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430.350

Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua

(Ordinanza sui sussidi)

del 05.02.2008 (stato 01.01.2008)

Preambolo

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Forfettarie

I sussidi del Cantone a prestazioni per le quali la legislazione cantonale sulla formazione professionale non prevede un finanziamento del disavanzo vanno di regola versati sotto forma di forfettarie. L'ammontare delle forfettarie viene fissato nel mandato di prestazioni.

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

Art. 2 Diritto sussidiario

Per determinare i sussidi del Cantone alle prestazioni conformemente alla presente ordinanza, devono essere applicate per analogia le disposizioni dell'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale[2].

2. Sussidi del Cantone

Art. 3 Scuole d'arti e mestieri

L'Ufficio versa sussidi alle scuole d'arti e mestieri riconosciute dal Governo. L'ammontare dei sussidi viene fissato dal Dipartimento nel contratto annuale.

Art. 4 Corsi interaziendali

L'Ufficio versa sussidi agli offerenti di corsi interaziendali riconosciuti dal Dipartimento, conformemente all'accordo intercantonale.

Il Dipartimento può versare sussidi supplementari per offerte all'interno del Cantone, in particolare se senza di esse l'offerta nel Cantone sarebbe minacciata. In questi casi il gruppo deve comprendere almeno sei apprendisti.

Art. 5 Corsi di perfezionamento

Su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro competenti, il Dipartimento può conferire un mandato di prestazioni per corsi di preparazione a esami professionali federali o a esami federali di professione, se i corsi corrispondono a un bisogno comprovato. L'importo dei sussidi viene fissato nel contratto annuale. È determinante il numero di partecipanti che ha pagato la tassa d'iscrizione.

Il Dipartimento può stipulare un accordo di prestazioni per corsi di perfezionamento, se soddisfano i criteri per un sostegno statale conformemente alle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione in merito alla formazione continua per gli adulti. L'importo dei sussidi viene fissato nel contratto annuale e versato per partecipante e semestre. È determinante il numero di partecipanti che ha pagato la tassa d'iscrizione.

Il Dipartimento può versare sussidi per l'indennizzo di prestazioni di offerenti extra-cantonali di corsi di perfezionamento professionale che non possono venire offerti nel Cantone e che non sono oggetto di accordi intercantonali.

Art. 6 Pensionati

Il Governo può conferire un mandato di prestazioni a pensionati che possono ospitare per almeno cinque anni consecutivi e 300 giorni all'anno almeno 20 allievi interessati dalla legislazione sulla formazione professionale.

In casi eccezionali, su richiesta il Governo può riconoscere come aventi diritto a sussidi pensionati che non soddisfano le condizioni conformemente al capoverso 1.

Il Dipartimento fissa l'ammontare dei sussidi nel contratto annuale.

Art. 7 Sostegno individuale speciale

Il Dipartimento può concedere sussidi per il sostegno individuale speciale di apprendisti che seguono una formazione di base.

In caso di comprovata necessità di sostegno individuale speciale di gruppi o persone singole, il Dipartimento può versare sussidi alle spese, pari al massimo all'80 percento, oppure forfettarie.

Art. 8 Concorsi di formazione professionale

L'Ufficio può versare un sussidio per ogni partecipante. L'ammontare del sussidio viene stabilito in un mandato di prestazioni.

Gli organizzatori di concorsi di formazione professionale inoltrano all'Ufficio una domanda di sussidio almeno 30 giorni prima dello svolgimento.

Art. 9 Fiere professionali

Le organizzazioni del mondo del lavoro che progettano fiere professionali regionali, cantonali o sovracantonali inoltrano all'Ufficio una domanda di sussidio almeno quattro mesi prima dello svolgimento.

I sussidi di Confederazione e Cantone non possono superare le spese computabili della fiera. Le prestazioni proprie degli espositori non hanno diritto a sussidi. Per il resto fanno stato per analogia le disposizioni federali per le fiere professionali.

Art. 10 Coordinamento e collaborazione

L'Ufficio può concedere sussidi a organizzazioni e progetti di coordinamento e collaborazione.

Art. 11 Sviluppo della qualità

Il Dipartimento può concedere sussidi fino all'80 percento delle spese per progetti di sviluppo della qualità.

Sono computabili le spese per il personale e materiali interne ed esterne di organizzazioni del mondo del lavoro per strumenti di sviluppo della qualità a beneficio di chi offre una formazione professionale pratica, di scuole d'arti e mestieri, di corsi interaziendali e di pensionati.

Art. 12 Particolari prestazioni di interesse pubblico

Per particolari prestazioni di interesse pubblico, il Dipartimento può assumere fino all'80 percento delle spese computabili definite in un mandato di prestazioni. I sussidi di Confederazione e Cantone non possono superare la spesa computabile.

Art. 13 Creazione di mense, sussidi edilizi

Le domande di sussidi per la creazione di mense e le domande di sussidi edilizi vanno inoltrate all'Ufficio.

3. Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione del diritto previgente

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. regolamento concernente i sussidi ai concorsi per apprendisti del 1° luglio 1991 (CSC 430.040)[3];
2. ordinanza sull'erogazione di sussidi a case dell'apprendista e a pensionati d'istituzioni di pretirocinio nel Cantone dei Grigioni del 3 dicembre 1984 (CSC 430.450)[4].

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.02.2008 01.01.2008 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.02.2008 01.01.2008 prima versione -