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502.100

Ordinanza concernente i medici delegati *

del 21.12.2010 (stato 01.01.2018)

Preambolo

emanata dal Governo il 21 dicembre 2010

visto l'art. 9 cpv. 3 della legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (Legge sull'igiene pubblica) del 2 dicembre 1984[1]

Art. 1 Campo d'applicazione

A complemento dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni[2], la presente ordinanza disciplina la nomina dei medici delegati, dei loro supplenti, nonché i loro compiti e l'indennizzo della loro attività. *

Art. 2 Procedura di nomina

Il Dipartimento nomina per ogni regione del Cantone e per un periodo di carica di quattro anni un medico delegato a titolo accessorio e il suo supplente. *

I medici dirigenti di medicina legale dell'Ospedale cantonale dei Grigioni sono d'ufficio supplenti straordinari del medico delegato della regione Plessur. *

Art. 3 Condizioni di nomina

Possono essere nominati medici delegati o loro supplenti i medici che: *

  1. sono in possesso di un diploma federale o di un diploma riconosciuto dalla Confederazione;
  2. sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione nel Cantone e che
  3. hanno il loro studio di norma all'interno della regione.

Art. 4 Sospensione temporanea dalla carica

Per motivi gravi, il Dipartimento può sospendere temporaneamente dalla carica medici delegati e loro supplenti. *

Art. 5 Suddivisione territoriale

Il medico delegato e il suo supplente devono concordare tra loro l'adempimento dei compiti. *

Art. 6 Supplenza

Il medico delegato e il suo supplente devono informarsi a vicenda in merito alle assenze. *

Le assenze superiori a una settimana vanno annunciate alla Centrale per chiamate d'emergenza e di pronto intervento della Polizia cantonale, le assenze superiori a 90 giorni vanno inoltre annunciate all'Ufficio.

Qualora sia il medico delegato, sia il suo supplente siano impediti nell'esercizio dell'attività di medico delegato, devono comunicarlo al medico delegato della regione limitrofa e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al suo supplente, nonché alla Centrale per chiamate d'emergenza e di pronto intervento della Polizia cantonale. *

Se un medico delegato o un supplente sono impediti per oltre un anno, il rapporto d'ufficio va sciolto. *

Art. 7 Compiti 1. Funzione di polizia sanitaria

I medici delegati e i loro supplenti sono gli organi di vigilanza ed esecutivi di polizia sanitaria dell'Ufficio e adempiono i compiti di medico delegato loro delegati da leggi, ordinanze o istruzioni dell'Ufficio e del medico cantonale. *

Essi sostengono il medico cantonale nell'attuazione delle direttive secondo la legislazione sulle epidemie.

Essi notificano senza indugio all'Ufficio le infrazioni a prescrizioni di polizia sanitaria.

Essi rilasciano le carte di passo per cadaveri. *

Art. 8 2. Funzioni di medico legale

Le funzioni di medico legale dei medici delegati e dei loro supplenti si conformano al Codice di diritto processuale penale svizzero. *

I medici delegati e i loro supplenti sono tenuti ad acquisire le conoscenze necessarie per l'adempimento delle loro funzioni di medico legale e a seguire una formazione continua e perfezionamenti professionali adeguati. *

Art. 9 3. Vigilanza

Ai medici delegati e ai loro supplenti compete la vigilanza sulle persone che esercitano una professione sanitaria nella loro regione. *

Art. 10 Conferenza dei medici delegati, formazione continua *

Su invito dell'Ufficio dell'igiene pubblica, si tengono periodicamente delle conferenze dei medici delegati che si occupano di temi inerenti al campo di attività dei medici delegati e che mirano alla formazione continua dei medici delegati e dei loro supplenti. *

L'Ufficio dell'igiene pubblica rende possibile ai medici delegati e ai loro supplenti la frequenza di adeguate manifestazioni di formazione continua. Esso si assume un'adeguata parte dei costi. *

Art. 11 Atti d'ufficio

Il medico delegato e il suo supplente devono conservare gli atti d'ufficio per dieci anni. *

In caso di cambiamento del titolare della carica, gli atti vanno consegnati al successore.

Art. 12 Rapporto annuale

Il medico delegato presenta annualmente rapporto al medico cantonale in merito alla propria attività e alle proprie constatazioni. *

Art. 13 Indennità per i medici delegati 1. Indennità di condotta *

I medici delegati e i loro supplenti percepiscono annualmente dal Cantone un'indennità di condotta. I medici dirigenti di medicina legale dell'Ospedale cantonale dei Grigioni non ricevono alcuna indennità di condotta. *

L'ammontare dell'indennità di condotta annua viene fissato dal Governo nell'appendice all'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

Nell'indennità di condotta sono comprese le notifiche all'Ufficio risultanti dall'attività di vigilanza e l'indennizzo per la stesura del rapporto annuale.

Art. 14 2. Tariffe

L'indennità ammonta a:

  1. per il rilascio di una carta di passo per cadaveri: 30 franchi
  2. per la visita di controllo concernente l'idoneità alla guida di conducenti di veicoli: 120 franchi

Per gli altri compiti del medico delegato, l'indennità risulta dalle rubriche vigenti del TARMED e dall'applicazione del valore del punto tariffario SUVA. *

L'indennità va versata dal committente.

Art. 15 3. Indennità per conferenze

In caso di partecipazione a conferenze o a incontri di formazione continua su invito o con il consenso dell'Ufficio dell'igiene pubblica, ai medici delegati e ai loro supplenti viene versata l'indennità per conferenze stabilita dal Governo nell'appendice all'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni. *

Art. 16 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

A questa data sono abrogati il Regolamento di servizio per i medici distrettuali del 10 dicembre 1990[3] e l'ordinanza sulle indennità dei medici distrettuali per l'esercizio di funzioni ufficiali del 12 gennaio 1976[4].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
21.12.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -
23.06.2015 01.01.2016 titolo dell'atto normativo modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 2 cpv. 2 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 1, c) modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 4 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 6 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 6 cpv. 3 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 6 cpv. 4 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 8 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 8 cpv. 2 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 9 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 10 modifica titolo 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 10 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 10 cpv. 2 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 12 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 13 modifica titolo 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 14 cpv. 2 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1 modifica 2015-019
20.06.2017 01.01.2018 Art. 7 cpv. 4 introduzione 2017-024

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 21.12.2010 01.01.2011 prima versione -
titolo dell'atto normativo 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 1 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 2 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 2 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 3 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 3 cpv. 1, c) 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 4 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 5 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 6 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 6 cpv. 3 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 6 cpv. 4 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 7 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 7 cpv. 4 20.06.2017 01.01.2018 introduzione 2017-024
Art. 8 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 8 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 9 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 10 23.06.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-019
Art. 10 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 10 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 11 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 12 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 13 23.06.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-019
Art. 13 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 14 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 15 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019