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173.510

Ordinanza concernente la retribuzione dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie

(Ordinanza sulla retribuzione, ORe)

del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Tribunale d'appello il 31 ottobre 2024

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 23 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammontare dell'indennità giornaliera, della rimunerazione di partecipazione e dei supplementi nonché gli ulteriori dettagli della retribuzione dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie conformemente all'articolo 19 capoverso 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria[3].

Art. 2 Retribuzione

La retribuzione dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie è composta da:

  1. un'indennità giornaliera, se l'impiego dei membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie è legato a una seduta;
  2. una rimunerazione di partecipazione per affare, se i membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie partecipano a una decisione per circolazione degli atti;
  3. un supplemento all'indennità giornaliera o alla rimunerazione di partecipazione, se l'impiego dei membri a titolo accessorio è legato alla direzione del procedimento;
  4. una forfetaria per l'onere indipendente dalla pratica, se il presidente dell'autorità giudiziaria in questione è un membro a titolo accessorio.

Art. 3 Indennità giornaliera

L'indennità giornaliera indennizza le spese sostenute per sedute, studio degli atti e altre attività durante lo stesso giorno.

Il diritto a un'indennità giornaliera intera sussiste indipendentemente dalla durata delle corrispondenti attività.

Se l'intervento richiede meno di quattro ore, viene versata soltanto metà dell'indennità giornaliera.

Per lo studio di atti, bozze di sentenza o motivazioni di sentenze in altri giorni, l'indennità giornaliera può essere aumentata al massimo di un'ulteriore indennità giornaliera, in misura dell'onere di tempo giustificato.

Art. 4 Rimunerazione di partecipazione

La rimunerazione di partecipazione viene determinata per ogni pratica entro i limiti, in misura dell'onere di tempo giustificato.

Nella rimunerazione di partecipazione è compresa l'indennità per lo studio degli atti nonché per altre attività in relazione alla presa della decisione. Nel caso di pratiche molto ampie o complesse può essere fissata una rimunerazione di partecipazione fino al doppio dell'importo massimo previsto.

Art. 5 Supplemento

Se il membro a titolo accessorio dirige un procedimento, ha diritto a un supplemento all'indennità giornaliera o alla rimunerazione di partecipazione pari al massimo a due indennità giornaliere, in misura dell'onere di tempo giustificato.

In procedimenti particolarmente onerosi il supplemento all'indennità giornaliera o alla rimunerazione di partecipazione può essere ulteriormente aumentato in misura dell'onere di tempo giustificato.

Art. 6 Rimborso spese

Ai membri a titolo accessorio delle autorità giudiziarie vengono rimborsate le spese in conformità al diritto cantonale sul personale.

Art. 7 Determinazione degli importi

La competenza per la determinazione della retribuzione e del rimborso spese spetta:

  1. in seno al Tribunale della magistratura: al presidente del Tribunale della magistratura oppure, qualora si tratti del suo indennizzo, al supplente del presidente;
  2. in seno al tribunale regionale: al presidente del tribunale regionale;
  3. in seno alla giudicatura di pace e all'autorità di conciliazione in materia di locazione: al giudice di pace;
  4. in seno all'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi: alla commissione amministrativa del Tribunale d'appello.

2. Tribunale della magistratura

Art. 8 Presidente

Il presidente del Tribunale della magistratura riceve un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile del presidente del Tribunale d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera a della legge sull'organizzazione giudiziaria[4].

La rimunerazione di partecipazione del presidente del Tribunale della magistratura può raggiungere un'indennità giornaliera intera per affare.

Il presidente del Tribunale della magistratura riceve una forfetaria annua pari a 4000 franchi quale indennizzo per l'onere indipendente dalle pratiche.

Art. 9 Altri giudici e supplenti

Gli altri giudici e i supplenti del Tribunale della magistratura ricevono un'indennità giornaliera corrispondente a 1/21 dello stipendio mensile di un giudice d'appello conformemente all'articolo 21 capoverso 1 lettera c della legge sull'organizzazione giudiziaria[5].

La rimunerazione di partecipazione degli altri giudici e dei supplenti del Tribunale della magistratura può raggiungere un'indennità giornaliera intera per affare.

3. Tribunale regionale

Art. 10 Giudici regionali

I giudici regionali a titolo accessorio ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.

La rimunerazione di partecipazione può raggiungere i 600 franchi per affare.

4. Giudicatura di pace e autorità di conciliazione in materia di locazione

Art. 11 Giudici di pace supplenti

I giudici di pace supplenti ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.

Art. 12 Altri membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione

Gli altri membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.

5. Autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi

Art. 13 Membri dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi

Il presidente dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi e il suo supplente ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché i loro supplenti ricevono un'indennità giornaliera di 600 franchi.

Il presidente dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi riceve una forfetaria annua pari a 1000 franchi quale indennizzo per l'onere indipendente dalle pratiche.

Egress

2024-037

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.10.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-037

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.10.2024 01.01.2025 prima versione 2024-037
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