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175.050

Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni

(LCom)

del 17.10.2017 (stato 01.07.2018)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 27 giugno 2017[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione e settore contemplato

La presente legge si applica ai comuni politici. Salvo disposizione contraria esplicita della presente legge, essa si applica per analogia ai comuni patriziali, alle regioni e alle corporazioni di comuni.

Essa disciplina i tratti essenziali dell'organizzazione, dell'adempimento dei compiti, della collaborazione e dell'aggregazione di comuni nonché della vigilanza cantonale.

Art. 2 Stato giuridico dei comuni

I comuni sono enti territoriali di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Art. 3 Autonomia

I comuni disciplinano i loro affari autonomamente nel quadro del diritto sovraordinato. Il diritto cantonale concede loro il più ampio margine di manovra possibile.

Entro tali limiti, al comune spetta il diritto all'attività normativa e all'amministrazione.

Art. 4 Frazioni

La suddivisione del territorio comunale in frazioni serve esclusivamente alla denominazione geografica.

Art. 5 Attività normativa

I comuni disciplinano nello statuto comunale i tratti essenziali della loro organizzazione e le competenze dei loro organi, tra le quali rientrano tra l'altro anche le competenze finanziarie.

Disposizioni importanti vengono emanate sotto forma di legge, quelle meno importanti sotto forma di ordinanza.

Gli atti normativi vengono pubblicati ufficialmente.

I comuni tengono a giorno in modo opportuno i propri atti normativi in una collezione accessibile a chiunque.

Art. 6 Informazione del pubblico

I comuni informano periodicamente e in forma adeguata il pubblico in merito ad affari di interesse generale.

Qualora i comuni introducano il principio di trasparenza, in assenza di disposizioni contrarie si applicano le disposizioni della legge sul principio di trasparenza.

Art. 7 Responsabilità

La responsabilità degli organi comunali e delle altre persone al servizio del comune per danni da essi cagionati nell'esercizio della loro attività di servizio è regolata dalla legge sulla responsabilità dello Stato.

Art. 8 Facoltà di punire

I comuni hanno la facoltà di comminare multe per infrazioni contro i loro atti normativi. Sono fatte salve le disposizioni penali del Cantone e della Confederazione.

Le multe possono essere inflitte solo sulla base di un'esplicita comminatoria di pena prevista dalla legge.

Le disposizioni generali valide per il diritto penale cantonale si applicano per analogia anche alle disposizioni penali dei comuni.

La procedura è regolata dalla legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero.

2. Organizzazione

Art. 9 In generale

Nei limiti del diritto sovraordinato, ai comuni spetta la libertà di organizzarsi.

Art. 10 Organi comunali 1. In generale

Gli organi obbligatori dei comuni sono costituiti dall'insieme degli aventi diritto di voto, dal municipio e dalla commissione della gestione. La legislazione speciale cantonale e i comuni possono prevedere organi comunali supplementari.

I comuni possono prevedere che l'assemblea comunale sia sostituita o affiancata da un parlamento comunale.

Nei comuni senza parlamento comunale spetta al municipio sottoporre gli affari agli aventi diritto di voto per la decisione, nei comuni con parlamento comunale questo compito spetta al parlamento.

Art. 11 2. Verbali a) Redazione ed esposizione di verbali

Gli organi comunali redigono verbali separati che forniscono informazioni almeno riguardo alle decisioni, ai risultati di elezioni nonché a eventuali contestazioni concernenti la violazione di disposizioni di competenza e procedurali. Essi devono essere firmati dal verbalista e, dopo la loro approvazione esplicita o tacita, dal presidente.

Il verbale dell'assemblea comunale viene pubblicato secondo l'uso locale al più tardi un mese dopo l'assemblea. La pubblicazione di verbali nei media elettronici è ammessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Le opposizioni al verbale dell'assemblea comunale devono essere presentate per iscritto al municipio entro il termine di esposizione di 30 giorni. Esse vengono trattate in occasione della prossima assemblea comunale, in seguito il verbale viene approvato.

Art. 12 b) Presa in visione

I verbali delle assemblee comunali pubbliche e quelli delle sedute pubbliche del parlamento comunale possono essere presi in visione da chiunque.

In assenza di un regolamento comunale contrario, la presa in visione di verbali del municipio e delle rimanenti autorità comunali viene concessa soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.

Al diritto di presa in visione può essere dato seguito mediante la consegna di un estratto del verbale.

Art. 13 Aventi diritto di voto 1. In generale

Gli aventi diritto di voto formano nel loro insieme l'organo supremo del comune.

Essi esercitano i loro diritti a norma dello statuto in occasione dell'assemblea comunale o alle urne.

Il diritto di voto in affari comunali è regolato dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni e dalla legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

I comuni possono decidere se, a quali condizioni e in quale misura vogliono introdurre il diritto di voto e di elezione per gli Svizzeri all'estero e per gli stranieri in affari comunali.

Art. 14 2. Competenze non trasferibili nei comuni senza parlamento comunale

Nei comuni senza parlamento comunale, le seguenti competenze non possono essere sottratte agli aventi diritto di voto:

  1. elezione del municipio e nomina della commissione della gestione;
  2. emanazione e modifica dello statuto comunale e delle leggi comunali;
  3. approvazione del preventivo e del rendiconto annuale, nonché la determinazione del tasso fiscale;
  4. decisione relativa alla creazione di una corporazione di comuni oppure relativa all'adesione o all'uscita;
  5. decisione relativa all'aggregazione con altri comuni;
  6. altre competenze secondo la legislazione speciale cantonale.

Art. 15 3. Competenze non trasferibili nei comuni con parlamento comunale

Nei comuni con parlamento comunale, le seguenti competenze non possono essere sottratte agli aventi diritto di voto:

  1. elezione del parlamento comunale e del municipio;
  2. emanazione e modifica dello statuto comunale;
  3. decisione relativa alla creazione di una corporazione di comuni oppure relativa all'adesione o all'uscita;
  4. decisione relativa all'aggregazione con altri comuni;
  5. altre competenze secondo la legislazione speciale cantonale.

I comuni stabiliscono se i rimanenti affari riservati agli aventi diritto di voto conformemente all'articolo 14 siano soggetti o a referendum facoltativo o a referendum obbligatorio.

Art. 16 4. Diritti politici

I diritti politici nel comune sono garantiti a norma dello statuto comunale e della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

Nei comuni con assemblea comunale ogni avente diritto di voto può richiedere al municipio ragguagli riguardo allo stato o all'evasione di un affare comunale. Il ragguaglio va fornito al più tardi nella susseguente assemblea comunale. Il rilascio di tali ragguagli può essere rinviato o negato se vi si oppongono importanti interessi del comune o di terzi.

Il diritto di iniziativa degli aventi diritto di voto è dato per affari soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo.

Art. 17 5. Procedura di votazione e di elezione

I comuni disciplinano autonomamente la procedura di votazione e di elezione nel quadro del diritto sovraordinato. In via sussidiaria trovano applicazione le prescrizioni della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

Art. 18 6. Votazioni consultive

I comuni possono svolgere votazioni consultive.

La procedura si conforma alla procedura di votazione ordinaria.

Art. 19 7. Riesame

Una decisione dell'assemblea comunale o adottata in votazione per urna può sempre essere riesaminata. Sono fatti salvi diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, un riesame può essere preso in considerazione se questa possibilità viene stabilita dalla maggioranza di due terzi dei votanti in occasione della presa di decisione relativa all'affare.

Art. 20 Votazione alle urne

Nello statuto comunale sono definiti gli affari che sottostanno alla votazione alle urne.

Fatta eccezione per le elezioni, gli affari che sottostanno alla votazione alle urne devono essere discussi in via preliminare dall'assemblea comunale o dal parlamento comunale e licenziati a destinazione della votazione alle urne, accludendo una raccomandazione di voto.

Art. 21 Assemblea comunale 1. Numero legale, procedura

Ogni assemblea comunale regolarmente convocata è in numero legale.

Possono essere prese decisioni soltanto su pratiche figuranti nell'ordine del giorno, che deve essere comunicato almeno dieci giorni prima dell'assemblea comunale.

Se ciò risulta ragionevolmente esigibile, la violazione di disposizioni di competenza e procedurali deve essere contestata immediatamente. In caso contrario il diritto di ricorso decade.

Art. 22 2. Carattere pubblico, ricusazione

Le assemblee comunali sono pubbliche.

L'assemblea comunale decide in merito all'ammissione di registrazioni o trasmissioni di immagini e audio. Ogni persona avente diritto di voto può esigere che i propri interventi ed espressioni di voto non vengano registrati.

L'esclusione di persone non aventi diritto di voto viene ordinata se lo richiedono interessi pubblici o privati preponderanti riguardo a singoli affari.

I motivi di ricusazione determinanti per le autorità non valgono per i partecipanti all'assemblea comunale.

Art. 23 Parlamento comunale 1. Composizione, poteri

Lo statuto comunale stabilisce in particolare il numero di membri e i poteri del parlamento comunale.

Art. 24 2. Carattere pubblico

Le sedute del parlamento comunale sono pubbliche. L'esclusione completa o parziale del pubblico viene ordinata se lo richiedono interessi pubblici o privati preponderanti riguardo a singoli affari.

Art. 25 Autorità comunali 1. Eleggibilità

Ogni avente diritto di voto può essere eletto in seno a un'autorità comunale.

Possono essere elette in seno al municipio e al parlamento comunale le persone che al più tardi al momento delle elezioni sono domiciliate nel comune. Il domicilio deve essere mantenuto durante l'intero periodo di carica.

Per la nomina in seno a una commissione con funzione consultiva, il diritto comunale può richiedere l'obbligo di domicilio nel comune.

Art. 26 2. Elezioni suppletive

Se durante un periodo di carica dovesse risultare un posto vacante a seguito della partenza del titolare di una carica, per il periodo di carica rimanente si deve procedere a un'elezione suppletiva, qualora la prossima elezione ordinaria non abbia luogo entro i prossimi nove mesi. Per l'elezione suppletiva fanno stato le stesse disposizioni vigenti per le elezioni ordinarie.

Se non sono soddisfatte le condizioni per lo svolgimento di un'elezione suppletiva, alle deliberazioni all'interno dell'autorità partecipa un eventuale supplente al posto del membro ordinario uscito di carica.

Art. 27 3. Nomina a cariche diverse

Se una persona viene nominata a cariche diverse che si escludono a vicenda, deve optare per una delle due cariche.

Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 32, in caso di nomina contemporanea è eletta la persona che ha ottenuto più voti. Se i candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti, decide la sorte.

Se viene eletta una delle persone tra le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 32 e l'altra persona è attualmente in carica senza che contemporaneamente all'elezione della prima persona sia prevista la rielezione della seconda, l'elezione non è valida.

Art. 28 4. Partecipazione, numero legale

Fatti salvi motivi validi, i membri di autorità sono tenuti a partecipare alle sedute.

Un'autorità è in numero legale se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente e ha diritto di voto.

Art. 29 5. Obbligo di votare

In caso di votazioni ed elezioni all'interno di piccoli organi decisionali come ad esempio autorità o commissioni, ogni membro è tenuto a esprimere il proprio voto. Sono fatte salve le disposizioni sulla ricusazione.

Art. 30 6. Esclusione del pubblico

Le trattative di autorità non sono pubbliche.

Art. 31 7. Incompatibilità

Un impiegato comunale non può far parte dell'autorità a lui direttamente preposta. Se il comune non stabilisce un grado di occupazione determinante, ogni rapporto d'impiego è considerato motivo di incompatibilità.

I membri del municipio e gli impiegati comunali ai sensi del capoverso 1 non possono far parte della commissione della gestione.

Lo statuto comunale può prevedere altri motivi di incompatibilità.

Art. 32 8. Esclusione

Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono essere contemporaneamente membri della medesima autorità comunale.

I medesimi motivi di esclusione valgono anche per la contemporanea carica in seno al municipio e alla commissione della gestione.

Lo statuto comunale può prevedere ulteriori motivi di esclusione.

Art. 33 9. Ricusazione

I membri di un'autorità comunale devono ricusarsi nella trattazione di una pratica, se essi stessi oppure una persona che si trova con essi in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 32 vi ha un interesse personale diretto.

I membri della commissione della gestione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione di un'autorità o di un ufficio pubblico di cui fa parte una persona che si trova con loro in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 32.

In ambito giudiziario la ricusazione è regolata dalle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

Art. 34 10. Obbligo del segreto

I membri di autorità nonché gli impiegati comunali e i privati che adempiono compiti pubblici sono tenuti a serbare il silenzio su affari di cui sono venuti a conoscenza svolgendo la loro funzione ufficiale o di servizio se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza o se lo prevede una prescrizione particolare.

In merito alla soppressione dell'obbligo del segreto di un municipale decide il municipio con la ricusazione del municipale interessato; in merito a quella per le altre persone che vi sono assoggettate decide l'autorità superiore a queste ultime.

Art. 35 Municipio 1. In generale

II municipio è l'autorità direttiva del comune. Esso pianifica e coordina le attività del comune.

Esso dirige e sorveglia l'amministrazione comunale.

Art. 36 2. Organizzazione

Il municipio è composto da almeno tre membri. Fatta eccezione per il sindaco, esso si costituisce da sé.

Esso deve svolgere l'attività amministrativa secondo principi organizzativi adeguati.

Art. 37 3. Competenze

Il municipio adempie tutti i compiti non attribuiti a un altro organo dal diritto di rango superiore oppure dal diritto comunale.

Il municipio può emanare ordinanze.

Se il diritto del comune deve essere adeguato al diritto di rango superiore e il comune non dispone di alcun margine normativo al riguardo, il municipio può decidere la modifica di propria competenza.

Il municipio può delegare la decisione relativa a una competenza che gli spetta a un organo di rango superiore soltanto se ciò risulta indispensabile per motivi oggettivi e a seguito di una situazione straordinaria.

Art. 38 4. Obbligo di discussione preliminare

Il municipio deve discutere in via preliminare tutti gli affari che devono essere presentati all'assemblea comunale o eventualmente al parlamento comunale e formulare le relative proposte.

Per gli affari di portata più ampia per il comune, il municipio elabora un messaggio a destinazione degli aventi diritto di voto o del parlamento comunale e lo trasmette loro tempestivamente o lo pubblica in maniera adeguata.

Art. 39 5. Rappresentanza del comune verso l'esterno

Il municipio rappresenta il comune verso l'esterno.

Di norma, il sindaco detiene, insieme a un altro membro del municipio o al segretario comunale, la firma giuridicamente vincolante per affari che rientrano nella sfera di competenza del municipio.

In assenza di una regolamentazione comunale contraria, le altre autorità comunali possono designare esse stesse i propri rappresentanti competenti per fornire a terzi spiegazioni giuridicamente vincolanti.

Art. 40 6. Delega di competenze

Singole competenze che normalmente spettano al municipio possono essere delegate, per statuto o legge comunale, ad autorità o commissioni speciali.

Fatta salva l'esistenza di prescrizioni di rango superiore, i compiti, le responsabilità e l'organizzazione di commissioni permanenti vengono disciplinati in un atto normativo comunale.

Fatta salva l'esistenza di prescrizioni di rango superiore, gli organi comunali ordinari possono istituire commissioni non permanenti per la trattazione di singoli affari che rientrano nella loro competenza.

Art. 41 Commissione della gestione 1. Composizione e costituzione

La commissione della gestione è composta da almeno tre membri.

Nei comuni con un parlamento comunale, i membri della commissione della gestione possono far parte di tale parlamento.

La commissione della gestione designa un presidente nominato tra i propri membri.

Art. 42 2. Revisione dei conti e della gestione

Al più tardi dopo ogni chiusura dell'esercizio annuale, la commissione della gestione verifica la legittimità dei conti e della gestione del comune. Essa presenta al comune un rapporto scritto e formula una proposta.

Oltre che alla commissione della gestione, il comune può affidare la revisione dei conti e della gestione a esperti.

Art. 43 3. Altre competenze

La commissione della gestione può avvalersi di esperti per lo svolgimento di revisioni straordinarie.

In particolare in caso di affari con conseguenze finanziarie, il municipio può chiamare a consulto la commissione della gestione.

3. Patrimonio comunale e gestione finanziaria

Art. 44 Patrimonio comunale

Fatta salva la proprietà riconosciuta del comune patriziale o di altri proprietari di diritto pubblico, il patrimonio comunale è di proprietà del comune politico.

Art. 45 Patrimonio di congodimento 1. Consistenza, diritto di congodimento

Il patrimonio di congodimento consiste in alpi, pascoli comunitari, boschi, appezzamenti comunali, diritto di libero pascolo, diritti allo sfruttamento dei boschi e di pascolo.

Il diritto di congodimento spetta agli abitanti del comune.

I comuni possono emanare ulteriori regolamentazioni relative al diritto di congodimento adeguate alla loro situazione.

Art. 46 2. Alienazione

Le proprietà fondiarie che appartengono al patrimonio di congodimento del comune non devono essere alienate se con ciò vengono notevolmente limitati nel loro complesso i congodimenti pubblici dello stesso genere.

Sono escluse da queste limitazioni le alienazioni effettuate per l'adempimento di compiti pubblici o per la costruzione di opere che rientrano nel pubblico interesse.

Il ricavo realizzato dall'alienazione di patrimonio di congodimento affluisce in un conto dei ricavi delle vendite di terreno riservato di regola a procurare compensi in natura e per le migliorie degli alpi, dei pascoli e delle aziende di base.

Dal conto dei ricavi delle vendite di terreno si possono prelevare mezzi che provengono dall'alienazione di patrimoni di congodimento del comune patriziale o di patrimoni di congodimento che erano in possesso del comune già il 1° settembre 1874, solo in base ad una decisione concorde dei competenti organi del comune politico e di quello patriziale.

Il conto dei ricavi delle vendite di terreno viene amministrato dal comune politico.

All'alienazione è parificata la costituzione di diritti di superficie e di sorgente nonché di altri diritti di congodimento reali o personali della durata di 30 o più anni.

Art. 47 Gestione finanziaria e presentazione del rapporto

La gestione finanziaria e la presentazione dei conti sono regolate dai principi della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni nonché dell'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni.

Entro la fine di settembre dell'anno successivo, il rendiconto annuale approvato dall'assemblea comunale o dal parlamento deve essere presentato al Dipartimento unitamente al rapporto della commissione della gestione.

4. Compiti

Art. 48 Principio

I comuni svolgono i compiti loro delegati e si occupano di tutte le questioni locali non disciplinate o non disciplinate in maniera esaustiva dal diritto cantonale che non rientrano nella sfera di competenza del comune patriziale.

Art. 49 Assunzione di compiti

I comuni si assumono compiti di propria scelta tramite atto normativo o decisione dell'organo comunale competente.

Se nel quadro dell'adempimento dei compiti si interviene nello stato giuridico degli abitanti, l'assunzione di compiti deve essere fondata su una base legale formale.

Art. 50 Ente responsabile dei compiti

I comuni adempiono autonomamente i loro compiti.

Essi possono delegare l'adempimento dei compiti, di norma tramite atto normativo o contratto, anche a terzi e creare organizzazioni di diritto pubblico e privato o partecipare a tali organizzazioni.

La base di delega disciplina in particolare:

  1. il tipo e l'entità del compito;
  2. la forma giuridica dell'ente responsabile del compito;
  3. il finanziamento;
  4. la vigilanza;
  5. in caso di istituto l'organizzazione.

Art. 51 Vigilanza

Gli enti esterni e l'adempimento dei loro compiti sono soggetti alla vigilanza del comune.

5. Collaborazione intercomunale

Art. 52 In generale 1. Forme giuridiche

Per l'adempimento di determinati compiti, i comuni possono collaborare tramite contratti di diritto pubblico con o senza personalità giuridica o nella forma di unioni di comuni di diritto privato.

Art. 53 2. Base giuridica

La collaborazione richiede una base giuridica tra i comuni che disciplini in particolare:

  1. i comuni coinvolti;
  2. la forma giuridica della collaborazione;
  3. il tipo e l'entità del compito comune;
  4. il finanziamento e la ripartizione dei costi;
  5. lo scioglimento e la cessazione della collaborazione.

La base giuridica per la corporazione di comuni e l'istituto comune disciplina inoltre l'organizzazione di questi ultimi.

La base giuridica garantisce in maniera adeguata i diritti di partecipazione politica dei comuni partecipanti e dei loro aventi diritto di voto.

Art. 54 3. Obbligo di collaborazione

Se lo richiedono importanti interessi pubblici, il Governo può obbligare i comuni a collaborare conformemente all'articolo 52 e a proseguire una tale collaborazione.

Se la collaborazione lo richiede, i comuni presentano, entro il termine fissato, un contratto di collaborazione. Se non riescono ad accordarsi, il contratto viene elaborato e deciso dal Governo.

Il diritto dei comuni di essere sentiti è garantito.

La decisione del Governo è definitiva.

Art. 55 Corporazione di comuni 1. Definizione e costituzione

La corporazione di comuni serve all'adempimento di un compito comunale.

Essa è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Essa acquisisce la personalità giuridica con l'accettazione dello statuto da parte degli aventi diritto di voto dei comuni aderenti.

Art. 56 2. Stato giuridico

La corporazione di comuni subentra ai comuni aderenti in misura del suo compito e in questo ambito ne assume i diritti e i doveri.

Essa può riscuotere emolumenti e contributi per il compito assunto e richiedere eventuali sovvenzioni.

Art. 57 3. Organi

La corporazione di comuni presenta almeno i seguenti organi:

  1. gli aventi diritto di voto dei comuni aderenti;
  2. il consiglio direttivo della corporazione;
  3. la commissione della gestione.

Art. 58 4. Statuto

Lo statuto della corporazione disciplina i tratti essenziali della collaborazione tra i comuni aderenti.

Oltre ai settori disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 53, lo statuto contiene in particolare disposizioni concernenti:

  1. il nome, la sede e lo scopo della corporazione;
  2. gli organi della corporazione e le loro competenze;
  3. i diritti di partecipazione dei comuni aderenti e degli aventi diritto di voto, in particolare anche le loro competenze in materia di spese;
  4. l'adesione e l'uscita di comuni;
  5. la responsabilità di un comune dopo l'uscita;
  6. lo scioglimento della corporazione, l'impiego del patrimonio e l'estinzione di debiti.

I comuni aderenti decidono in merito allo statuto secondo la procedura prevista dal loro statuto comunale.

Le modifiche allo statuto concernenti lo scopo e i compiti della corporazione necessitano del consenso di tutti i comuni aderenti.

Art. 59 Istituto comune

Se i comuni adempiono un compito nella forma di istituto comune, i requisiti posti alla base di delega sono regolati dall'articolo 50.

Art. 60 Collaborazione transfrontaliera

Nell'ambito della collaborazione intercomunale transfrontaliera, in affari locali i comuni sono autorizzati a stipulare contratti con comuni limitrofi extracantonali e stranieri. I contratti devono essere resi noti al Governo.

6. Aggregazione di comuni e modifica di confini comunali

Art. 61 Principio e promozione di aggregazioni

I comuni possono aggregarsi.

Il Cantone promuove l'aggregazione di comuni tramite prestazioni materiali e immateriali.

Sentiti i comuni, il Governo definisce aree di promozione. Queste aree si conformano ai criteri finalizzati alla creazione di comuni forti.

Art. 62 Trattative sull'aggregazione

L'assemblea comunale o il parlamento comunale possono conferire al municipio l'incarico di avviare trattative sull'aggregazione con altri comuni. Il municipio può anche condurre autonomamente trattative in tal senso.

Se un comune si trova permanentemente in difficoltà a livello finanziario, di personale od organizzativo, può essere obbligato dal Governo ad avviare simili trattative con comuni dell'area di promozione.

Art. 63 Contratto di aggregazione 1. Principio

La base per la votazione sull'aggregazione è costituita da un contratto di aggregazione scritto.

Questo contratto necessita dell'approvazione del Governo, che ne verifica la legittimità. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 64 2. Contenuto

Il contratto di aggregazione disciplina in particolare:

  1. i comuni coinvolti;
  2. il nome e lo stemma;
  3. i tratti essenziali della futura organizzazione comunale;
  4. l'appartenenza del nuovo comune alla regione e al circondario elettorale;
  5. la composizione di un municipio transitorio;
  6. le competenze relative all'elaborazione e all'emanazione del futuro statuto e di eventuali altre basi giuridiche;
  7. un eventuale quorum;
  8. il momento dell'aggregazione.

Art. 65 3. Procedura

I municipi dei comuni coinvolti spiegano la procedura e il contenuto della votazione in un messaggio scritto a destinazione degli aventi diritto di voto.

Per le votazioni nei singoli comuni fa stato il rispettivo diritto comunale.

Art. 66 4. Ordine del Governo

Il Governo può ordinare una votazione su un contratto di aggregazione in un comune, se la collaborazione di quest'ultimo all'interno dell'area di promozione appare necessaria per la creazione di un nuovo comune.

Art. 67 5. Organi transitori

Dopo l'entrata in vigore del contratto di aggregazione, il municipio transitorio è competente per i compiti di preparazione e coordinamento del comune nato dall'aggregazione.

Una volta entrato in vigore il contratto di aggregazione, gli aventi diritto di voto dei comuni precedenti costituiscono l'organo di voto per questioni del comune nato dall'aggregazione.

Prima dell'entrata in vigore dell'aggregazione, per il nuovo comune devono essere emanati almeno uno statuto e una legge fiscale, se il contratto di aggregazione non prevede la ripresa del diritto esistente.

Art. 68 6. Invariabilità del contratto di aggregazione

In assenza di una regolamentazione contraria, in linea di principio l'adeguamento di disposizioni del contratto di aggregazione è possibile al più presto 15 anni dopo l'entrata in vigore dell'aggregazione, tramite la procedura legislativa comunale ordinaria.

In assenza di una regolamentazione contraria, in linea di principio le disposizioni del contratto di aggregazione che servono a tutelare le minoranze possono essere adeguate al più presto dopo 15 anni con una maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. Dopo 25 anni, l'adeguamento è possibile a maggioranza semplice.

Prima della scadenza dei termini, le regolamentazioni divergenti dal contratto di aggregazione necessitano del consenso del Governo.

Art. 69 Effetti giuridici dell'aggregazione 1. In generale

Il comune nato dall'aggregazione è successore in diritto dei comuni aggregati. Esso rileva i diritti e i doveri nonché i crediti e le obbligazioni di tutti i comuni precedenti.

Il comune nato dall'aggregazione subentra ai comuni aggregati nella misura delle regolamentazioni precedenti nei confronti di altri enti di diritto pubblico o di privati.

Art. 70 2. Collaborazione intercomunale

Le forme di collaborazione intercomunale tra i comuni aggregati si sciolgono senz'altro al momento dell'entrata in vigore dell'aggregazione.

Gli atti normativi della collaborazione intercomunale tuttora necessari per l'adempimento dei compiti comunali del comune nato dall'aggregazione vengono trasferiti nel diritto comunale.

Anche in assenza di una disposizione esplicita nelle corrispondenti basi giuridiche, in caso di aggregazione di comuni un comune può disdire l'accordo di collaborazione intercomunale rispettando un termine di disdetta di almeno tre mesi con effetto all'entrata in vigore dell'aggregazione.

Art. 71 3. Comune patriziale e attinenza

Se due o più comuni si aggregano e in almeno un comune esiste un comune patriziale, anche il comune nato dall'aggregazione dispone di un comune patriziale, a meno che prima dell'aggregazione non siano stati sciolti tutti i comuni patriziali.

L'attinenza si conforma al comune politico. Le persone con attinenza dei comuni in via di aggregazione acquisiscono l'attinenza del nuovo comune politico.

Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'aggregazione, esse possono richiedere, dietro pagamento di un emolumento, che nel registro dello stato civile, a destra della nuova attinenza, venga iscritto tra parentesi il nome del precedente comune di attinenza quale indicazione dell'origine.

Art. 72 Decisione del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione di un comune con uno o più comuni, se:

  1. un comune, a seguito del suo esiguo numero di abitanti o delle insufficienti capacità (risorse) in termini di personale o finanziarie proprie, è durevolmente incapace di soddisfare i requisiti di legge e di adempiere i propri compiti;
  2. la collaborazione di comuni che rifiutano l'aggregazione è indispensabile per la creazione di un nuovo comune o per l'adempimento dei compiti di quest'ultimo, qualora la maggioranza degli altri comuni interessati abbia acconsentito all'aggregazione.

L'indispensabilità di cui al capoverso 1 lettera b si valuta in particolare sulla base della geografia, dello sviluppo territoriale, del territorio stesso, dello sviluppo economico, della funzionalità dei servizi nonché del contributo del comune alle risorse umane e finanziarie.

La procedura viene avviata su richiesta del municipio transitorio del comune in via di aggregazione o per decisione del Governo.

Vanno previamente sentiti i comuni interessati.

La decisione del Gran Consiglio è definitiva.

Art. 73 Entrata in vigore

L'aggregazione entra in vigore con decisione del Gran Consiglio. La decisione è definitiva.

Art. 74 Confini comunali

I comuni possono concordare modifiche dei propri confini comunali. Per essere validi, gli accordi necessitano dell'approvazione del Governo.

7. Vigilanza

Art. 75 Principio

I comuni, i comuni patriziali, le regioni nonché gli enti della collaborazione intercomunale ai sensi dell'articolo 52 sono soggetti alla vigilanza cantonale.

I comuni sono tenuti a collaborare alla vigilanza.

Art. 76 Doveri dei comuni

Se in un comune vengono constatate delle irregolarità, l'organo comunale competente dà avvio agli accertamenti richiesti e prende i provvedimenti necessari.

Art. 77 Autorità cantonali di vigilanza

La vigilanza cantonale viene esercitata:

  1. dal Governo;
  2. dai Dipartimenti.

La vigilanza tecnica è disciplinata da regolamentazioni di leggi speciali.

Art. 78 Accertamento in materia di vigilanza

Il servizio cantonale competente procede, su segnalazione di vigilanza o d'ufficio, ad accertamenti più approfonditi se:

  1. sussiste il sospetto fondato che l'amministrazione regolare sia seriamente disturbata o minacciata da azioni illecite degli organi comunali o in altro modo e se
  2. il comune non regola autonomamente l'affare conformemente all'articolo 76.

Art. 79 Misure di vigilanza

Oltre alle misure previste dalla legislazione speciale cantonale, l'autorità di vigilanza cantonale competente può in particolare:

  1. impartire istruzioni;
  2. annullare decisioni illecite di organi comunali se ciò è inevitabile;
  3. disporre esecuzioni sostitutive.

In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio o di reiterato rifiuto di dare seguito a ingiunzioni delle autorità cantonali di vigilanza, il Governo può destituire membri di autorità comunali.

Il Governo può emanare le sue ingiunzioni ad autorità comunali con rimando alla comminatoria di pena di cui all'articolo 292 del Codice penale svizzero.

Art. 80 Particolari poteri di vigilanza 1. Approvazione di atti normativi comunali

L'emanazione e la modifica dello statuto comunale sono soggette all'approvazione dichiarativa da parte del Governo.

L'approvazione di altri atti normativi comunali è retta dalle prescrizioni della relativa legislazione speciale.

L'approvazione non esclude l'impugnazione di una prescrizione mediante ricorso.

Art. 81 2. Vigilanza finanziaria a) Principio

Il Governo delega al Dipartimento la vigilanza finanziaria sui comuni.

Nel quadro della vigilanza finanziaria viene esaminato in particolare se sono rispettati i principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti conformemente alla legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni nonché all'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni.

Se tali principi non sono rispettati, il Dipartimento ordina i rilevamenti richiesti e chiede al Governo di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 82 b) Fattispecie

L'organo di vigilanza interviene in particolare qualora si dovessero verificare le seguenti fattispecie:

  1. l'indebitamento ha raggiunto un valore critico o va in questa direzione;
  2. viene presentato un disavanzo di bilancio o è da temere un tale risultato a causa della tendenza negativa nell'autofinanziamento;
  3. i principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti vengono disattesi in misura considerevole.

I comuni che pianificano uscite una tantum o ricorrenti oppure la rinuncia a entrate devono notificarle previamente all'organo di vigilanza se ciò potrebbe portare l'indebitamento a valori critici.

Art. 83 c) Vigilanza finanziaria particolare

A seconda dell'esito di un accertamento della situazione finanziaria, il Governo può assoggettare un comune, un comune patriziale, una regione o una corporazione di comuni a una vigilanza finanziaria particolare.

L'assoggettamento avviene secondo tre livelli di intervento diversi:

  1. consulenza e assistenza;
  2. assistenza con poteri di intervento ampliati dell'organo di vigilanza, compresa l'approvazione di decisioni di ampia portata finanziaria;
  3. curatela.

Il Governo stabilisce i criteri, nonché le misure dei singoli livelli di intervento.

Art. 84 Nomina di un commissario governativo

Il Governo può nominare, di propria iniziativa o su richiesta di un comune, un commissario governativo per esercitare misure di controllo, risolvere controversie in via bonaria, ripristinare un ordine pubblico turbato, chiarire una fattispecie contestata, nonché assistere e consigliare le autorità comunali nella risoluzione di questioni difficili.

Se nel singolo caso un'autorità comunale non è in numero legale o non è in grado di agire, il commissario governativo può prendere una decisione di propria competenza in vece dell'autorità comunale o in collaborazione con quest'ultima.

Di norma i costi sono a carico del comune.

Sono fatte salve le disposizioni della legge sulla responsabilità dello Stato.

Art. 85 Curatela

Se l'amministrazione regolare di un comune non è garantita in altro modo, il Governo può assoggettare un comune a curatela temporanea e designare a tale scopo un curatore o una commissione di curatela.

Il Governo può limitare la curatela anche a determinati settori dell'amministrazione comunale o alle competenze di singoli organi o autorità comunali.

Con la disposizione della curatela le competenze degli organi comunali o delle autorità comunali passano al curatore o alla commissione di curatela.

Il comune deve rimborsare al Cantone le spese della curatela.

8. Comuni patriziali

Art. 86 Stato giuridico

Il comune patriziale è una corporazione di diritto pubblico.

Se non esiste un comune patriziale, i suoi compiti vengono svolti dal comune politico.

È esclusa l'istituzione di nuovi comuni patriziali.

Art. 87 Organizzazione

Gli organi del comune patriziale sono i cittadini, che esercitano i loro diritti in occasione dell'assemblea patriziale o alle urne, la sovrastanza patriziale, composta da almeno tre membri, e la commissione della gestione.

Il comune patriziale convoca un'assemblea patriziale almeno una volta all'anno.

Art. 88 Diritto determinante

Il comune patriziale disciplina i tratti essenziali della propria organizzazione nello statuto.

Lo statuto come ogni modifica dello stesso necessitano dell'approvazione dichiarativa del Dipartimento. La decisione del Dipartimento è definitiva.

Art. 89 Proprietà

Rientrano nelle proprietà del comune patriziale:

  1. i fondi e gli istituti destinati all'assistenza sociale patriziale, se il comune patriziale si assume autonomamente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;
  2. i fondi dei quali figura nel registro fondiario federale quale proprietario;
  3. i fondi dei quali la proprietà è in altro modo riconosciuta in modo giuridicamente sufficiente;
  4. i fondi da esso distribuiti prima del 1° settembre 1874 quali lotti patriziali.

Il patrimonio patriziale serve esclusivamente all'adempimento di compiti di interesse pubblico. Qualsiasi distribuzione o ripartizione di ricavi o patrimonio ai membri del comune patriziale è esclusa, fatta eccezione per un beneficio in natura di scarso valore.

Il trasferimento di patrimonio del comune patriziale a soggetti giuridici diversi dal comune politico non è ammesso.

Art. 90 Competenze

Il comune patriziale decide in merito:

  1. alla concessione dell'attinenza comunale;
  2. all'amministrazione del proprio patrimonio;
  3. all'autorizzazione al prelievo di mezzi dal conto dei ricavi delle vendite di terreno;
  4. all'unione con il comune politico.

Nei limiti dei propri mezzi esso si impegna per il bene della collettività.

Art. 91 Rendiconto annuale e rapporto di gestione

I comuni patriziali devono ogni anno rendere conto dell'intera gestione finanziaria.

Entro la fine di settembre dell'anno successivo all'anno contabile, il rendiconto annuale deve essere presentato al Dipartimento unitamente al rapporto della commissione della gestione.

9. Regioni

Art. 92 Principio

Le regioni servono all'adempimento efficace di compiti dei comuni aderenti.

Inoltre, assumono i compiti loro delegati dal Cantone a norma della legislazione speciale.

Le decisioni delle regioni sono vincolanti.

Art. 93 Stato giuridico

In misura dei compiti loro delegati, le regioni subentrano ai comuni in questione, rispettivamente al Cantone, ciò che comprende il diritto di riscuotere emolumenti e contributi e di richiedere eventuali sussidi.

Art. 94 Delega di compiti

La delega di compiti dai comuni alla regione avviene tramite accordo di prestazioni, il quale vincola esclusivamente i comuni interessati. La competenza si conforma alle rispettive competenze finanziarie.

La regione e i comuni disciplinano le condizioni per tornare a occuparsi di un compito delegato.

Art. 95 Collaborazione con altre regioni

Le regioni possono adempiere in comune i compiti loro delegati. In assenza di una soluzione consensuale, la regione più grande per numero di abitanti è responsabile per la corrispondente organizzazione e per questo deve essere adeguatamente indennizzata.

I dettagli vanno disciplinati tramite accordo di prestazioni.

In caso di compiti sovraregionali, la regione può fare capo o chiamare a consulto la regione confinante o singoli comuni. Le regioni o i comuni cui si è fatto capo o che sono stati chiamati a consulto non hanno diritto di voto.

Art. 96 Organizzazione

Gli organi della regione sono:

  1. l'insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto;
  2. la conferenza dei sindaci;
  3. il comitato regionale;
  4. la commissione della gestione.

Laddove le circostanze lo giustificano, è possibile rinunciare alla nomina di un comitato regionale.

Nelle regioni senza comitato regionale, i compiti di quest'ultimo vengono assunti dalla conferenza dei sindaci o da questa delegati al segretariato, se si tratta di mere attività amministrative.

Art. 97 Insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto

L'insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto costituisce l'organo supremo della regione.

Ad esso competono in particolare i seguenti compiti:

  1. emanazione e modifica dello statuto nel quale è tra l'altro disciplinato il diritto del personale valido per i collaboratori;
  2. decisione in merito a progetti contro i quali è riuscito il referendum facoltativo;
  3. decisione in merito a progetti e affari che la conferenza dei sindaci ha presentato per la decisione;
  4. decisione in merito a iniziative nel quadro del settore di competenza;
  5. decisione in merito a uscite che superano le competenze di altri organi; lo statuto può prevedere il referendum facoltativo.

Le modifiche dello statuto relative allo scopo e ai compiti della regione necessitano del consenso della maggioranza dei comuni.

Per altri atti normativi e altre decisioni è necessaria la maggioranza dei votanti.

Art. 98 Conferenza dei sindaci 1. Composizione, diritto di impartire istruzioni

La conferenza dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni della regione o da altri membri del municipio. In caso di impedimento possono essere rappresentati da un altro membro del municipio.

Nelle regioni con meno di cinque comuni, si aggiunge almeno un altro membro del municipio. Il voto viene espresso dal sindaco oppure, nel caso in cui egli non faccia parte della conferenza dei sindaci, da un altro membro del municipio.

Il municipio può impartire istruzioni vincolanti al rappresentante del comune.

La conferenza dei sindaci designa un presidente e il suo vice scegliendo tra i propri membri.

Art. 99 2. Compiti

Alla conferenza dei sindaci competono essenzialmente i seguenti compiti:

  1. nomina del comitato regionale, se non si rinuncia alla costituzione dello stesso;
  2. nomina della commissione della gestione;
  3. emanazione di prescrizioni d'esecuzione per l'adempimento dei compiti delegati;
  4. approvazione del preventivo, del conto annuale e dei crediti d'impegno;
  5. decisione in merito a uscite liberamente determinabili, una tantum e ricorrenti conformemente alla regolamentazione prevista dallo statuto della regione.

Alla conferenza dei sindaci spettano inoltre tutti i poteri che il diritto federale o cantonale oppure il diritto della regione non attribuiscono a un altro organo.

Art. 100 3. Presa delle decisioni, forza di voto

Ogni conferenza dei sindaci regolarmente convocata può deliberare validamente.

In caso di nomine e votazioni decide la maggioranza dei voti rappresentati. In caso di parità di voti in caso di nomine decide la sorte, in caso di votazioni l'oggetto è considerato respinto.

In caso di nomine e votazioni, ogni comune fino a mille abitanti dispone di un voto. Il comune riceve un voto supplementare per ogni ulteriore insieme di mille abitanti o sua frazione. Un singolo comune non può disporre di più voti rispetto alla totalità degli altri comuni.

Se una regione viene ripetutamente bloccata nella decisione in merito a una questione che va assolutamente disciplinata, può chiedere aiuto al Governo. Un'eventuale decisione del Governo è definitiva.

Art. 101 Comitato regionale 1. Composizione

La conferenza dei sindaci nomina un comitato regionale scegliendo tra i propri membri, se non si rinuncia alla costituzione di un tale comitato.

Di norma, un solo membro di uno stesso comune siede nel comitato regionale.

Il presidente della conferenza dei sindaci siede d'ufficio nel comitato regionale e lo dirige.

Art. 102 2. Compiti

Il comitato regionale è l'autorità amministrativa della regione. Gli competono essenzialmente i seguenti compiti:

  1. nomina del segretariato, del rimanente personale del segretariato e dell'ulteriore personale della regione secondo lo statuto;
  2. rappresentanza della regione verso l'esterno;
  3. preparazione degli affari a destinazione della conferenza dei sindaci, con corrispondente proposta.

Lo statuto della regione disciplina gli ulteriori compiti del comitato regionale.

Art. 103 3. Presa delle decisioni

Il comitato regionale è in numero legale se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni vengono prese per alzata di mano. Ogni membro è tenuto a esprimere il proprio voto, fatta salva la presenza di motivi di ricusazione.

In caso di parità di voti in caso di nomine decide la sorte, in caso di votazioni decide il presidente.

Art. 104 Commissione della gestione

La commissione della gestione è composta da tre membri delle commissioni della gestione dei comuni della regione; essa non può essere composta da più di un membro proveniente dalla stessa commissione della gestione.

Il periodo di carica è di quattro anni. La funzione può essere esercitata per al massimo dodici anni.

La commissione della gestione, al più tardi dopo la chiusura di ciascun esercizio annuale, sottopone a revisione la contabilità e la gestione della regione a destinazione della conferenza dei sindaci. Il rapporto di revisione va pubblicato in forma adeguata nei comuni della regione.

In accordo con il comitato regionale, la revisione dei conti può essere delegata a esperti privati.

Art. 105 Diritti politici

I diritti politici dell'insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto sono garantiti.

Almeno un decimo degli abitanti della regione aventi diritto di voto oppure un quarto dei comuni nel territorio regionale può richiedere la votazione in merito a un affare che rientra nella sua competenza.

Almeno un decimo degli abitanti della regione aventi diritto di voto può richiedere una votazione in merito alle decisioni della conferenza dei sindaci soggette a referendum.

La procedura si conforma in via sussidiaria alle disposizioni della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

Art. 106 Finanze 1. Conto annuale e rapporto di gestione

La regione deve rendere conto annualmente dell'intera gestione finanziaria e presentare un rapporto di gestione sulla propria attività entro fine settembre dell'anno successivo. Il rapporto di gestione è accessibile al pubblico.

Dopo la chiusura dell'esercizio, il conto annuale e il rapporto di gestione devono essere trasmessi al Dipartimento al più tardi entro fine settembre dell'anno successivo.

Art. 107 2. Finanziamento, contributi dei comuni, responsabilità

Nello statuto della regione vengono disciplinati il finanziamento della regione e i contributi dei comuni, al pari della responsabilità dei comuni per obbligazioni assunte dalla regione.

Art. 108 Vigilanza

Lo statuto della regione come pure ogni modifica successiva vanno sottoposti per approvazione al Governo, che ne esamina la legittimità.

10. Disposizioni finali

Art. 109 Disposizioni transitorie 1. Adeguamento del diritto comunale

Ai comuni viene accordato un termine fino al 31 dicembre 2022 per adeguare il diritto comunale all'articolo 26 capoverso 1, all'articolo 32 capoverso 2 e all'articolo 41 capoverso 1 della presente legge.

Art. 110 2. Frazioni

Le frazioni esistenti possono continuare a esistere.

Per la durata della loro esistenza continuano a fare stato le disposizioni della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (stato 1° gennaio 2017) per esse determinanti.

In caso di scioglimento di una frazione, il suo patrimonio viene attribuito al comune politico. Non sono ammessi trasferimenti di patrimonio.

Art. 111 3. Consorzi patriziali e corporazioni patriziali

Consorzi patriziali e corporazioni patriziali già costituiti possono continuare a esistere.

Per la durata della loro esistenza continuano a fare stato le disposizioni della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (stato 1° gennaio 2017) per essi determinanti.

In caso di scioglimento di un consorzio patriziale o di una corporazione patriziale, il rispettivo patrimonio viene attribuito al comune politico.

Art. 112 4. Fondo di riserva per lotti patriziali

Per l'utilizzazione di un fondo di riserva per lotti patriziali continua a fare stato, durante il termine transitorio di cui all'articolo 109, l'articolo 80 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (stato 1° gennaio 2017).

Un fondo di riserva in seguito eventualmente ancora esistente viene attribuito al capitale proprio del comune patriziale.

Art. 113 5. Attinenza in caso di aggregazioni di comuni

Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni, le persone con attinenza di comuni aggregatisi prima dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni del 13 giugno 2017 possono chiedere, dietro pagamento di un emolumento, che la loro attinenza comunale venga iscritta nel registro dello stato civile secondo il nuovo diritto.

Egress

2018-002

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.10.2017 01.07.2018 atto normativo prima versione 2018-002

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.10.2017 01.07.2018 prima versione 2018-002