Lexipedia

450.200

Legge sui contributi di formazione

(Legge sulle borse di studio, LCBor)

del 05.12.2006 (stato 01.01.2017)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2];

visto il messaggio del Governo del 5 settembre 2006[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge intende promuovere a livello intracantonale e intercantonale le pari opportunità per lo svolgimento di una formazione, tramite la concessione a determinate condizioni di contributi di formazione da parte del Cantone.

Art. 2 Contributi di formazione, tipi

Con contributi di formazione si intendono borse e prestiti di studio.

Ai richiedenti che stanno seguendo una formazione iniziale vengono di regola versate borse di studio. La concessione di prestiti di studio è possibile a complemento alle borse di studio.

Ai richiedenti che stanno seguendo una seconda formazione o un perfezionamento possono di regola essere concessi solo prestiti di studio.

2. Condizioni per la concessione di contributi di formazione

Art. 3 Principio

Il finanziamento della formazione compete in primo luogo alle persone interessate e ai loro genitori.

Art. 4 Aventi diritto a contributi

I contributi di formazione vengono versati a:

  1. cittadini svizzeri e cittadini di Stati membri della Comunità europea, stranieri con permesso di domicilio o con permesso di dimora annuale per almeno cinque anni in Svizzera, rifugiati o apolidi riconosciuti dalla Svizzera residenti in Svizzera;
  2. persone che hanno nel Cantone dei Grigioni il domicilio agli effetti delle borse di studio;
  3. persone che iniziano una formazione entro il compimento del 40° anno d'età.

In casi eccezionali possono essere versati contributi di formazione ad altre persone.

Art. 5 Livelli di formazione

Il diritto a contributi vale per formazioni a livello di scuola secondaria II e a livelli superiori.

Vengono versati contributi di formazione anche per la formazione frequentata presso un liceo nell'ambito del ciclo di formazione secondo le direttive nazionali.

Art. 6 Cicli di formazione

La formazione deve portare a un diploma riconosciuto da uno Stato, dalla Confederazione o da un Cantone.

Art. 7 Durata del versamento di contributi

In caso di formazioni pluriennali i contributi di formazione vengono concessi per la durata ordinaria della formazione. Entro questo periodo di formazione vengono concessi contributi di formazione soltanto per un anno di ripetizione.

Per le formazioni di un anno non vengono versati contributi per prolungamenti o ripetizioni.

Art. 8 Cicli di formazione strutturati in modo particolare

Per il versamento di contributi di formazione il Servizio tiene conto nel singolo caso concreto dei cicli di formazione strutturati in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.

Art. 9 Cambiamento di formazione

Se per motivi importanti vi è un cambiamento di formazione, sono versati contributi di formazione anche per la nuova formazione.

La durata della nuova formazione è determinante per la concessione dei contributi. Il periodo prima del cambiamento durante il quale si è beneficiato di contributi di formazione può essere adeguatamente computato.

3. Borse di studio

Art. 10 Capacità finanziaria e sussidiarietà del Cantone

Il Cantone concede borse di studio a persone che comprovano che la loro capacità finanziaria e quella dei genitori o di altre persone obbligate a fornire prestazioni di mantenimento non sono sufficienti per coprire le spese di formazione e di sostentamento.

Di principio il Cantone concede borse di studio sussidiariamente alle prestazioni di terzi. Devono essere considerate le clausole di sussidiarietà di terzi che non sono obbligati per legge a fornire prestazioni.

Art. 11 Calcolo

Le borse di studio coprono le spese necessarie al sostentamento e alla formazione, nella misura in cui queste spese superano le prestazioni esigibili dal richiedente, dai suoi genitori, da altre persone obbligate per legge e le prestazioni di altri terzi. Da base di calcolo fungono tra l'altro i valori delle imposizioni fiscali.

La spesa computabile per il sostentamento e la formazione è limitata verso l'alto. Devono anche essere fissate parti non computabili e limiti superiori per le entrate.

La prestazione esigibile dai genitori si riduce se il richiedente:

  1. ha concluso una prima formazione che lo abilita all'esercizio di una professione e se ha almeno 25 anni oppure prima dell'inizio della nuova formazione è stato finanziariamente indipendente per almeno due anni in seguito a una propria attività lucrativa;
  2. è coniugato o vive in unione registrata;
  3. ha figli.

Art. 12 Borse di studio massime

L'importo massimo per una borsa di studio annua ammonta:

  1. per una persona in formazione a 16 000 franchi;
  2. per persone che devono provvedere al mantenimento di figli l'importo massimo aumenta di 5000 franchi per figlio.

Nel calcolo delle borse di studio vengono computati al massimo 1500 franchi all'anno per tasse scolastiche e di studio. Il Governo può considerare tasse scolastiche e di studio superiori e stabilire che l'importo massimo per una borsa di studio annua aumenta della rispettiva differenza.

Art. 13 Rimborso

Le borse di studio devono essere restituite se sono state ottenute con false indicazioni.

In caso di interruzione della formazione devono essere restituiti i contributi già versati per la parte di formazione non frequentata.

In caso di decesso del beneficiario della borsa di studio, il Cantone rinuncia a chiedere la restituzione di borse di studio già versate.

4. Prestiti di studio

Art. 14 Importi massimi e modalità di versamento

Il Governo fissa importi massimi per anno di formazione e in totale.

Il Servizio decide sulla concessione di prestiti di studio, tenendo conto delle necessità del richiedente. Esso stipula contratti.

Il Servizio può fare capo ai servizi di terzi per la gestione dei prestiti.

Art. 15 Rimborso e interessi

I prestiti di studio non sono soggetti a interessi.

I prestiti di studio devono essere rimborsati entro al massimo 12 anni dalla conclusione della formazione. Il Servizio può stabilire un piano di pagamento.

Il Governo può condonare il prestito di studio ai beneficiari che dopo la conclusione della formazione sono contribuenti nel Cantone per almeno cinque anni.

Art. 16 Rinuncia ai crediti

Per motivi importanti il Governo può decretare una rinuncia parziale o totale al rimborso del prestito di studio.

5. Disposizioni organizzative e procedurali

Art. 17 Competenza

I contributi di formazione vengono concessi e versati su domanda. L'evasione delle domande e la concessione di contributi di formazione a norma della presente legge e dell'ordinanza competono al Servizio.

Art. 18 Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa

Il Servizio e le autorità di Cantone, regioni e comuni che elaborano dati conformemente al capoverso 2, trasmettono i dati importanti per l'attuazione della presente legge. *

Devono essere trasmessi i seguenti dati dei richiedenti e delle persone che nei loro confronti hanno un obbligo di mantenimento o di assistenza:

  1. i dati personali;
  2. i dati concernenti lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora, nonché la situazione di reddito e di sostanza;
  3. le prestazioni dell'ente pubblico.

I dati possono essere trasmessi singolarmente, su elenchi o su supporti elettronici e in particolare essere resi accessibili tramite procedure di richiamo. Questa assistenza amministrativa è gratuita.

Il Servizio mette a disposizione della Confederazione i suoi dati per ricevere il sussidio federale e per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.

Art. 19 Servizi, fondo per casi di rigore e prestazioni particolari

Il Governo può fissare contrattualmente con terzi che il Servizio si assuma, dietro indennizzo di tutte le spese, compiti che corrispondono al campo di attività del Servizio.

Gli indennizzi al Cantone che ne derivano devono essere versati in un fondo per casi di rigore e prestazioni particolari. Il Governo emana le necessarie disposizioni.

Art. 20 Obblighi del richiedente

Il richiedente deve compilare la domanda in modo veritiero e completo, firmarla in modo giuridicamente valido e inoltrarla al Servizio entro il termine stabilito dal Governo, unitamente alla documentazione richiesta. Egli è tenuto a fornire le informazioni e a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevanti per il versamento di contributi di formazione.

La violazione di questi obblighi può comportare la revoca di decisioni già emanate o la non entrata nel merito di una domanda pendente.

6. Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione

L'esecuzione della presente legge compete al Servizio, per quanto la legge o l'ordinanza non dispongano altrimenti.

Art. 22 Rincaro

Il Governo può adeguare al rincaro per l'anno di formazione seguente gli importi della spesa computabile e delle prestazioni esigibili, delle parti non computabili e dei limiti superiori per le entrate, gli importi forfettari massimi e gli importi massimi per una borsa di studio annua. Fa stato il livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo a fine novembre.

Art. 23 Disposizioni esecutive

Il Governo emana disposizioni esecutive in un'ordinanza e disciplina in particolare:

  1. il riconoscimento e il disconoscimento di cicli di formazione;
  2. l'evasione di domande inoltrate in ritardo;
  3. i dettagli riguardo alla durata della formazione e le eccezioni riguardo all'anno di ripetizione;
  4. i motivi e la durata che portano a un diritto a contributi in relazione al cambiamento di formazione;
  5. le spese computabili, la spesa massima computabile per il sostentamento e la formazione, le prestazioni esigibili, le parti non computabili e i limiti superiori per le entrate; sono possibili importi forfettari.

Art. 24 Abrogazione del diritto previgente

La legge sui prestiti e le borse di studio del Cantone dei Grigioni del 1° marzo 1959 (CSC 450.200) è abrogata.

Art. 26 Disposizione transitoria

I contributi di formazione per gli anni scolastici precedenti l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti al diritto previgente.

Art. 27 Referendum, entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[5] della presente legge.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.12.2006 01.08.2007 atto normativo prima versione -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 18 cpv. 1 modifica 2015-005
02.02.2016 01.01.2017 Art. 18 cpv. 1 modifica 2016-001

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.12.2006 01.08.2007 prima versione -
Art. 18 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 18 cpv. 1 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001