L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è il servizio cantonale competente ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni, nella misura in cui quest'ultima concerna la prevenzione degli infortuni.
530.150
Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni
Preambolo
visti l'art. 19 cpv. 6 della legge sul lavoro e l'art. 8 della legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni[1] *
Art. 1 * Servizio competente
Art. 1a * Vendita domenicale esente da autorizzazione
I comuni sono autorizzati a fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione speciale per il lavoro domenicale.
Art. 2 Periodo dell'Avvento
Delle quattro vendite domenicali esenti da autorizzazione al massimo due possono cadere nel periodo dell'Avvento.
Art. 3 Comunicazione
I comuni comunicano all'Ufficio cantonale entro fine febbraio quali domeniche sono state fissate per l'occupazione esente da autorizzazione di personale di vendita per l'anno in corso.
Per le domeniche non comunicate continua a esistere l'obbligo di autorizzazione.
Art. 4 Tasse
Vengono riscosse le seguenti tasse:
| 1. * | Per l'approvazione dei piani a seconda del genere e delle dimensioni della costruzione o dell'impianto, da 100 a 4000 franchi. In caso di approvazione dei piani che richiedono un onere di lavoro eccezionale, il limite massimo può essere superato tutt'al più del 50 per cento. | ||
| 2. | Per permessi d'esercizio, a seconda del genere e delle dimensioni dell'azienda, da 50 a 1500 franchi. | ||
| 3. * | Per perizie sui piani di regola non viene riscossa alcuna tassa. Per perizie sui piani che richiedono un onere di lavoro eccezionale, da 50 a 1000 franchi. | ||
| 4. * | Per permessi concernenti la durata del lavoro, da 50 a 3000 franchi. In caso di onere amministrativo trascurabile, si può rinunciare a riscuotere una tassa. | ||
Art. 5 Abrogazione del diritto previgente
La tariffa per attività e permessi nell'ambito della legislazione sul lavoro dell'8 dicembre 2003[4] è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2008 | 01.01.2009 | atto normativo | prima versione | - |
| 24.08.2010 | 01.09.2010 | ingresso | modifica | - |
| 24.08.2010 | 01.09.2010 | Art. 1 | revisione totale | - |
| 24.08.2010 | 01.09.2010 | Art. 1a | introduzione | - |
| 24.08.2010 | 01.09.2010 | Art. 4 cpv. 1, 4. | modifica | - |
| 24.08.2010 | 01.09.2010 | Art. 4 cpv. 1, 5. | modifica | - |
| 28.11.2017 | 01.01.2018 | Art. 4 cpv. 1, 1. | modifica | 2017-039 |
| 28.11.2017 | 01.01.2018 | Art. 4 cpv. 1, 3. | modifica | 2017-039 |
| 28.11.2017 | 01.01.2018 | Art. 4 cpv. 1, 5. | modifica | 2017-039 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 22.12.2008 | 01.01.2009 | prima versione | - |
| ingresso | 24.08.2010 | 01.09.2010 | modifica | - |
| Art. 1 | 24.08.2010 | 01.09.2010 | revisione totale | - |
| Art. 1a | 24.08.2010 | 01.09.2010 | introduzione | - |
| Art. 4 cpv. 1, 1. | 28.11.2017 | 01.01.2018 | modifica | 2017-039 |
| Art. 4 cpv. 1, 3. | 28.11.2017 | 01.01.2018 | modifica | 2017-039 |
| Art. 4 cpv. 1, 4. | 24.08.2010 | 01.09.2010 | modifica | - |
| Art. 4 cpv. 1, 5. | 24.08.2010 | 01.09.2010 | modifica | - |
| Art. 4 cpv. 1, 5. | 28.11.2017 | 01.01.2018 | modifica | 2017-039 |