Il ricorso ai servizi del tribunale viene indennizzato tramite una forfetaria in conformità alla presente ordinanza.
Non sono parte della forfetaria le spese per la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio, per la traduzione e l'interpretariato, per l'assunzione di prove nonché per la partecipazione di altre autorità.
L'obbligo di pagare le spese per traduzioni tra diverse lingue ufficiali di un tribunale si conforma alle disposizioni della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni[3].
Le forfetarie previste dalla presente ordinanza valgono per la procedura penale applicabile agli adulti. Nelle cause penali a carico di minorenni, i limiti della tassa validi per la procedura penale applicabile agli adulti vanno ridotti della metà.
Sono fatte salve regolamentazioni particolari delle spese previste dal diritto federale o dalla legislazione cantonale.
Per spese dopo la conclusione del procedimento vale l'articolo 12 dell'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative[4].