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430.300

Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua *

(Ordinanza sul disavanzo)

del 05.02.2008 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle istituzioni non cantonali della formazione professionale che, conformemente alla legge, hanno diritto all'assunzione del disavanzo per le loro prestazioni a favore della formazione professionale.

Art. 2 Contratto quadro

Con il contratto quadro, all'ente responsabile di un'istituzione viene conferito un mandato di prestazioni che dà diritto a sussidi dell'ente pubblico conformemente alla legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua.

Art. 3 Contratto annuale

Nel contratto annuale vengono convenute le norme valide per l'anno d'esercizio seguente.

Art. 4 Domanda di sussidi

Le domande di sussidi vanno inoltrate per iscritto all'ufficio che secondo l'ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua è competente per il settore in questione, allegando una proposta di accordo di prestazioni su modulo apposito e tutta la documentazione necessaria.

Art. 5 Preventivo

Per il loro preventivo e rendiconto, le istituzioni aventi diritto a sussidi utilizzano il modello contabile armonizzato dell'ente pubblico.

Il preventivo dettagliato e motivato per l'anno d'esercizio seguente va inoltrato all'Ufficio utilizzando l'apposito modulo. Ogni aumento dei posti in organico va richiesto e motivato prima o insieme all'inoltro della rispettiva documentazione di preventivo. Modifiche rispetto all'anno precedente vanno comunicate in modo chiaro e comprensibile.

Art. 6 Rendiconto

Il conto annuale va inoltrato all'Ufficio, al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti, insieme a tutta la documentazione determinante per il calcolo del sussidio, in particolare la domanda di sussidio, gli elenchi degli apprendisti e delle classi e gli orari delle lezioni.

Per tutti gli impiegati della scuola, vanno anche inoltrati gli organici, il genere e il numero di impieghi computabili, il quadro salariale, il volume di impiego, il mansionario e i requisiti di formazione.

Art. 7 * Valutazione della sostanza e ammortamenti

Le valutazioni della sostanza e gli ammortamenti vanno effettuati secondo le disposizioni della legislazione sulla gestione finanziaria[2], nonché secondo le disposizioni di leggi speciali.

Art. 8 Dimensioni delle classi nella formazione professionale superiore *

Si deve mirare ad avere classi di 22 - 24 apprendisti.

Se sostenibile dal punto di vista pedagogico e possibile dal punto di vista organizzativo, per ottenere classi di dimensioni economiche le scuole specializzate superiori devono unire parzialmente o totalmente anche classi di professioni affini e/o di specializzazioni differenti. *

Su richiesta motivata, l'Ufficio della formazione medio-superiore può autorizzare la gestione di classi e gruppi di meno di dieci apprendisti. Le domande vanno inoltrate all'Ufficio almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. *

Art. 8a * Dimensioni delle classi cui si deve mirare nella formazione professionale di base

Si deve mirare alle seguenti dimensioni delle classi:

  1. formazioni transitorie: 16 allievi;
  2. certificato federale di formazione pratica (CFP): 12 apprendisti;
  3. attestato federale di capacità (AFC): 24 apprendisti;
  4. maturità professionale (MP 1 e MP 2): 24 apprendisti.

Se sostenibile dal punto di vista pedagogico e possibile dal punto di vista organizzativo, per ottenere classi di dimensioni economiche le scuole professionali di base devono unire anche classi di professioni affini e/o di anni di formazione e specializzazioni differenti.

Se la maggior parte delle lezioni viene impartita insieme, queste classi vengono denominate classi combinate. Questo vale per analogia anche per le formazioni transitorie.

Le dimensioni delle classi cui si deve mirare valgono per tutte le lezioni.

La direzione scolastica decide in merito a un superamento delle dimensioni delle classi cui si deve mirare.

Art. 8b * Dimensioni minime delle classi nella formazione professionale di base

Di norma non si può scendere al di sotto delle seguenti dimensioni minime delle classi (vale anche per classi combinate):

  1. formazioni transitorie: 10 allievi;
  2. certificato federale di formazione pratica (CFP): 6 apprendisti;
  3. attestato federale di capacità (AFC): 10 apprendisti;
  4. maturità professionale (MP 1 e MP 2): 10 apprendisti.

Art. 8c * Scostamento dalla dimensione minima delle classi nella formazione professionale di base

Su domanda della scuola professionale di base il Dipartimento può rilasciare un'autorizzazione di deroga che permette di scostarsi dalla dimensione minima delle classi. Le domande per l'anno scolastico seguente devono pervenire all'Ufficio entro il termine stabilito dal Dipartimento.

Le domande contengono:

  1. una motivazione chiara (in particolare indicazioni relative alla classe e ottimizzazioni prese in esame delle classi);
  2. le conseguenze finanziarie per il corrispondente anno civile, se non sono già contenute nel preventivo corrispondente;
  3. l'elenco delle classi interessate; e
  4. documentazione e informazioni ulteriori secondo le direttive dell'Ufficio.

Se una domanda non soddisfa le direttive di cui al capoverso 2, viene fissato un breve termine per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che altrimenti non si entrerà nel merito della domanda.

Il Cantone non eroga sussidi per classi non autorizzate.

Se a seguito di uno scostamento dalla dimensione minima delle classi il Dipartimento intende procedere a una modifica a lungo termine del luogo di formazione scolastica di una formazione professionale di base, occorre sentire tempestivamente l'organizzazione del mondo del lavoro cantonale competente. Se non esiste un'organizzazione cantonale, occorre sentire l'organizzazione del mondo del lavoro intercantonale o nazionale nonché l'organizzazione mantello cantonale. La modifica del luogo di formazione scolastica deve essere comunicata alla scuola professionale di base interessata e alle organizzazioni sentite entro il 31 gennaio dell'anno di attuazione.

Art. 8d * Passaggio dalla formazione scolastica fuori Cantone a quella all'interno del Cantone

Su domanda dell'organizzazione del mondo del lavoro competente o di una scuola professionale di base, in accordo con l'organizzazione del mondo del lavoro l'Ufficio può gradualmente attribuire a una scuola professionale di base nel Cantone le formazioni professionali di base i cui apprendisti sono attribuiti a una scuola professionale di base fuori Cantone, se alla data del 15 novembre dei tre anni precedenti il primo anno di formazione era seguito almeno dal seguente numero di apprendisti:

  1. certificato federale di formazione pratica (CFP): 5 apprendisti;
  2. attestato federale di capacità (AFC): 8 apprendisti.

Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 31 gennaio dell'anno precedente l'inizio dell'anno scolastico richiesto.

L'Ufficio decide in merito alla sede della formazione scolastica all'interno del Cantone.

Art. 9 * Spese computabili

Gli stipendi massimi determinanti per il computo sono fissati nell'appendice alla presente ordinanza. Per il riconoscimento di altre spese per il personale, incluse le prestazioni sociali, fanno stato per analogia le disposizioni dell'ordinanza cantonale sul personale, nonché le altre regolamentazioni applicate alla Scuola cantonale grigione.

In merito al riconoscimento dal punto di vista del diritto a contributi di un'attribuzione soggettiva a una classe superiore o inferiore ai sensi della legislazione cantonale sul personale decide il Dipartimento su richiesta dell'istituto, dopo aver sentito l'Ufficio cantonale del personale.

Sono computabili quale materiale didattico i mezzi d'insegnamento utilizzati per trasmettere la materia che non sono destinati agli apprendisti e che rimangono di proprietà dell'istituto di formazione.

Gli enti scolastici stipulano contratti d'affitto per l'utilizzo degli spazi scolastici e d'insegnamento, a meno che gli spazi non siano di loro proprietà. Prima della stipulazione, i contratti d'affitto vanno sottoposti al Dipartimento per approvazione. Le spese d'affitto approvate sono computabili.

Le ulteriori spese computabili vengono fissate dal Dipartimento nel contratto annuale.

Art. 10 Proventi computabili

Sono considerati proventi computabili le tasse scolastiche e di studio, i sussidi di altri Cantoni o di Stati esteri, nonché altre entrate.

Art. 11 Spese e proventi non computabili

Non sono computabili tutte le spese non necessarie all'attività della scuola. Le spese non computabili vengono dedotte e poste a carico dell'ente responsabile.

I proventi non computabili come elargizioni volontarie di terzi vengono dedotte a favore dell'ente responsabile.

Art. 12 Disavanzo d'esercizio computabile

Il disavanzo computabile è calcolato come segue: spesa computabile dell'attività della scuola, rispettivamente di studio, meno i proventi computabili.

Art. 13 Apprendisti provenienti da fuori Cantone

Per gli apprendisti provenienti da fuori Cantone, i fornitori di prestazioni emettono le fatture direttamente ai Cantoni di apprendistato, rispettivamente di domicilio, conformemente alle disposizioni degli accordi intercantonali sui contributi alle spese di formazione.

Gli apprendisti provenienti da Cantoni con i quali non esiste un accordo sui reciproci contributi alle spese di formazione, rispettivamente i quali non rilasciano una garanzia di assunzione delle spese, pagano una tassa scolastica conformemente alla rispettiva aliquota del vigente Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione, più eventuali tasse scolastiche e per i corsi.

Per formazioni non soggette ad alcun accordo intercantonale, la scuola fattura la quota parte delle spese totali. Se le tasse scolastiche di apprendisti provenienti da fuori Cantone contribuiscono alla copertura delle spese e se non vengono generate spese supplementari, nel singolo caso il Governo può rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione di tasse scolastiche a copertura delle spese totali.

Art. 14 Sussidi edilizi

Le domande per sussidi edilizi vanno inoltrate all'Ufficio.

2. Ripartizione dei sussidi d'esercizio tra i comuni

3. Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione del diritto previgente

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Istruzioni concernenti la gestione scolastica delle istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni del 19 dicembre 1995 (CSC 430.025)[3];
2. Ordinanza sul sovvenzionamento di istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni, con appendici, del 19 dicembre 1995 (CSC 430.400)[4].

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.02.2008 01.01.2008 atto normativo prima versione -
25.09.2012 01.12.2012 Art. 7 revisione totale -
18.12.2012 01.08.2013 Art. 9 revisione totale -
28.10.2014 01.01.2015 titolo dell'atto normativo modifica -
30.06.2015 01.01.2016 Art. 15 abrogazione 2015-021
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8 modifica titolo 2024-040
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8 cpv. 2 modifica 2024-040
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8 cpv. 3 modifica 2024-040
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8a introduzione 2024-040
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8b introduzione 2024-040
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8c introduzione 2024-040
26.11.2024 01.01.2025 Art. 8d introduzione 2024-040
26.11.2024 01.01.2025 Allegato 1 nome e contenuto modificati 2024-040
26.11.2024 01.01.2025 Allegato 1 contenuto modificato 2024-043

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.02.2008 01.01.2008 prima versione -
titolo dell'atto normativo 28.10.2014 01.01.2015 modifica -
Art. 7 25.09.2012 01.12.2012 revisione totale -
Art. 8 26.11.2024 01.01.2025 modifica titolo 2024-040
Art. 8 cpv. 2 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-040
Art. 8 cpv. 3 26.11.2024 01.01.2025 modifica 2024-040
Art. 8a 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-040
Art. 8b 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-040
Art. 8c 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-040
Art. 8d 26.11.2024 01.01.2025 introduzione 2024-040
Art. 9 18.12.2012 01.08.2013 revisione totale -
Art. 15 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Allegato 1 26.11.2024 01.01.2025 nome e contenuto modificati 2024-040
Allegato 1 26.11.2024 01.01.2025 contenuto modificato 2024-043
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