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Concordato sulla coordinazione scolastica

Preambolo

concluso il 29 ottobre 1970 1)

dalla Conferenza nazionale dei direttori dei

Dicasteri cantonali della pubblica educazione

Art. 1

I Cantoni concordatari istituiscono un ente intercantonale di diritto pubblico per il promovimento delle strutture scolastiche e per la coordinazione delle rispettive legislazioni cantonali. Scopo

  1. Prescrizioni materiali

Art. 2

I Cantoni concordatari si impegnano a coordinare le proprie legislazioni scolastiche 2) quanto: Obblighi

  1. all'età d'ammissione alla scuola obbligatoria che è fissata a sei anni compiuti entro il 30 giugno. È concesso anticipare e posticipare di quattro mesi questa data nella legislazione cantonale;
  2. alla durata dell'obbligatorietà scolastica che dev'essere, per ragazzi e ragazze, di almeno nove anni con un minimo di trentotto settimane all'anno;
  3. alla durata normale del periodo d'istruzione dall'inizio dell'obbliga- torietà scolastica fino all'esame di maturità che dev'essere di almeno dodici, al massimo tredici anni;
  4. all'inizio dell'anno scolastico che deve essere previsto tra la metà d'agosto e la metà d'ottobre.

Art. 3

I Cantoni concordatari elaborano raccomandazioni per tutti i Cantoni segnatamente sui seguenti temi: Raccomandazioni

  1. piani-quadro di studio;
  2. materiale didattico comune;
  3. libero passaggio fra scuole equivalenti;
  4. passaggio al grado superiore o susseguente dell'ordinamento sco- lastico;
  5. riconoscimento degli attestati finali e dei diplomi conseguiti in corsi d'istruzione equivalenti;
  6. designazione uniforme degli stessi gradi scolastici e degli stessi tipi di scuola;
  7. formazione equivalente degli insegnanti.

La Conferenza delle organizzazioni svizzere degli insegnanti è consul- tata all'atto dell'elaborazione di queste raccomandazioni.

Art. 4

I Cantoni concordatari cooperano fra loro e con la Confederazione nell'ambito della pianificazione scolastica, della ricerca pedagogica nonché della statistica scolastica. Cooperazione

Aquesto scopo

  1. promuovono e sostengono le istituzioni necessarie per questa coope- razione;
  2. elaborano direttive per statistiche scolastiche svizzere annuali o periodiche:
  3. Provvedimenti organizzativi

Art. 5

I Cantoni concordatari delegano alla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione l'esecuzione dei compiti menzionati agli articoli 2 e 4 del presente concordato. Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione

Competenze ed organizzazione della Conferenza sono disciplinate con un regolamento interno.

Le spese per la coordinazione sono ripartite fra i Cantoni secondo il numero degli abitanti.

I Cantoni non concordatari hanno voto consultivo in materia di con- cordato.

Art. 6

Per facilitare e promuovere la coordinazione scolastica, i Cantoni si raggruppano in quattro Conferenze regionali (Svizzera romanda e Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale, Svizzera orientale). Ogni Cantone decide autonomamente di aderire ad una Conferenza regionale. Conferenze regionali

Le Conferenze regionali sono consultrici della Conferenza plenaria.

Art. 7

Contestazioni fra Cantoni sull'applicazione del concordato possono essere deferite al Tribunale federale. Protezione giuridica

Concordato sulla coordinazione scolastica 421.160

  1. Disposizioni transitorie e finali

Art. 8

La coordinazione delle legislazioni scolastiche giusta l'articolo 2 del presente concordato è realizzata progressivamente. Aderendo al concordato i Cantoni si impegnano: 1) Termine d'esecuzione

  1. a fissare, entro sei anni, l'età d'ammissione alla scuola obbligatoria giusta l'articolo 2 lettera a del presente concordato;
  2. a portare a nove anni, entro un lasso di tempo adeguato, la durata dell'obbligatorietà scolastica. Nei Cantoni ove la durata dell'obbli- gatorietà scolastica è solo di sette anni si potrà procedere in due tappe.

L'inizio dell'anno scolastico 1973/74 deve essere fissato, in linea di massima, giusta l'articolo 2 lettera d.

Art. 9

L'adesione al concordato è comunicata al Comitato della Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione, il quale provvede a darne notizia al Consiglio Federale. Adesione

Art. 10

La recessione dal concordato deve essere comunicata al Comitato della Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione. La dichiarazione di ritiro produce i suoi effetti a decorrere dalla fine del terzo anno civile susseguente a quello in cui è stata notificata. Recessione

Art. 11

Il presente concordato entra in vigore quando dieci Cantoni vi aderiscono 2) e quando il Consiglio Federale lo ha accettato. 3) Entrata in vigore