AS 2025 522
Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)
(LEF)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 2 maggio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 14 agosto 20242,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 8a cpv. 3 lett. d3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:d. per i quali il debitore che ha fatto opposizione abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, ma prima dell’estinzione del diritto di consultazione di terzi, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi, sempre che il debitore non fornisca la prova che la domanda del creditore di eliminazione dell’opposizione non è stata accolta e che tale esito è definitivo.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 20254.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20265.
20 agosto 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |