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Ordinanza concernente l'organizzazione delle scuole medie superiori con ente responsabile cantonale

(Ordinanza sull'organizzazione delle scuole medie superiori, OOSMS)

del 22.02.2022 (stato 01.08.2024)

Preambolo

emanata dal Governo il 22 febbraio 2022

visto l'art. 20 cpv. 1 della legge sulle scuole medie superiori[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, per le scuole medie superiori con ente responsabile cantonale, l'offerta formativa, le direttive concernenti la strategia di qualità nonché i rapporti d'impiego della direzione scolastica e degli insegnanti.

Art. 2 Strategia per garantire la qualità della formazione

La strategia per garantire la qualità della formazione delle scuole medie superiori con ente responsabile cantonale si conforma ai principi della «qualità attraverso valutazione e sviluppo».

Art. 3 Concetti

Nella presente ordinanza, le seguenti espressioni significano:

  1. contratto variabile: contratto d'impiego nel quale il volume di lavoro viene previsto con una fascia variabile pari al massimo al 20 per cento;
  2. adeguamenti del volume di lavoro: integrazione del volume di lavoro standard annuo a seguito di pagamenti aggiuntivi o di correzioni;
  3. supplemento standard: accredito per lezioni e singoli adeguamenti del volume di lavoro a seguito di un maggiore onere di lavoro;
  4. volume di lavoro standard: quota d'insegnamento incluso il supplemento standard nonché le attività specifiche d'insegnamento più eventuali adeguamenti del volume di lavoro conformemente all'articolo 22 fino all'articolo 25;
  5. entità dei versamenti: entità notificata dal rettore dei versamenti mensili del salario per l'anno scolastico;
  6. saldo del volume di lavoro: scostamento in positivo o in negativo del volume di lavoro annuo rispetto all'entità dei versamenti notificata;
  7. lezione settimanale su base annua: somma di volume di lavoro standard e compiti supplementari divisa per 26 lezioni durante 38 settimane di lezioni in caso di volume di lavoro del 100 per cento.

2. Direzione scolastica

2.1. Membri e incarico

Art. 4 Membri della direzione scolastica, volume d'impiego, rilevamento dell'orario di lavoro

Il rettore è presidente della direzione scolastica. Gli altri membri della direzione scolastica sono il supplente del rettore (corettore) e di norma almeno un'altra persona (prorettore). *

Il volume d'impiego per la direzione scolastica nonché la composizione della direzione scolastica per ciascuna scuola media superiore con ente responsabile cantonale sono disciplinati nell'allegato 1.

I membri della direzione scolastica rilevano il loro orario di lavoro in conformità alla legislazione cantonale sul personale. Tutti i lavori in relazione all'attività di insegnamento, la rappresentanza della scuola in seno a gruppi di lavoro e commissioni (regionali e sovraregionali) nonché l'adempimento di incarichi per l'Ufficio della formazione medio-superiore (Ufficio) sono parte integrante del volume di lavoro.

Art. 5 Incarico della direzione scolastica

La direzione scolastica garantisce la gestione della scuola, del personale e dell'attività.

Essa allestisce la strategia di qualità e insieme agli insegnanti elabora la strategia di sviluppo della scuola e della didattica, le attua e le rielabora periodicamente.

Le compete l'assistenza agli allievi, nella misura in cui questo compito non venga assunto dal docente di classe. Oltre a occuparsi dei settori loro attribuiti dal rettore, all'occorrenza i membri della direzione scolastica collaborano all'adempimento di ulteriori compiti.

Art. 6 Obbligo di insegnare per i membri della direzione scolastica

Nella media di quattro anni scolastici, il rettore tiene due lezioni settimanali su base annua per anno scolastico.

Nella media di quattro anni scolastici, il corettore tiene quattro lezioni settimanali su base annua per anno scolastico.

Nella media di quattro anni scolastici, il prorettore tiene sei lezioni settimanali su base annua per anno scolastico.

Art. 7 Riduzione a tempo determinato dell'obbligo di insegnare per i membri della direzione scolastica

Per riforme della formazione nazionali o cantonali oppure per l'assunzione di un mandato in seno al comitato di un organo nazionale nel settore delle scuole medie superiori, il Dipartimento può accordare a singoli membri della direzione scolastica una riduzione a tempo determinato dell'obbligo di insegnare.

2.2. Assunzione

Art. 8 Commissione cerca e richiesta

Nel quadro della nomina dei membri della direzione scolastica il direttore del Dipartimento può istituire una commissione cerca quale organo consultivo.

Per via di servizio il rettore chiede al Dipartimento la nuova occupazione del posto di corettore nonché di prorettore. L'Ufficio chiede al Dipartimento la nuova occupazione del posto di rettore.

3. Insegnanti

3.1. Mandato formativo

Art. 9 Insegnante

Il mandato formativo da adempiere con un impiego quale insegnante presso una scuola media superiore con ente responsabile cantonale è costituito dal volume di lavoro standard nonché dall'evasione di compiti supplementari.

L'onere temporale per i compiti supplementari che si scosta in positivo o in negativo dalle 60 rispettivamente 120 ore indicative viene convertito in lezioni settimanali su base annua senza supplemento standard e accreditato oppure addebitato al volume di lavoro annuo.

Il Dipartimento emana disposizioni concernenti la quota d'insegnamento del volume di lavoro standard nonché per compiti supplementari obbligatori e facoltativi.

Art. 10 Docente di classe

Per ciascuna settimana di insegnamento, il docente di classe ha a disposizione una lezione singola prevista dalla griglia oraria e dall'orario settimanale delle lezioni nonché dotata di un piano di studio quale «ora di classe».

Il docente di classe accompagna la propria classe durante l'evento di classe, di norma insieme a un altro insegnante.

3.2. Assunzione

Art. 11 Procedura per l'assunzione di insegnanti

La procedura per l'assunzione di insegnanti comprende di norma almeno una lezione di prova e la sua valutazione da parte di almeno un esperto di materia nonché di almeno un membro della direzione scolastica. Il rettore decide in merito a eccezioni.

Art. 12 Impiego con contratto variabile

A seconda delle esigenze d'esercizio, gli insegnanti vengono assunti a tempo determinato o indeterminato con un contratto variabile. Il periodo di prova dura sei mesi. *

I contratti variabili per un «impiego a tempo determinato» iniziano il 1° agosto e terminano il 31 luglio. Essi possono essere disdetti con effetto al 31 gennaio o al 31 luglio. Il termine di disdetta ammonta a: *

  1. durante il periodo di prova: un mese;
  2. dopo il periodo di prova: quattro mesi.

Un impiego con un contratto variabile senza scadenza viene definito «impiego a tempo indeterminato». I contratti variabili per un impiego a tempo indeterminato iniziano di norma il 1° agosto e possono essere disdetti con effetto al 31 gennaio o al 31 luglio. Il termine di disdetta è di quattro mesi.

Art. 13 Prolungamento e modifica dell'impiego

In assenza di comunicazione scritta contraria presentata da una delle parti contraenti entro il 31 marzo, un contratto variabile per un impiego a tempo determinato si prolunga automaticamente di un ulteriore anno scolastico.

Dopo una durata di impiego complessiva di tre anni con un rapporto di lavoro a tempo determinato, in caso di continuazione esso deve essere trasferito in un impiego a tempo indeterminato, qualora la formazione specialistica e professionale necessaria per insegnare presso una scuola media superiore sia stata conclusa con successo.

Qualora non sia possibile un trasferimento in un impiego a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al capoverso 2, il rapporto contrattuale deve essere sciolto oppure all'Ufficio deve essere presentata una richiesta scritta motivata di proroga di un anno dell'impiego a tempo determinato. L'Ufficio può autorizzare al massimo due proroghe di un anno.

3.3. Volume di lavoro annuo e progetti di perfezionamento professionale

Art. 14 Volume di lavoro annuo

Il volume di lavoro annuo per insegnanti impiegati al 100 per cento ammonta a 1981,50 ore di lavoro. Esso viene calcolato sulla base del saldo del volume di lavoro dell'anno scolastico precedente, del volume di lavoro standard nonché dei compiti supplementari e comprende 26 lezioni da 40 minuti durante 38 settimane di lezioni in caso di volume di lavoro del 100 per cento. *

Nel volume di lavoro annuo pari al 100 per cento sono inclusi compiti supplementari per incarichi specifici in relazione alla scuola in misura di 60 ore indicative per insegnanti specialisti II, per insegnanti di scuola media superiore I nella classe di funzione 20 e per insegnanti di scuola media superiore II nella classe di funzione 21.

Art. 15 Definizione del volume di lavoro annuo

Il rettore definisce il volume di lavoro annuo nei limiti del contratto variabile. Per materie rilevanti ai fini della promozione (incluso latino I e II) con meno di otto allievi, sulla base di un regolamento emanato dall'Ufficio e in deroga alla griglia oraria il rettore può ridurre il numero di lezioni settimanali su base annua da pagare, tuttavia l'attività di insegnamento agli allievi deve avvenire conformemente alla griglia oraria.

Se il volume di lavoro annuo viene modificato a posteriori dal rettore, ciò viene registrato mediante un adeguamento del volume di lavoro. In caso di impieghi a tempo determinato l'entità dei versamenti non può essere inferiore rispetto a quella annunciata.

In accordo con l'insegnante, nell'attribuzione del volume di lavoro annuo sono autorizzati scostamenti in positivo o in negativo rispetto alla variabilità definita per contratto al massimo per due volte consecutive. In seguito è necessario un adeguamento del contratto.

Art. 16 Approvazione del volume di lavoro annuo

La rappresentazione sinottica del volume di lavoro annuo di tutti gli insegnanti viene approvata dal Dipartimento. 

Art. 17 Supplemento standard e adeguamento del volume di lavoro

I supplementi standard sono disciplinati nel modo seguente:

  1. nessun supplemento standard: educazione fisica quale materia fondamentale, attività manuali/tessili ed economia/lavoro/economia domestica quale materia fondamentale, ora di classe, materie facoltative (senza latino I e II, ma inclusi i corsi per la promozione dei talenti), direzione delle formazioni musicali coro, banda dei cadetti, orchestra;
  2. supplemento standard di due lezioni settimanali su base annua: Deutsch/tudestg/tedesco, romancio e italiano quale prima lingua, matematica e inglese;
  3. supplemento standard di una lezione settimanale su base annua: tutte le altre materie, inclusi latino I e II.

Adeguamenti del volume di lavoro vengono accordati in conformità all'articolo 22 – articolo 25.

Art. 18 Congedo per progetti di perfezionamento professionale

Su richiesta del rettore e in accordo con l'Ufficio del personale, l'Ufficio può accordare un congedo pagato della durata di al massimo dodici settimane, di cui una deve cadere durante il tempo libero da lezioni, agli insegnanti che prima del progetto di perfezionamento professionale richiesto hanno insegnato per almeno dieci anni presso una scuola media superiore con ente responsabile cantonale con un volume di lavoro medio pari almeno al 50 per cento.

L'Ufficio emana un regolamento concernente i progetti di perfezionamento professionale.

3.4. Classificazione, retribuzione e supplenza

Art. 19 Classificazione

Gli insegnanti che dispongono di un diploma d'insegnamento conformemente al regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità devono essere attribuiti a classi di funzione come segue:

Classe di funzione
Insegnante specialista I (dattilografia) 15
Insegnante specialista II (insegnante di attività manuali/tessili, informazione/comunicazione/amministrazione ed economia/lavoro/economia domestica) 18
Insegnante di scuola media superiore I 20
Insegnante di scuola media superiore II 21

Art. 20 Cambio della classe di stipendio

Per la durata dell'introduzione gli insegnanti devono essere attribuiti alla classe di stipendio inferiore alla rispettiva classe di funzione (classe d'avvio); lo stipendio all'interno della classe di funzione viene stabilito dall'Ufficio in accordo con l'Ufficio del personale su richiesta del rettore.

Gli insegnanti privi di un diploma di insegnante conforme al livello devono essere attribuiti alla classe immediatamente inferiore alla classe di funzione.

Gli insegnanti di scuola media superiore I e II che nelle ultime due valutazioni globali hanno sempre ottenuto il giudizio «molto buono» di norma possono essere attribuiti alla classe di stipendio 21 rispettivamente 22 al più presto dopo dieci anni di attività di insegnamento a livello di scuola media superiore. L'aumento della classe di stipendio comporta la necessità di prestare compiti supplementari in misura di 120 ore indicative in caso di volume di lavoro del 100 per cento.

Art. 21 Supplenza

Il Dipartimento disciplina le supplenze e la loro retribuzione.

3.5. Adeguamenti del volume di lavoro

Art. 22 Esami finali, lavori scritti, periodi di pratica

Il rettore concede i seguenti adeguamenti del volume di lavoro: 

Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua
Preparazione, svolgimento e correzione degli esami finali per ciascun esame finale orale o scritto 0,025
Assistenza in caso di lavoro di maturità liceale, lavoro di maturità specializzata, lavoro autonomo di scuola specializzata, progetto didattico interdisciplinare della scuola media di commercio/di informatica, per lavoro 0,250
Assistenza in caso di periodo di pratica di lunga durata presso la scuola media di commercio/di informatica, per praticante 0,200

Art. 23 Congedo per anzianità di servizio

Nel primo anno in cui viene concesso, il congedo per anzianità di servizio viene considerato nel volume d'insegnamento. In relazione alla fruizione di un congedo di perfezionamento, il congedo per anzianità di servizio può essere combinato con il congedo di perfezionamento:

Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua
10 giorni di congedo per anzianità di servizio incluso supplemento standard 1,125
20 giorni di congedo per anzianità di servizio incluso supplemento standard 2,250

Art. 24 Adeguamento individuale delle vacanze *

Per il diritto a vacanze che supera le quattro settimane, agli insegnanti viene concesso il seguente adeguamento del volume di lavoro sotto forma di adeguamento individuale delle vacanze, incluso il supplemento standard: *

Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua
Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 57 anni * 0,520 *
Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 60 anni * 1,560 *
Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore va in pensione * 3,640

L'adeguamento individuale delle vacanze immediatamente successivo viene concesso nell'anno scolastico che inizia nell'anno civile in cui viene raggiunta l'età determinante. *

L'adeguamento individuale delle vacanze viene calcolato in proporzione diretta del volume di lavoro annuo dell'insegnante. *

Il saldo del volume di lavoro relativo all'anno precedente e l'adeguamento del volume di lavoro per il congedo per anzianità di servizio non vengono considerati nel calcolo dell'adeguamento individuale delle vacanze. *

Art. 25 Adeguamenti individuali del volume di lavoro

Per via di esigenze relative all'attività scolastica, il rettore può chiedere all'Ufficio ulteriori adeguamenti del volume di lavoro.

4. Conferenze ed eventi dell'intera scuola

Art. 26 Conferenza plenaria degli insegnanti 1. Composizione e convocazione

Fanno parte della conferenza plenaria degli insegnanti (plenum) tutti gli insegnanti della scuola media superiore con ente responsabile cantonale. La partecipazione al plenum è obbligatoria.

Il rettore invita tutti gli insegnanti almeno dieci giorni prima dello svolgimento del plenum, indicando l'ordine del giorno. Deve essere svolto almeno un plenum per semestre.

Il rettore deve convocare il plenum se almeno un terzo degli insegnanti lo richiede.

Art. 27 2. Competenze

Il plenum:

  1. tratta e approva regolamenti pedagogici che sono di importanza fondamentale per la scuola media superiore con ente responsabile cantonale e per gli insegnanti;
  2. può sottoporre proposte alla direzione scolastica in relazione ad affari che concernono la scuola media superiore oppure prendere posizione in merito;
  3. può delegare due insegnanti in un'eventuale commissione cerca per l'assunzione di membri della direzione scolastica conformemente all'articolo 8 capoverso 1.

Art. 28 Conferenze speciali

Possono essere convocate le seguenti conferenze speciali:

  1. da parte del rettore: la conferenza dei presidenti dei gruppi materia, le conferenze voti, di promozione e degli esami finali;
  2. dai membri della direzione scolastica: la conferenza degli insegnanti della scuola specializzata, della scuola media di commercio, della scuola media di informatica e del liceo inferiore;
  3. da parte dei presidenti dei gruppi di materia: la conferenza dei singoli gruppi di materia;
  4. da parte del docente di classe dopo aver conferito con il membro della direzione scolastica competente: la conferenza degli insegnanti di una classe.

Art. 29 Eventi dell'intera scuola

Nel corso di un anno scolastico, la scuola media superiore ha a disposizione al massimo due giornate d'insegnamento da destinare a eventi dell'intera scuola. Fanno eccezione al massimo due settimane a tema, escursioni scientifiche sul campo ed eventi di classe.

Qualora l'intervento in settimane di progetto, giornate a tema o a blocco si scosti in positivo o in negativo del 15 per cento rispetto al volume di lavoro proporzionale annuo, il rettore stabilisce in un regolamento la compensazione delle lezioni singole supplementari prestate.

5. Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

Il Dipartimento emana un regolamento quadro relativo all'esecuzione della presente ordinanza.

L'esecuzione compete all'Ufficio.

Egress

2022-011

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
22.02.2022 01.08.2022 atto normativo prima versione 2022-011
30.05.2023 01.08.2023 Art. 4 cpv. 1 modifica 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 12 cpv. 1 modifica 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 12 cpv. 2 modifica 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 12 cpv. 2, a) introduzione 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 12 cpv. 2, b) introduzione 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 14 cpv. 1 modifica 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 modifica titolo 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 1 modifica 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 57 anni" rinominato 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 57 anni" / "Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua" modifica 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 60 anni" rinominato 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 60 anni" / "Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua" modifica 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore va in pensione" introduzione 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 1bis introduzione 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 2 modifica 2023-017
30.05.2023 01.08.2023 Art. 24 cpv. 3 modifica 2023-017
29.04.2024 01.08.2024 Allegato 1 contenuto modificato 2024-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 22.02.2022 01.08.2022 prima versione 2022-011
Art. 4 cpv. 1 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Art. 12 cpv. 1 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Art. 12 cpv. 2 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Art. 12 cpv. 2, a) 30.05.2023 01.08.2023 introduzione 2023-017
Art. 12 cpv. 2, b) 30.05.2023 01.08.2023 introduzione 2023-017
Art. 14 cpv. 1 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Art. 24 30.05.2023 01.08.2023 modifica titolo 2023-017
Art. 24 cpv. 1 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 57 anni" 30.05.2023 01.08.2023 rinominato 2023-017
Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 57 anni" / "Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua" 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 60 anni" 30.05.2023 01.08.2023 rinominato 2023-017
Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore compie 60 anni" / "Volume di lavoro annuo: 26 lezioni settimanali su base annua" 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Art. 24 cpv. 1, tabella, "Fino all'anno civile compreso nel quale il collaboratore va in pensione" 30.05.2023 01.08.2023 introduzione 2023-017
Art. 24 cpv. 1bis 30.05.2023 01.08.2023 introduzione 2023-017
Art. 24 cpv. 2 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Art. 24 cpv. 3 30.05.2023 01.08.2023 modifica 2023-017
Allegato 1 29.04.2024 01.08.2024 contenuto modificato 2024-009