Lexipedia

425.110

Regolamento scolastico della Scuola cantonale grigione quale scuola media superiore cantonale con sede a Coira *

(Regolamento SCG)

del 07.08.2018 (stato 01.08.2019)

Preambolo

emanato dal Governo il 7 agosto 2018

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] nonché l'art. 19 della legge sulle scuole medie[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Il regolamento scolastico disciplina l'attività scolastica della Scuola cantonale grigione e vale per la direzione scolastica, gli insegnanti, i collaboratori e gli allievi.

L'area della Scuola cantonale grigione comprende gli immobili scolastici nelle ubicazioni Halde, Plessur, impianto sportivo Sand, mensa e mediateca nonché i collegamenti tra questi immobili scolastici e il pensionato cantonale Convitto.

Art. 2 Regolamenti della direzione scolastica

La direzione scolastica disciplina in particolare:

  1. le assenze dalle lezioni e la concessione di congedi per la durata massima di un anno;
  2. la dispensa dall'educazione fisica nonché altre dispense in accordo con l'insegnante specialista interessato;
  3. l'organizzazione di settimane a tema, escursioni scientifiche sul campo, eventi di classe nonché l'integrazione delle lezioni con relazioni tecniche o produzioni specifiche legate alla materia;
  4. la costituzione di associazioni scolastiche con riferimento alla Scuola cantonale grigione nonché di organizzazioni studentesche;
  5. la gestione di strumenti, spartiti e uniformi delle formazioni musicali e corali;
  6. il soggiorno di studenti ospiti;
  7. l'assegnazione delle note.

Coinvolgendo gli insegnanti, la direzione scolastica emana delle linee guida basate su una strategia di qualità e un regolamento interno che disciplina l'attività scolastica in generale.

Art. 3 Condotta

La direzione scolastica, gli insegnanti, i collaboratori e gli allievi tengono una condotta rispettosa ed evitano di esprimere commenti offensivi.

Gli allievi ricevono una tessera scolastica personale mediante la quale devono legittimarsi in qualsiasi momento durante l'attività scolastica all'interno dell'area della Scuola cantonale grigione.

Essi devono seguire le istruzioni della direzione scolastica, degli insegnanti e dei collaboratori.

Art. 4 Scambio di informazioni

I titolari dell'autorità parentale, la direzione scolastica e l'insegnante di classe si informano reciprocamente in modo oggettivo e trasparente in merito a questioni scolastiche per il bene dell'allievo.

All'inizio dell'anno scolastico l'insegnante di classe rende attenta la propria classe al regolamento scolastico e ai regolamenti della direzione scolastica.

Art. 5 Lingua d'insegnamento

La lingua d'insegnamento è la rispettiva lingua standard. Essa è stabilita nei piani di studio.

Viene particolarmente sostenuto il trilinguismo cantonale.

Art. 6 Studenti ospiti

Gli studenti ospiti sono giovani che frequentano le lezioni presso la Scuola cantonale grigione per al massimo un anno scolastico nel quadro di un programma di scambio.

Gli studenti ospiti devono osservare il regolamento scolastico e i regolamenti della direzione scolastica. Non sono soggetti alle disposizioni concernenti la promozione.

Art. 7 Copertura assicurativa obbligatoria

Compete ai titolari dell'autorità parentale o all'allievo maggiorenne provvedere alla copertura assicurativa.

Art. 8 Esclusione dalla responsabilità

La scuola non risponde in caso di perdita o danneggiamento di oggetti degli allievi, degli insegnanti, della direzione scolastica e dei collaboratori.

Art. 9 Cambio di domicilio

Se i titolari dell'autorità parentale o l'allievo maggiorenne cambiano luogo di domicilio, una relativa comunicazione alla direzione scolastica deve essere effettuata entro 14 giorni.

Art. 10 Cambio di sezione

Il cambio di sezione deve essere chiesto alla direzione scolastica dai titolari dell'autorità parentale o dall'allievo maggiorenne presentando una motivazione scritta.

2. Attività scolastica

Art. 11 Manifestazioni scolastiche

Le manifestazioni scolastiche sono settimane a tema, escursioni scientifiche sul campo ed eventi di classe. Le lezioni possono essere integrate con relazioni tecniche o produzioni specifiche legate alla materia.

Sull'arco di tre anni scolastici, ogni classe ha a disposizione al massimo due giorni di lezione per svolgere un evento di classe. Per le settimane a tema possono essere utilizzati al massimo dieci giorni di lezione per anno scolastico.

In casi motivati la direzione scolastica può autorizzare eccezioni.

Art. 12 Presenza

Le lezioni e le manifestazioni scolastiche devono essere frequentate dando prova di puntualità e per intero.

Art. 13 Materie facoltative

Per frequentare una materia facoltativa è richiesta un'iscrizione scritta da parte dell'allievo. La direzione scolastica stabilisce il termine di iscrizione e le modalità.

Lasciare il corso durante l'anno scolastico è possibile solo per motivi gravi e richiede la presentazione di una domanda corredata di motivazione scritta da parte del titolare dell'autorità parentale o dell'allievo maggiorenne alla direzione scolastica. Quest'ultima decide in via definitiva in merito alla domanda.

Art. 14 Assenze dalle lezioni

Le assenze dalle lezioni dalla prima fino alla terza classe del liceo richiedono una giustificazione scritta che deve essere firmata dai titolari dell'autorità parentale.

Per gli ultimi tre anni che precedono gli esami finali vale un sistema a contingenti.

Art. 15 Obbligo di notifica in caso di assenza

Se un allievo non si presenta a lezione per più di tre giorni, la segreteria scolastica deve essere informata senza indugio.

In caso di malattia durante un esame finale deve essere presentato un certificato medico.

La mancata comparizione agli esami finali senza previo inoltro di un certificato medico o senza autorizzazione dell'Ufficio comporta una valutazione con il voto 1 della parte d'esame non sostenuta.

Art. 16 Congedo e dispense

Le domande di congedo e le domande di dispensa corredate di motivazione scritta devono essere presentate dai titolari dell'autorità parentale o dall'allievo maggiorenne al membro competente della direzione scolastica.

Art. 17 Abbandono della scuola

L'abbandono della scuola deve essere comunicato per iscritto dai titolari dell'autorità parentale o dall'allievo maggiorenne alla direzione scolastica.

La direzione scolastica decide in merito al rilascio di un certificato di abbandono.

Art. 18 Manifestazioni pubbliche

Manifestazioni e dimostrazioni pubbliche sull'area della scuola richiedono un'autorizzazione della direzione scolastica.

3. Associazioni scolastiche e organizzazioni studentesche

Art. 19 Associazioni scolastiche

Se allievi costituiscono un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero[3] con riferimento diretto alla Scuola cantonale grigione, prima della costituzione dell'associazione gli statuti devono essere presentati alla direzione scolastica per approvazione.

Art. 20 Organizzazioni studentesche

Al fine di favorire la comunità studentesca e di rappresentare richieste particolari degli allievi possono essere costituite organizzazioni studentesche. Queste possono essere chiamate a consulto dalla direzione scolastica.

4. Formazioni musicali e corali

Art. 21 Carattere e direzione

Fanno parte delle formazioni musicali e corali interne alla scuola in particolare la Banda dei cadetti, il Kanti-Chor, l'orchestra scolastica e la Kanti-s-wings Band.

Le formazioni musicali e corali sono dirette da un insegnante di musica della Scuola cantonale grigione o da uno specialista esterno.

5. Sanzioni disciplinari

Art. 22 Lavoro di punizione e ammonimento

Lievi infrazioni al regolamento scolastico o ai regolamenti della direzione scolastica nonché il mancato rispetto di istruzioni impartite dalla direzione scolastica, dagli insegnanti e dai collaboratori possono essere punite dagli insegnanti con un lavoro di punizione della durata massima di quattro ore. La direzione scolastica può pronunciare ammonimenti scritti.

Art. 23 Ultimatum, esclusione temporanea e definitiva dalla scuola

La direzione scolastica può comminare un'esclusione dalla scuola (ultimatum) o disporre un'esclusione temporanea o definitiva dalla scuola se un allievo:

  1. infrange in modo grave il regolamento scolastico o i regolamenti della direzione scolastica;
  2. molesta, offende o mette in pericolo la comunità scolastica, allievi, insegnanti o collaboratori;
  3. è in possesso di dati digitali non consentiti oppure abusa di dati digitali di terzi;
  4. danneggia intenzionalmente attrezzature scolastiche o materiale scolastico;
  5. commette un furto sull'area scolastica;
  6. sull'area scolastica o in occasione di manifestazioni scolastiche, consuma senza permesso sostanze che creano dipendenza;
  7. detiene, acquista o vende droghe sull'area scolastica.

In caso di ultimatum, il periodo di prova ammonta ad almeno sei mesi, le vacanze estive non vengono considerate. In caso di nuova infrazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 durante il periodo di prova, la direzione scolastica decide di norma l'esclusione definitiva dalla scuola.

L'esclusione temporanea dalla scuola può essere disposta per al massimo 39 settimane di lezione.

Art. 24 Consumo di droghe

In caso di forte sospetto di consumo di droghe, la direzione scolastica può disporre lo svolgimento di un test antidroga da parte del servizio medico scolastico.

Art. 25 Colloquio di chiarimento

Prima che venga disposto un ultimatum o un'esclusione temporanea o definitiva dalla scuola, sotto al direzione del rettore si tiene un colloquio di chiarimento con l'allievo interessato al quale sono presenti il membro competente della direzione scolastica e l'insegnante di classe. Nel caso di allievi minorenni devono essere coinvolti i titolari dell'autorità parentale.

Art. 26 Comunicazione di sanzioni disciplinari

I titolari dell'autorità parentale e l'insegnante di classe vengono informati per iscritto dalla direzione scolastica in merito all'ammonimento, all'ultimatum o all'esclusione temporanea o definitiva dalla scuola.

L'ultimatum, l'esclusione temporanea e l'esclusione definitiva dalla scuola devono essere comunicati all'Ufficio.

Art. 27 Vie legali

Le decisioni della direzione scolastica possono essere impugnate entro dieci giorni con ricorso amministrativo al Dipartimento.

Egress

2018-013

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.08.2018 15.08.2018 atto normativo prima versione 2018-013
25.06.2019 01.08.2019 titolo dell'atto normativo modifica 2019-009
25.06.2019 01.08.2019 Art. 2 cpv. 1, a) modifica 2019-009
25.06.2019 01.08.2019 Art. 2 cpv. 1, f) modifica 2019-009
25.06.2019 01.08.2019 Art. 2 cpv. 1, g) introduzione 2019-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.08.2018 15.08.2018 prima versione 2018-013
titolo dell'atto normativo 25.06.2019 01.08.2019 modifica 2019-009
Art. 2 cpv. 1, a) 25.06.2019 01.08.2019 modifica 2019-009
Art. 2 cpv. 1, f) 25.06.2019 01.08.2019 modifica 2019-009
Art. 2 cpv. 1, g) 25.06.2019 01.08.2019 introduzione 2019-009