essere indicate per scritto: e. l’indicazione corrispondente di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera j.

Art. 95d Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 28 maggio 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino

Art. 27 cpv. 3Un vino classificato come vino DOC può sempre essere declassato a vino di una classe inferiore, anche se è stata applicata la deroga per i vini DOC menzionata nelle pratiche e nei trattamenti enologici consentiti stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

Art. 27c Edulcorazione dei vini svizzeri a denominazione di origine controllataL’edulcorazione dei vini svizzeri DOC è vietata. I Cantoni possono autorizzare l’edulcorazione dei vini DOC se sono adempiute le condizioni sull’edulcorazione dei vini emanate dal DFI secondo l’articolo 14 capoverso 1 ODerr4.

Art. 27ebis Vino totalmente o parzialmente dealcolizzato1 La dealcolizzazione totale dei vini DOC e dei vini con indicazione geografica tipica non è autorizzata. Per dealcolizzazione totale s’intende una pratica enologica che porta a un titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto pari o inferiore allo 0,5 per cento vol. 2 La dealcolizzazione parziale dei vini DOC, dei vini con indicazione geografica tipica e dei vini da tavola è autorizzata. Per dealcolizzazione parziale s’intende una pratica enologica che porta a un titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto pari allo 0,5 per cento vol., ma inferiore al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo della categoria.

Art. 27fI vini, i vini spumanti e i vini liquorosi svizzeri ed esteri devono soddisfare le disposizioni in materia di definizioni, pratiche e trattamenti enologici e caratterizzazione emanate dal DFI secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 36 capoversi 3 e 4 ODerr5.

2. Ordinanza del 19 maggio 20106 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art. 2 lett. b n. 12Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:b. le seguenti derrate alimentari: 12. derrate alimentari di origine animale prodotte con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia o per alimentazione forzata e che non soddisfano gli obblighi di caratterizzazione secondo gli articoli 36 capoverso 1 lettera j e 39 capoverso 2 lettera e ODerr.

III

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

IV

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 La cifra II numero 2 entra in vigore il 1° luglio 2027.

28 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 36 cpv. 1 lett. j)

Derrate alimentari per le quali deve essere fornita un’indicazione del metodo di produzione

Derrata alimentare

Metodo di produzione

Indicazione

Carne bovina (Bos taurus), intera o in pezzi, fresca o trasformata

Decornazione senza anestesia o castrazione senza anestesia

«Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.»

Carne suina, intera o in pezzi, fresca o trasformata

Accorciamento della coda, resezione dei denti o castrazione senza anestesia

«Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.»

Carne di pollo e tacchino, intera o in pezzi, fresca o trasformata

Taglio del becco senza anestesia

«Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.»

Cosce di rana, fresche o trasformate

Sezionamento di cosce di rana senza stordimento

«Ottenute con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.»

Magret di cui all’articolo 1 numero 2 lettera m del regolamento (CE) n. 543/20087, foie gras di cui all’articolo 1 numero 3 del regolamento (CE) n. 543/2008 e confit di oche e anatre di cui al punto 5.4.1.1 della Spécification technique no B1‑19‑08 du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, Préparations de viandes, produits à base de viande de volaille ou de lapin, foies gras de volaille del gennaio 20088, interi o in pezzi, freschi o trasformati

Alimentazione forzata di oche e anatre

«Ottenuto da oche alimentate forzatamente.» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente.»

Latte vaccino, pronto al consumo

Decornazione senza anestesia

«Prodotto con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.»

Uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus)

Taglio del becco senza anestesia

«Prodotte con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.»

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