3. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
Titolo dopo l’art. 38Sezione 3a: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti
Art. 38a Disposizioni applicabiliLe disposizioni della legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.
Art. 38b Gestione e trasmissione degli attiIl Tribunale federale gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 38c Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e le persone che esercitano la rappresentanza professionale dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere scambiano i documenti con il Tribunale federale mediante una piattaforma secondo la LCEG.2 Esercita la rappresentanza professionale in giudizio:a. chiunque è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi;b. gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere in virtù della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati o di un trattato internazionale.3 Chi in un procedimento dinanzi all’autorità inferiore era tenuto a utilizzare una piattaforma è tenuto a farlo anche dinanzi al Tribunale federale. 4 A chi trasmette atti scritti cartacei pur essendo obbligato a utilizzare una piattaforma il Tribunale federale impartisce un congruo termine per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.5 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.
Art. 38d Comunicazione elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica con il Tribunale federale può chiedere che la comunicazione avvenga tramite una piattaforma secondo la LCEG. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma. 2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, deve designare un recapito in Svizzera.
Art. 38e FormatoIl Consiglio federale determina il formato dei documenti.
Art. 38f Trasmissione successiva di documenti cartaceiIl Tribunale federale può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;b. è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.
Art. 38g Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano con il Tribunale federale per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG.
Art. 39 cpv. 2 e 32 Abrogato3 Le parti domiciliate all’estero devono indicare un indirizzo su una piattaforma secondo la LCEG o designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.
Art. 42 cpv. 1, 4 e 51 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova e, se trasmessi in forma cartacea, devono essere firmati.4 Abrogato5 Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore sull’atto trasmesso in forma cartacea, la procura o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto è considerato non trasmesso.
Art. 44 cpv. 3 e 43 In caso di recapito mediante una piattaforma secondo la LCEG, la notificazione è reputata avvenuta al momento del primo accesso indicato dalla ricevuta di accesso, ma al più tardi entro la fine del settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario, come indicato dalla ricevuta di mancato accesso.4 Se il primo accesso ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.
Art. 132b Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 20241 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 38b e 38c si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore.2 Gli articoli 38b e 38c si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.
9. Codice di procedura civile
Titoli dopo l’art. 128Capitolo 2: Forma degli atti processualiSezione 1: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti
Art. 128a Disposizioni applicabili1 Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili ai procedimenti secondo la presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.2 Sono esclusi i procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale.
Art. 128b Gestione e trasmissione degli atti1 Il giudice gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.2 Per la trasmissione degli atti all’interno del Cantone possono essere previste altre soluzioni tecnicamente appropriate. Queste devono essere idonee a:a. stabilire inequivocabilmente il momento della trasmissione; eb. impedire che gli atti vengano modificati e che terzi non autorizzati possano prenderne visione.3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti inerenti al capoverso 2.4 Le autorità di conciliazione sono esenti dall’obbligo di cui al capoverso 1.
Art. 128c Obbligo di trasmissione per via elettronica1 I giudici, i pubblici uffici e le persone che esercitano la rappresentanza professionale in giudizio scambiano i documenti con il giudice mediante una piattaforma secondo la LCEG. Sono escluse le autorità di conciliazione.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per tribunali e pubblici uffici. 3 Se le persone di cui al capoverso 1 trasmettono atti scritti cartacei, il giudice impartisce loro un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.4 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.
Art. 128d Comunicazione per via elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione si svolga per via elettronica tramite una piattaforma secondo la LCEG. In tal caso deve indicare un indirizzo sulla piattaforma.2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, deve designare un recapito in Svizzera.
Art. 128e FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 128f Trasmissione successiva dei documenti cartaceiIl giudice può richiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;b. è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.
Art. 128g Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano con il giudice per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG.
Titolo prima dell’art. 129Sezione 1a: Lingua del procedimento
Art. 130 FormaGli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o mediante una piattaforma secondo la LCEG. Se sono in forma cartacea devono essere firmati.
Art. 133 lett. g e hLa citazione contiene:g. la data della citazione;h. la firma dell’autorità citante, se la citazione è inviata in forma cartacea.
Art. 138 cpv. 11 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni alle persone che non comunicano mediante una piattaforma secondo la LCEG è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
Art. 139 Notificazione per via elettronicaSe è eseguita mediante una piattaforma secondo la LCEG, la notificazione è reputata avvenuta nel momento del primo accesso, come indicato dalla ricevuta di accesso, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario, come indicato dalla ricevuta di mancato accesso.
Art. 142 cpv. 1bis1bis Se è eseguita mediante invio postale ordinario (art. 138 cpv. 4) o per via elettronica (art. 139) un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la notificazione è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente.
Art. 143 cpv. 22 In caso di trasmissione elettronica dell’atto scritto, per l’osservanza di un termine fa stato il momento indicato dalla ricevuta di consegna.
Art. 208 cpv. 1bis1bis Se la sottoscrizione dell’intesa, dell’acquiescenza o della desistenza incondizionata è registrata mediante strumenti tecnici, non è necessario che il verbale sia firmato. Dalle registrazioni deve risultare di quale procedura si tratta, qual è il contenuto dell’intesa e chi dà l’assenso. Le registrazioni sono acquisite agli atti.
Art. 221 cpv. 1 lett. f e g1 La petizione contiene:f. la data; g. la firma, se la petizione è presentata in forma cartacea.
Art. 235 cpv. 1 lett. f e 2bis1 Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:f. la firma del verbalizzante, se il verbale è inviato in forma cartacea.2bis Se l’udienza è registrata mediante strumenti tecnici, non è necessario che il verbale sia firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.
Art. 238 lett. hLa decisione contiene:h. la firma del tribunale, se la decisione è inviata in forma cartacea.
Art. 241 cpv. 1bis1bis Se la sottoscrizione della transazione, dell’acquiescenza o della desistenza incondizionata è registrata mediante strumenti tecnici, non è necessario che il verbale sia firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.
Art. 244 cpv. 1 lett. e ed f1 L’azione può essere proposta nelle forme di cui all’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:e. la data;f. la firma, salvo nei casi seguenti:1. l’azione è proposta mediante una piattaforma secondo la LCEG,2. l’azione è proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale e registrata mediante strumenti tecnici; le registrazioni sono acquisite agli atti.
Art. 285 lett. f e gIn caso d’intesa totale, l’istanza congiunta dei coniugi contiene:f. la data;g. le firme, se l’istanza è inviata in forma cartacea.
Art. 290 lett. f e gL’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:f. la data;g. le firme, se la petizione è inviata in forma cartacea.
Titolo dopo l’art. 407fCapitolo 8:
Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2024
Art. 407g1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 128b e 128c si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore.2 Gli articoli 128b e 128c si applicano ai procedimenti dinanzi a un’autorità di un determinato Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata conformemente all’articolo 37 capoverso 3 LCEG. Si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.
12. Codice di procedura penale
Art. 76a Forma della conferma dei verbali1 L’esattezza di un verbale è confermata mediante firma autografa su carta o su un dispositivo elettronico.2 Il Consiglio federale definisce:a. i requisiti della conferma per via elettronica;b. le modalità per garantire l’inalterabilità dei verbali confermati per via elettronica.
Art. 78 cpv. 5, 6, primo periodo, e 6bis5 Il verbale dell’interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all’interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi ne conferma l’esattezza. Se la conferma è effettuata mediante firma su carta, l’interrogato vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di confermarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.6 Se l’interrogatorio si svolge per videoconferenza, l’interrogato conferma l’esattezza del verbale mediante una dichiarazione orale. …6bis Se la videoconferenza è registrata, la dichiarazione orale e l’annotazione nel verbale non sono necessarie. Le registrazioni sono acquisite agli atti.
Art. 80 cpv. 22 Le decisioni sono emesse per scritto; sono motivate e notificate alle parti. Le decisioni notificate su carta sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale.
Art. 85 cpv. 22 La notificazione è fatta mediante una piattaforma secondo la legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG), mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.
Art. 86 Notificazione per via elettronica1 La notificazione mediante una piattaforma secondo la LCEG è reputata avvenuta nel momento del primo accesso indicato sulla ricevuta di accesso, ma al più tardi alla fine del settimo giorno dopo la trasmissione all’indirizzo del destinatario, come indicato sulla ricevuta di mancato accesso.2 Se il primo richiamo ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.
Art. 87 cpv. 11 Le comunicazioni sono notificate al destinatario all’indirizzo indicato su una piattaforma secondo la LCEG, al suo domicilio, alla sua dimora abituale o alla sua sede.
Art. 100 cpv. 33 Le autorità penali gestiscono gli atti per via elettronica. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 102 cpv. 2 e 32 Gli atti sono esaminati, nella forma in cui sono disponibili, presso la sede dell’autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Le persone che comunicano con le autorità penali per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG.3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può richiederne una copia. Per le copie cartacee è riscosso un emolumento.
Titolo dopo l’art. 103Sezione 10: Comunicazione per via elettronica
Art. 103a Disposizioni applicabiliLe disposizioni della LCEG sono applicabili ai procedimenti previsti dal presente Codice, salvo che quest’ultimo disponga altrimenti.
Art. 103b Trasmissione degli atti1 Sempre che motivi cogenti non vi si oppongano, le autorità penali trasmettono gli atti mediante una piattaforma secondo la LCEG.2 Per la trasmissione degli atti tra autorità penali possono essere previste altre soluzioni tecnicamente appropriate. Queste devono essere idonee a:a. stabilire inequivocabilmente il momento della trasmissione; eb. impedire che gli atti vengano modificati e che terzi non autorizzati possano prenderne visione.3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di cui al capoverso 2.
Art. 103c Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e le persone che esercitano la rappresentanza professionale in giudizio scambiano i documenti con l’autorità penale mediante una piattaforma secondo la LCEG.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le autorità.3 Se le autorità o le persone di cui al capoverso 1 trasmettono atti scritti cartacei, l’autorità penale impartisce loro un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.4 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.
Art. 103d Comunicazione per via elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica con l’autorità penale può domandare che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma.2 Può domandare che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.
Art. 103e FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 103f Trasmissione successiva di documenti cartaceiL’autorità penale può domandare la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che la trattazione non possa svolgersi in tempo utile;b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.
Art. 110 cpv. 1 e 21 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto in forma cartacea o mediante una piattaforma secondo la LCEG oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte in forma cartacea vanno datate e firmate.2 Abrogato
Art. 199 IntimazioneSe occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev’essere mantenuto segreto, alla persona direttamente interessata sono consegnate contro ricevuta o notificate mediante una piattaforma secondo la LCEG una copia dell’ordine e dell’eventuale verbale d’esecuzione.
Art. 201 cpv. 2 lett. h2 Le citazioni contengono:h. la firma del citante, se la citazione è inviata in forma cartacea.
Art. 316 cpv. 3bis3bis Se la sottoscrizione della conciliazione è registrata mediante strumenti tecnici, non è necessario che il verbale sia firmato. Le registrazioni sono acquisite agli atti.
Art. 353 cpv. 1 lett. k1 Nel decreto d’accusa sono indicati:k. il nome e la firma dell’estensore, se il decreto d’accusa è inviato in forma cartacea.
Titolo dopo l’art. 456aSezione 6: Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2024
Art. 456b1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 103b e 103c si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore.2 Gli articoli 100, 103b e 103c si applicano ai procedimenti dinanzi a un’autorità di un determinato Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata conformemente all’articolo 37 capoverso 3 LCEG. Si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.
13. Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni
Titoli prima dell’art. 1Capitolo 1: Disposizioni generaliSezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Titolo dopo l’art. 2Sezione 2: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti
Art. 2a Disposizioni applicabiliLe disposizioni della legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili ai procedimenti previsti dalla presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.
Art. 2b Gestione e trasmissione degli attiIl Servizio di protezione dei testimoni gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 2c Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera in virtù della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati o di un trattato internazionale scambiano i documenti con il Servizio di protezione dei testimoni mediante una piattaforma secondo la LCEG. 2 Se trasmettono atti scritti cartacei, il Servizio di protezione dei testimoni impartisce loro un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.3 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 2d Comunicazione elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma.2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.
Art. 2e
FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 2f Trasmissione successiva di documenti cartaceiIl Servizio di protezione dei testimoni può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se: a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.
Art. 2g Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano con il Servizio di protezione dei testimoni per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG.
Titolo prima dell’art. 37Capitolo 9: Disposizioni transitorie
Art. 371 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 2b e 2c si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore. 2 L’autorità che al momento dell’entrata in vigore della LCEG dispone di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.3 Gli articoli 2b e 2c si applicano ai procedimenti dinanzi a un’autorità di un determinato Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata conformemente all’articolo 37 capoverso 3 LCEG. Si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.
14. Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati
Titolo dopo l’art. 8aCapitolo 1a: Comunicazione e gestione elettroniche degli atti
Art. 8b Disposizioni applicabiliLe disposizioni della legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) sono applicabili ai procedimenti previsti dalla presente legge, salvo che quest’ultima disponga altrimenti.
Art. 8c Gestione e trasmissione degli atti1 Il consultorio gestisce gli atti per via elettronica e li trasmette mediante una piattaforma secondo la LCEG. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.2 Per la trasmissione degli atti all’interno del Cantone possono essere previste altre soluzioni tecnicamente appropriate. Queste devono essere idonee a:a. stabilire inequivocabilmente il momento della trasmissione; eb. impedire che gli atti vengano modificati e che terzi non autorizzati possano prenderne visione.3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti inerenti al capoverso 2.
Art. 8d Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera in virtù della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati o di un trattato internazionale scambiano i documenti con il consultorio mediante una piattaforma secondo la LCEG.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le autorità.3 Se le autorità e gli avvocati di cui al capoverso 1 trasmettono atti scritti cartacei, il consultorio impartisce loro un congruo termine per la trasmissione elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.4 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.
Art. 8e Comunicazione elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma.2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.
Art. 8f FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 8g Trasmissione successiva di documenti cartaceiIl consultorio può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che la trattazione non possa svolgersi in tempo utile;b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.
Art. 8h Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano per via elettronica con il consultorio consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG.
Art. 10 cpv. 1bis1bis La presentazione della domanda e la consultazione degli atti sono effettuate mediante una piattaforma secondo la LCEG.
Art. 48a Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 20241 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 8c e 8d si applicano le disposizioni procedurali secondo il diritto anteriore.2 Gli articoli 8c e 8d si applicano ai procedimenti dinanzi a un’autorità di un determinato Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata conformemente all’articolo 37 capoverso 3 LCEG. Si applicano ai procedimenti dinanzi ad autorità federali a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.
16. Procedura penale militare del 23 marzo 1979
Titolo dopo l’art. 37Sezione 2a: Comunicazione elettronica
Art. 37a Disposizioni applicabiliLe disposizioni della legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG) si applicano ai procedimenti secondo la presente legge, in quanto quest’ultima non disponga altrimenti.
Art. 37b Obbligo di trasmissione per via elettronica1 Le autorità e gli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale dinanzi ad autorità giudiziarie svizzere in virtù della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati o di un trattato internazionale scambiano documenti con l’autorità penale mediante una piattaforma secondo la LCEG.2 Se trasmettono atti scritti cartacei, l’autorità penale impartisce loro un congruo termine per la trasmissione per via elettronica, con la comminatoria che altrimenti la trasmissione è considerata non avvenuta.3 Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione per via elettronica.
Art. 37c Comunicazione per via elettronica ad istanza di parte1 Chi non è tenuto a comunicare per via elettronica può chiedere che la comunicazione avvenga per via elettronica mediante una piattaforma secondo la LCEG. In questo caso indica un indirizzo sulla piattaforma.2 Può chiedere che la comunicazione non si svolga più per via elettronica, a patto che indichi il proprio domicilio o la propria sede. Se il domicilio o la sede è all’estero, designa un recapito in Svizzera.
Art. 37d FormatoIl Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.
Art. 37e Trasmissione successiva di documenti cartaceiL’autorità penale può chiedere la trasmissione successiva di documenti cartacei se:a. a causa di problemi tecnici vi è il pericolo che il trattamento non possa svolgersi in tempo utile;b. ciò è necessario per verificare l’autenticità dei documenti o per un loro utilizzo ulteriore.
Art. 37f Consultazione elettronica degli attiLe persone che comunicano con l’autorità penale per via elettronica consultano gli atti su una piattaforma secondo la LCEG.
Art. 38 cpv. 1bis e 2bis1bis L’audizione può anche essere registrata mediante strumenti tecnici. Le registrazioni sono messe agli atti.2bis Se l’audizione viene registrata, non è necessario che il processo verbale sia firmato.
Art. 38a Forma della conferma dei processi verbali1 L’esattezza dei processi verbali può essere confermata mediante firma autografa su carta o su un dispositivo elettronico.2 Il Consiglio federale definisce:a. i requisiti della conferma per via elettronica;b. le modalità per garantire l’inalterabilità di un processo verbale confermato per via elettronica.
Art. 39 cpv. 1bis e 31bis Il dibattimento può anche essere registrato mediante strumenti tecnici. Le registrazioni sono messe agli atti.3 Il processo verbale del dibattimento è firmato dal presidente e dal segretario. Se il dibattimento viene registrato, non è necessario che il processo verbale sia firmato. È inoltre applicabile l’articolo 38.
Art. 40 cpv. 33 Se l’esecuzione dell’operazione è registrata con strumenti tecnici, non è necessario che il processo verbale sia firmato. Le registrazioni sono messe agli atti.
Art. 41 cpv. 33 Se l’esecuzione dell’operazione è registrata con strumenti tecnici e se il precedente detentore degli oggetti o la persona chiamata ad assistere all’operazione di cui al capoverso 2 conferma la completezza dell’inventario, non è necessario che questo sia firmato. Le registrazioni sono messe agli atti.
Art. 43, rubrica, e cpv. 4Gestione e trasmissione degli atti4 L’Ufficio dell’uditore in capo e le autorità penali trasmettono gli atti mediante una piattaforma secondo la LCEG. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.
Art. 46 cpv. 1bis e 21bis Se il primo accesso a una notificazione ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.2 Gli atti scritti devono essere stati trasmessi mediante una piattaforma secondo la LCEG, pervenire all’autorità competente oppure essere stati consegnati a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà all’inoltro.
Art. 51 cpv. 22 La citazione è notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG, per mezzo della Posta svizzera, di un militare o, ove occorra, dell’autorità civile.
Art. 78, secondo periodo… La citazione è notificata mediante una piattaforma secondo la LCEG, per mezzo della Posta svizzera, di un militare o dell’autorità civile. …
Art. 153 cpv. 33 Se l’invio è effettuato in forma cartacea, la sentenza dev’essere firmata dal presidente del tribunale militare e dal segretario.
Art. 220b Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 20241 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore degli articoli 37b e 37c si applicano le disposizioni procedurali del diritto previgente.2 L’autorità che al momento dell’entrata in vigore della LCEG dispone di un sistema per la comunicazione elettronica con altre autorità che consente una trasmissione sicura può continuare a utilizzarlo per cinque anni.3 Gli articoli 37b e 37c si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio federale conformemente all’articolo 37 capoverso 4 LCEG.