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173.520

Ordinanza concernente l'attività informativa delle autorità giudiziarie rivolta al pubblico

(OIP)

del 31.10.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Tribunale d'appello il 31 ottobre 2024

visti l'art. 51a cpv. 3 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 18 della legge sull'organizzazione giudiziaria[2]

1. In generale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'attività informativa delle autorità giudiziarie rivolta al pubblico.

Essa stabilisce l'ammissione nonché i diritti e i doveri dei cronisti giudiziari e prevede sanzioni in caso di infrazioni.

2. Attività informativa delle autorità giudiziarie rivolta al pubblico

Art. 2 Principio dell'attività informativa

Le autorità giudiziarie informano il pubblico in modo oggettivo e trasparente sulle loro attività.

L'informazione avviene tenendo conto del segreto d'ufficio e salvaguardando interessi pubblici e privati preponderanti.

All'occorrenza, le autorità giudiziarie possono rilasciare in forma adeguata spiegazioni relative alle loro decisioni.

Art. 3 Attività informativa riguardo a procedimenti 1. Momento e oggetto delle udienze

Le autorità giudiziarie forniscono informazioni in internet e su richiesta in merito al momento e all'oggetto delle loro udienze pubbliche. Esse richiamano l'attenzione su un'eventuale limitazione o esclusione del pubblico.

Le date delle udienze dei procedimenti di diritto di famiglia e in procedura sommaria nonché dei procedimenti dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi non vengono pubblicate.

Art. 4 2. Pubblicazione delle decisioni a) Tribunale d'appello

Di norma il Tribunale d'appello pubblica le sue decisioni in forma anonima in internet e all'occorrenza anche su riviste specializzate. In casi particolari può emettere un comunicato stampa.

Inoltre pubblica le sue decisioni più importanti in una raccolta.

Art. 5 b) Altre autorità giudiziarie

Le altre autorità giudiziarie pubblicano le decisioni di interesse pubblico in forma anonima in internet.

In procedimenti civili, a partire dal 15 di ogni mese e per 15 giorni mettono a disposizione del pubblico per presa in visione presso la rispettiva cancelleria il rubrum e il dispositivo di tutte le decisioni finali del mese precedente, purché non vi si oppongano disposizioni di legge o interessi preponderanti.

Non vengono resi accessibili al pubblico:

  1. decisioni in procedure di conciliazione;
  2. decisioni in procedure sommarie concernenti questioni di volontaria giurisdizione nonché di diritto delle persone e di diritto successorio;
  3. decisioni in procedure di diritto di famiglia;
  4. decisioni in procedure di assistenza giudiziaria.

In procedimenti penali, a partire dal 15 di ogni mese e per 15 giorni mettono a disposizione del pubblico per presa in visione presso la rispettiva cancelleria il rubrum e il dispositivo di tutte le decisioni finali del mese precedente non rese pubbliche, purché non vi si oppongano il Codice di procedura penale[3], in particolare l'articolo 69 capoverso 3, la Procedura penale minorile[4], la protezione delle vittime, altre disposizioni di legge o interessi preponderanti.

Eccezionalmente i documenti possono essere resi anonimi. È vietato fare fotocopie, fotografie o simili.

Su domanda e dietro pagamento di una tassa da 20 a 200 franchi è possibile consegnare in forma anonima i considerandi relativi a decisioni che non vengono pubblicate nella banca dati delle decisioni. Chi dirige il procedimento decide in merito alla domanda.

Art. 6 Attività informativa in merito all'amministrazione della giustizia

Il Tribunale d'appello pubblica il rapporto di gestione in internet. Esso rende pubbliche le relazioni d'interesse dei membri delle autorità giudiziarie.

Le autorità giudiziarie pubblicano la loro costituzione in internet. Esse informano in maniera adeguata in merito ai cambiamenti e agli avvenimenti di particolare importanza a livello organizzativo o di personale.

Art. 7 Competenza

In procedimenti pendenti, l'informazione avviene da parte dell'addetto stampa in collaborazione con chi dirige il procedimento.

Per il resto, l'informazione avviene di norma da parte dell'addetto stampa in accordo con il presidente della corrispondente autorità giudiziaria.

Fa eccezione l'attività informativa da parte del Tribunale della magistratura.

3. Cronaca giudiziaria

Art. 8 Ammissione 1. Accreditamento

I giornalisti che intendono riferire in merito all'amministrazione della giustizia delle autorità giudiziarie del Cantone dei Grigioni per media domiciliati in Svizzera possono presentare una domanda scritta di accreditamento all'addetto stampa.

L'accreditamento è rilasciato dalla commissione amministrativa se sono dimostrate le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale.

Art. 9 2. Durata e revoca dell'accreditamento

L'accreditamento è rilasciato per la durata di un periodo di carica oppure per il tempo rimanente di un periodo di carica in corso. Al più tardi due mesi prima della scadenza di un periodo di carica è necessario chiedere il rinnovo dell'accreditamento.

Chi non riferisce più in merito alle autorità giudiziarie del Cantone dei Grigioni deve comunicarlo all'addetto stampa.

Se le condizioni per l'accreditamento non sono più soddisfatte, il giornalista lo comunica senza indugio per iscritto all'addetto stampa.

La commissione amministrativa è competente per la revoca dell'accreditamento.

Art. 10 3. Accreditamento per singolo caso

I giornalisti non accreditati possono presentare all'addetto stampa una domanda di accreditamento per un singolo procedimento.

Per l'accreditamento per singolo caso fa stato l'articolo 8 capoverso 2 della presente ordinanza.

Per la durata del procedimento per il quale sono accreditate, le persone in possesso di un accreditamento per singolo caso hanno gli stessi diritti e doveri dei giornalisti accreditati.

Art. 11 Diritti e doveri 1. Accesso alle udienze

A norma del diritto procedurale applicabile, a determinate condizioni le autorità giudiziarie possono autorizzare giornalisti accreditati ad accedere a udienze dalle quali il pubblico è escluso del tutto o in parte.

Art. 12 2. Presa in visione degli atti

In procedimenti con udienza pubblica e in procedimenti conformemente all'articolo 11 della presente ordinanza, su richiesta ai giornalisti accreditati viene permesso di prendere visione degli atti prima o dopo l'udienza e di farsene fare copie, affinché possano riferire in merito. Sono determinanti le seguenti disposizioni:

  1. In cause civili è necessario il consenso di tutte le parti. Questo deve essere prodotto dal giornalista. La presa in visione viene autorizzata soltanto se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
  2. In cause penali è concessa la possibilità di prendere visione dell'atto d'accusa o della decisione che sostituisce l'atto d'accusa nonché, nella procedura di impugnazione, della decisione impugnata e della dichiarazione d'appello se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
  3. In altri procedimenti viene concessa la possibilità di prendere visione della decisione impugnata se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

L'autorità giudiziaria può tenere conto di interessi degni di protezione mediante misure adeguate, segnatamente rendendo anonimi gli atti.

Se viene concessa la presa in visione, le autorità giudiziarie possono trasmettere copie degli atti ai giornalisti tramite invio postale o in forma elettronica mediante una connessione sicura.

Le copie consegnate possono essere trasmesse esclusivamente a giornalisti accreditati. Esse devono essere conservate in modo da impedire l'accesso non autorizzato e devono essere distrutte al più tardi dopo aver prodotto il contributo di cronaca in merito al procedimento in questione. Le infrazioni possono essere sanzionate conformemente all'articolo 16 della presente ordinanza.

Art. 13 3. Consegna di decisioni

In caso di procedimenti con udienza pubblica e di procedimenti conformemente all'articolo 11 della presente ordinanza, su richiesta le autorità giudiziarie consegnano a giornalisti accreditati il dispositivo della sentenza e un'eventuale decisione finale motivata per iscritto.

Se la decisione finale viene pubblicata in internet, è possibile rinviare a essa e rinunciare alla consegna. Inoltre all'occorrenza l'autorità giudiziaria può informare in altro modo adeguato in merito all'esito del procedimento.

L'autorità giudiziaria può tenere conto di interessi degni di protezione mediante misure adeguate, segnatamente rendendo anonima la decisione oppure disponendo un termine di attesa.

Su richiesta il rubrum e il dispositivo delle decisioni finali del Tribunale d'appello degli ultimi 15 giorni non pronunciate pubblicamente possono essere messi a disposizione dei giornalisti accreditati per presa in visione presso la cancelleria. L'articolo 5 della presente ordinanza fa stato per analogia.

In procedimenti di diritto pubblico una comunicazione secondo il capoverso 4 avviene soltanto se non vi si oppongono la protezione delle vittime, altre disposizioni legali o interessi preponderanti. Non sono rese accessibili le decisioni in relazione all'approvazione dell'impiego di strumenti tecnici per la localizzazione in caso di osservazioni conformemente all'articolo 43b capoverso 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali[5].

Art. 14 4. Portale giudiziario

Le autorità giudiziarie possono allestire un portale giudiziario elettronico.

L'accreditamento permette ai giornalisti di accedere al portale giudiziario. L'accesso è personale e non trasferibile.

Sul portale giudiziario vengono messi a disposizione dei giornalisti accreditati documenti che possono essere loro consegnati conformemente all'articolo 12 e all'articolo 13 della presente ordinanza.

Le informazioni riprese dal portale giudiziario possono essere trasmesse esclusivamente a giornalisti accreditati. L'articolo 12 capoverso 4 della presente ordinanza fa stato per analogia.

Art. 15 5. Doveri

La cronaca deve essere oggettiva, adeguata e tenere debitamente conto degli interessi degni di protezione delle parti coinvolte nel procedimento. I giornalisti e le aziende mediatiche tengono conto della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» del Consiglio svizzero della stampa ed evitano in particolare qualsiasi forma di pregiudizio, di inutile umiliazione o contributi di cronaca suggestivi.

I giornalisti e le aziende mediatiche rispettano le condizioni poste dall'autorità giudiziaria.

Le autorità giudiziarie possono stabilire termini di attesa per la cronaca che i giornalisti e le aziende mediatiche devono rispettare.

I giornalisti e le aziende mediatiche sono tenuti a pubblicare una rettifica delle autorità giudiziarie riguardo alla cronaca giudiziaria.

Art. 16 Sanzioni in caso di infrazione

In caso di violazione colposa dei doveri o in caso di inosservanza dell'obbligo di rettifica conformemente all'articolo 15 capoverso 4 della presente ordinanza, la commissione amministrativa del Tribunale d'appello può pronunciare d'ufficio o su segnalazione le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento;
  2. sospensione dell'accreditamento per al massimo sei mesi;
  3. revoca dell'accreditamento.

Prima di decidere in merito all'emanazione di una sanzione la commissione amministrativa sente l'autorità giudiziaria interessata, il giornalista e se necessario l'azienda mediatica.

In caso di revoca dell'accreditamento generale, la commissione amministrativa può stabilire che l'accreditamento non sia più possibile per un anno, in caso di revoca ripetuta fino a tre anni.

Art. 17 Diritto di ricorso

Le decisioni della commissione amministrativa possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione.

Egress

2024-038

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.10.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-038

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.10.2024 01.01.2025 prima versione 2024-038