La presente ordinanza si applica a costruzioni e impianti aventi diritto a contributi conformemente alla legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (LFPFC).
430.150
Ordinanza sul sovvenzionamento di edifici per la formazione professionale, per offerte di formazione continua e per scuole universitarie
(Ordinanza sulle costruzioni LFPFC)
Preambolo
visto l'art. 45 cpv. 1 della legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (LFPFC)[1]
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Competenze
Il Governo esercita la vigilanza sul sovvenzionamento di costruzioni e stabilisce l'ammontare dei contributi edilizi.
Il Dipartimento competente è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.
L'Ufficio della formazione professionale provvede all'esecuzione della presente ordinanza nel settore della formazione professionale di base.
Nel settore della formazione professionale superiore e delle scuole universitarie, l'esecuzione compete all'Ufficio della formazione medio-superiore.
L'Ufficio edile è chiamato a consulto per la verifica tecnica.
2. Presentazione ed evasione delle domande
Art. 3 Fasi
La procedura si articola di norma nella fase I "basi/programma degli spazi" e nella fase II "progetto preliminare".
Art. 4 Fase I, basi e programma degli spazi
Nella fase I, l'ente responsabile deve dimostrare la necessità del progetto di costruzione. La documentazione necessaria a questo scopo va inoltrata secondo le direttive dell'ufficio competente.
La necessità viene riconosciuta se sono soddisfatte in particolare le condizioni seguenti:
- la necessità in base al numero di allievi e utenti è dimostrata;
- la copertura della necessità attraverso un utilizzo cooperativo di infrastrutture esistenti con altre istituzioni è esclusa;
- le lacune edilizie in relazione all'offerta sono dimostrate.
Dopo aver esaminato la documentazione di domanda e la necessità, il Governo approva il programma degli spazi e impartisce le raccomandazioni e le istruzioni necessarie all'ulteriore elaborazione del progetto.
L'approvazione della fase I perde la sua validità se la documentazione necessaria per il riconoscimento della fase II (progetto preliminare) non viene presentata entro tre anni.
Art. 5 Fase II, progetto preliminare e garanzia di contributo
Sulla base della fase I approvata dal Governo, l'ente responsabile deve presentare la documentazione necessaria per il progetto preliminare, secondo le direttive dell'ufficio competente.
Il Governo approva il progetto preliminare, determina i costi aventi diritto a contributi e garantisce il corrispondente contributo cantonale.
La garanzia di contributo decade se i lavori di costruzione non vengono iniziati entro tre anni.
3. Diritto a contributi e contributo
Art. 6 Diritto a contributi
Hanno diritto a contributi le seguenti spese, che conformemente all'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale vengono attribuite agli investimenti:
- gli spazi, gli impianti e le attrezzature di cui l'istituzione necessita per la propria offerta, nonché un'adeguata riserva di spazio;
- gli spazi che servono anche a scopi estranei a quelli della formazione secondo la presente ordinanza, in misura dell'utilizzo per la formazione;
- le trasformazioni di spazi esistenti, se in tal modo si ottiene un sostanziale miglioramento di un'offerta insufficiente;
- i lavori di urbanizzazione e i lavori esterni nel perimetro del fondo necessario, se necessari per l'istituzione;
- gli impianti d'esercizio e le attrezzature di cui l'istituzione necessita negli spazi aventi diritto a contributi che vengono acquistati in relazione alla costruzione.
Non hanno diritto a contributi i costi per l'acquisto del fondo.
Art. 7 Costi computabili
I costi computabili vengono calcolati sulla base di indicatori o del preventivo.
Art. 8 Aliquota e contributo
I contributi per costruzioni ammontano in percento dei costi computabili:
- fino al 100 percento per costruzioni che servono direttamente alla formazione;
- al 50 percento per le altre costruzioni.
4. Esecuzione dei lavori e versamento
Art. 9 Esecuzione dei lavori
Vengono sovvenzionati unicamente costruzioni, attrezzature e impianti realizzati in modo adeguato e a regola d'arte.
Art. 10 Modifiche al progetto
Modifiche sostanziali al progetto di costruzione, nonché modifiche che potrebbero comportare un adeguamento dei contributi, vanno comunicate senza indugio all'ufficio competente. Per un adeguamento della garanzia di contributo va presentata una corrispondente domanda.
Art. 11 Versamento del contributo
Per il versamento del contributo e il conteggio finale va inoltrata la documentazione necessaria secondo le direttive dell'ufficio competente.
Su richiesta dell'ente responsabile, vengono versati acconti in base al progresso dei lavori.
Il versamento a saldo viene effettuato dopo verifica del conteggio finale e della relativa documentazione.
Art. 12 Inizio anticipato dei lavori
Se dei lavori di costruzione imprevedibili vanno effettuati senza indugio, il Governo può eccezionalmente autorizzare l'inizio anticipato dei lavori, facendo salva la concessione di contributi.
5. Disposizioni finali
Art. 14 Disposizione transitoria
Per le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza fa stato la procedura secondo il nuovo diritto.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2012.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012 | 01.08.2012 | atto normativo | prima versione | - |
| 30.06.2015 | 01.01.2016 | Art. 8 cpv. 1, a) | modifica | 2015-021 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 22.05.2012 | 01.08.2012 | prima versione | - |
| Art. 8 cpv. 1, a) | 30.06.2015 | 01.01.2016 | modifica | 2015-021 |