La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della legge sugli avvocati[3] nella misura in cui non trovi applicazione l'ordinanza sull'esame di avvocatura[4].
310.200
Ordinanza sugli avvocati
(OAvv)
Preambolo
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Commissione di vigilanza 1. Composizione
Il presidente della Commissione di vigilanza decide in merito:
- al conferimento dell'autorizzazione al praticantato;
- all'ammissione all'esame di avvocatura;
- all'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati.
Negli altri casi la Commissione di vigilanza decide nella composizione di cinque membri, nella misura in cui la legge sulla giustizia amministrativa[5] non preveda nulla di diverso.
Se un membro della Commissione di vigilanza non può partecipare a una decisione o è in stato di ricusa, il presidente convoca un sostituto.
Art. 3 2. Decisione
Di norma la Commissione di vigilanza decide dopo una consultazione. Per deliberare validamente la Commissione di vigilanza deve essere al completo. Vale la maggioranza semplice dei voti.
La Commissione di vigilanza può decidere per circolazione degli atti, se tutti i membri sono d'accordo e se nessun membro richiede una consultazione.
L'attuario prende parte al procedimento in conformità alle istruzioni impartite dal presidente. Egli ha voto consultivo nel processo decisionale.
Art. 4 Registro degli avvocati ed elenco pubblico
Le iscrizioni nel registro cantonale degli avvocati e nell'elenco pubblico, nonché la relativa cancellazione vengono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale.
Art. 5 Indennità dei membri della Commissione di vigilanza
I membri della Commissione di vigilanza ricevono una diaria di 500 franchi. Se l'intervento, compreso il tempo di trasferta, dura meno di quattro ore, viene versata soltanto metà della diaria.
L'articolo 17 dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni[6] non si applica ai membri della Commissione di vigilanza. Le restanti disposizioni dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni sono applicabili, nella misura in cui la legge sugli avvocati e la presente ordinanza non prevedano nulla di diverso.
Art. 6 Tasse
I richiedenti devono versare le seguenti tasse:
- per l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati e nell'elenco pubblico: fr. 200.–
- per il conferimento di un'autorizzazione al praticantato e la relativa proroga: fr. 100.–
- per un'attestazione disciplinare: fr. 50.–
Non vengono riscosse tasse:
- per cancellazioni dal registro cantonale degli avvocati e dall'elenco pubblico nonché per la relativa pubblicazione;
- per mutazioni nel registro cantonale degli avvocati e nell'elenco pubblico.
Le tasse per altri atti ufficiali e decisioni della Commissione di vigilanza si conformano alle disposizioni generali vigenti per le autorità amministrative cantonali. L'importo massimo delle tasse si conforma alla legge sugli avvocati[7].
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2023 | 01.04.2023 | atto normativo | prima versione | 2023-010 |
| 19.12.2023 | 01.01.2024 | Art. 6 cpv. 1, a) | modifica | 2023-038 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 04.04.2023 | 01.04.2023 | prima versione | 2023-010 |
| Art. 6 cpv. 1, a) | 19.12.2023 | 01.01.2024 | modifica | 2023-038 |