AS 2025 369
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 36 cpv. 1 lett. j e cpv. 5 e 61 Chiunque consegna una derrata alimentare preimballata deve fornire le seguenti indicazioni:j. per le derrate alimentari di origine animale di cui all’allegato 2 prodotte mediante i metodi di produzione elencati nell’allegato 2: l’indicazione corrispondente secondo l’allegato 2.5 Per le derrate alimentari di cui al capoverso 1 lettera j, pubblica gli elenchi dei Paesi la cui legislazione vieta i metodi di produzione elencati nell’allegato 2. Tali derrate alimentari non devono essere caratterizzate con l’indicazione corrispondente di cui all’allegato 2 se sono state fabbricate secondo il diritto vigente del Paese in questione. 6 In deroga al capoverso 5, non pubblica gli elenchi dei Paesi per il magret, il foie gras e il confit di oche o anatre. Tali derrate alimentari devono sempre essere caratterizzate con l’indicazione di cui all’allegato 2.
Art. 39 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. e2 In ogni caso devono essere indicate per scritto: e. l’indicazione corrispondente di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera j.
Art. 95d Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 28 maggio 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino
Art. 27 cpv. 3Un vino classificato come vino DOC può sempre essere declassato a vino di una classe inferiore, anche se è stata applicata la deroga per i vini DOC menzionata nelle pratiche e nei trattamenti enologici consentiti stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
Art. 27c Edulcorazione dei vini svizzeri a denominazione di origine controllataL’edulcorazione dei vini svizzeri DOC è vietata. I Cantoni possono autorizzare l’edulcorazione dei vini DOC se sono adempiute le condizioni sull’edulcorazione dei vini emanate dal DFI secondo l’articolo 14 capoverso 1 ODerr4.
Art. 27ebis Vino totalmente o parzialmente dealcolizzato1 La dealcolizzazione totale dei vini DOC e dei vini con indicazione geografica tipica non è autorizzata. Per dealcolizzazione totale s’intende una pratica enologica che porta a un titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto pari o inferiore allo 0,5 per cento vol. 2 La dealcolizzazione parziale dei vini DOC, dei vini con indicazione geografica tipica e dei vini da tavola è autorizzata. Per dealcolizzazione parziale s’intende una pratica enologica che porta a un titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto pari allo 0,5 per cento vol., ma inferiore al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo della categoria.
Art. 27fI vini, i vini spumanti e i vini liquorosi svizzeri ed esteri devono soddisfare le disposizioni in materia di definizioni, pratiche e trattamenti enologici e caratterizzazione emanate dal DFI secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 36 capoversi 3 e 4 ODerr5.
2. Ordinanza del 19 maggio 20106 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere
Art. 2 lett. b n. 12Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:b. le seguenti derrate alimentari: 12. derrate alimentari di origine animale prodotte con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia o per alimentazione forzata e che non soddisfano gli obblighi di caratterizzazione secondo gli articoli 36 capoverso 1 lettera j e 39 capoverso 2 lettera e ODerr.
III
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.
IV
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
2 La cifra II numero 2 entra in vigore il 1° luglio 2027.
28 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 36 cpv. 1 lett. j)
Derrate alimentari per le quali deve essere fornita un’indicazione del metodo di produzione
Derrata alimentare | Metodo di produzione | Indicazione |
|---|---|---|
Carne bovina (Bos taurus), intera o in pezzi, fresca o trasformata | Decornazione senza anestesia o castrazione senza anestesia | «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.» |
Carne suina, intera o in pezzi, fresca o trasformata | Accorciamento della coda, resezione dei denti o castrazione senza anestesia | «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.» |
Carne di pollo e tacchino, intera o in pezzi, fresca o trasformata | Taglio del becco senza anestesia | «Prodotta con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.» |
Cosce di rana, fresche o trasformate | Sezionamento di cosce di rana senza stordimento | «Ottenute con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.» |
Magret di cui all’articolo 1 numero 2 lettera m del regolamento (CE) n. 543/20087, foie gras di cui all’articolo 1 numero 3 del regolamento (CE) n. 543/2008 e confit di oche e anatre di cui al punto 5.4.1.1 della Spécification technique no B1‑19‑08 du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, Préparations de viandes, produits à base de viande de volaille ou de lapin, foies gras de volaille del gennaio 20088, interi o in pezzi, freschi o trasformati | Alimentazione forzata di oche e anatre | «Ottenuto da oche alimentate forzatamente.» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente.» |
Latte vaccino, pronto al consumo | Decornazione senza anestesia | «Prodotto con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.» |
Uova di gallina domestica (Gallus gallus domesticus) | Taglio del becco senza anestesia | «Prodotte con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia.» |