Nel settore della preparazione e della consegna elettroniche di geodati della misurazione ufficiale (pos. 3341) fa stato l'articolo 5. È fatta salva la riscossione di emolumenti per l'autenticazione secondo il diritto federale.
L'indennità versata dal comune per la sicurezza dei dati (pos. 3342), la conservazione dei dati (pos. 3343), la fornitura di informazioni (pos. 3344), nonché la fornitura di dati al Cantone e al centro di geodati va fissata tra il comune e il geometra revisore nel quadro del contratto di tenuta a giorno. L'Ufficio emana direttive per gli indennizzi.