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613.140

Ordinanza relativa alle spese per atti d'ufficio e servizi della Polizia cantonale

(Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol)

del 18.12.2018 (stato 01.01.2019)

Preambolo

emanata dal Governo il 18 dicembre 2018

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1], l'art. 35 cpv. 2 della legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni[2] e l'art. 14 cpv. 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale[3]

1. Tasse di polizia

1.1. Disposizioni generali

Art. 1 Calcolo delle tasse

Le tasse vengono riscosse forfetariamente in funzione del tempo impiegato oppure a seconda delle infrastrutture nonché del materiale messi a disposizione.

Se le tasse vengono calcolate in funzione del tempo impiegato, devono essere fatturate solamente mezze ore e ore intere. Per ogni mezza ora iniziata è dovuta l'aliquota piena.

Art. 2 Esborsi

Gli esborsi sono parte delle tasse. Essi devono essere riscossi nel loro importo effettivo e indicati separatamente.

Le seguenti spese sono considerate esborsi:

  1. le spese per terzi consultati;
  2. le spese per l'acquisizione di materiale e di documenti;
  3. le spese di trasmissione e di comunicazione;
  4. le spese di viaggio e di trasporto;
  5. l'imposta sul valore aggiunto se la Polizia cantonale è tenuta a versarla in base alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto[4].

Art. 3 Rapporto tra aliquote generali e speciali

Le aliquote generali trovano applicazione solo se per un atto d'ufficio o un servizio della Polizia cantonale non esiste un'aliquota speciale.

Art. 4 Tassa senza voce di tassa

Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per un atto d'ufficio soggetto a tasse oppure per un servizio soggetto a tasse, il calcolo della tassa avviene in base alle spese generate nonché all'importanza della prestazione e all'interesse alla sua esecuzione.

Occorre tenere conto di questi principi di calcolo anche quando l'ordinanza prevede un quadro tariffario.

Art. 5 Condono integrale o parziale di tasse 1. In generale

In presenza di circostanze particolari le tasse possono essere condonate integralmente o in parte.

Circostanze particolari sussistono segnatamente:

  1. in caso di eventi funzionali a scopi ideali, culturali, turistici o sportivi;
  2. se per la persona assoggettata alla tassa il pagamento rappresenta un caso di rigore iniquo.

Art. 6 2. Condono di tasse per manifestazioni politiche autorizzate

Per manifestazioni politiche autorizzate che rientrano nell'ambito tutelato della libertà d'espressione e della libertà di riunione, agli organizzatori non vengono addebitate tasse se essi non hanno violato intenzionalmente o per negligenza grave condizioni dell'autorizzazione.

Art. 7 3. Condono parziale di tasse per manifestazioni sportive

In caso di manifestazioni sportive possono essere riscossi a titolo di tasse:

  1. esborsi conformemente all'articolo 2;
  2. supplementi per lavoro notturno e domenicale conformemente all'articolo 33 della legge sul personale[5];
  3. spese conformemente all'articolo 25 segg. dell'ordinanza sul personale[6];
  4. da 50 a 200 franchi per l'autorizzazione di manifestazioni sportive regionali conformemente all'articolo 4 capoverso 2 lettera a OLALCStr[7].

Le spese rimanenti per atti d'ufficio e servizi che la Polizia cantonale presta in occasione di manifestazioni sportive vengono coperte con mezzi fiscali generali.

Art. 8 Competenza e procedura

La Polizia cantonale stabilisce le tasse e decide in merito alla rinuncia integrale o parziale a riscuotere le spese procedurali.

Il Dipartimento decide in merito al condono di altre tasse di polizia, se viene richiesta una rinuncia a entrate inferiore a 20 000 franchi. Il Governo decide in merito a domande di condono che superano tale importo.

La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[8] e all'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative[9], se la presente ordinanza non contempla alcuna regolamentazione particolare.

1.2. Aliquote generali

Art. 9 Tasse per interventi

La tassa per interventi della Polizia cantonale ammonta:

  1. per ora/persona: a fr. 80.–
  2. per l'utilizzo di un veicolo d'intervento: a fr. 1.80 al chilometro, ma almeno a fr. 60.– per intervento

Le tasse per interventi intercantonali di polizia (IKAPOL) e per interventi nel quadro della ostpol.ch si conformano alla Convenzione relativa agli interventi intercantonali di polizia.

Art. 10 Tasse per diversi documenti

La tassa ammonta:

  1. per grandi rapporti con denuncia: a fr. 100.–
  2. per piccoli rapporti con denuncia: a fr. 60.–

Per piani e schizzi la tassa ammonta:

  1. per luoghi del reato: a fr. 70.– più fr. 20.– per foglio A4
  2. per la registrazione di rilevamenti di incidenti con analisi esterna: a fr. 100.– più esborsi conformemente all'articolo 2
  3. per l'analisi di incidenti per servizi esterni: a fr. 70.– per estratto di carta più fr. 80.– per ora/persona

La tassa per fotografie realizzate nel quadro di un'inchiesta penale o su relativa richiesta ammonta:

  1. per controlli della velocità: a fr. 20.–
  2. negli altri casi: a fr. 10.– per esemplare

Art. 11 Tasse per test alcolemici e test antidroga

In caso di un consumo illecito di alcol e droghe, la Polizia cantonale riscuote tasse per test alcolemici e test antidroga.

Queste ammontano:

  1. per l'etilometro precursore con tubicino: a fr. 20.–
  2. per l'etilometro probatorio con tubicino (accertamento etilometrico probatorio): a fr. 100.–
  3. per il drugwipe (con bastoncino): a fr. 40.–
  4. per il test dell'urina: a fr. 20.–
  5. per il test rapido antidroga (urina, sostanze solide): a fr. 60.–
  6. per il prelievo di sangue e l'esame delle urine da parte del medico: a fr. 40.– più esborsi conformemente all'articolo 2

Art. 12 Tasse per la ricerca di veicoli e tasse d'occupazione

Per veicoli recuperati sono dovute le seguenti tasse:

  1. per biciclette e ciclomotori: fr. 20.–
  2. per motociclette: fr. 40.–
  3. per gli altri veicoli: fr. 80.–

La tassa per una ricerca informatica ammonta a 600 franchi per veicolo.

La tassa d'occupazione per veicoli messi in sicurezza e sequestrati ammonta a 150 franchi al mese.

La tassa d'occupazione per veicoli immobilizzati ammonta a 150 franchi al mese per i primi tre mesi, successivamente a 50 franchi al mese.

Art. 13 Spese procedurali

Le spese procedurali ammontano a un importo compreso tra 50 e 2000 franchi più le spese per terzi consultati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

Art. 14 Tassa per la consultazione di atti

La consultazione di atti è soggetta a tasse se:

  1. gli atti vengono consegnati e copiati;
  2. non è pendente alcun procedimento per cui possono essere riscosse spese procedurali.

In questo caso la tassa ammonta a 20 franchi più 0.20 franchi per ciascuna copia.

Art. 15 Tasse per prestazioni varie

La tassa ammonta:

  1. per una telefonata: a fr. 5.– più esborsi conformemente all'articolo 2
  2. per una lettera ordinaria: a fr. 5.– più esborsi conformemente all'articolo 2
  3. per il ricorso a prestazioni di terzi: a fr. 5.– più esborsi conformemente all'articolo 2
  4. per l'acquisto di un biglietto: a fr. 10.– più esborsi conformemente all'articolo 2
  5. per un invio espresso e un invio contro rimborso: a fr. 30.– più esborsi conformemente all'articolo 2
  6. per l'impiego di un estintore: a fr. 30.– più spese di riempimento
  7. per la consegna di materiale segnaletico per l'uso: a fr. 25.– più fr. 10.– per unità consegnata (segnali, lampade ecc.) al giorno
  8. per un sacco mortuario: a fr. 60.–

1.3. Aliquote speciali

1.3.1. Polizia stradale

Art. 16 Perizie in materia di circolazione

Per perizie in materia di circolazione la tassa ammonta a 200 franchi per ora/persona più gli esborsi conformemente all'articolo 2, ma almeno a 250 franchi per caso.

Art. 17 Accompagnamento di trasporti speciali

La tassa per l'accompagnamento di trasporti speciali sulla rete di strade nazionali delle classi 1 e 2 può comprendere le seguenti voci:

  1. una tassa di coordinamento e amministrativa: fr. 160.– per caso
  2. per l'accompagnamento da parte del primo veicolo della polizia:
  1. fr. 160.– per accompagnatore all'ora
  2. fr. 7 al chilometro per l'utilizzo del veicolo d'intervento
  1. per una pattuglia aggiuntiva: fr. 100.– per l'accompagnatore e l'utilizzo del veicolo d'intervento

La tassa per l'accompagnamento di trasporti speciali su strade cantonali nonché comunali e sulla rete delle strade nazionali della classe 3 può comprendere le seguenti voci:

  1. una tassa di coordinamento e amministrativa: fr. 120.– per caso
  2. per l'accompagnamento da parte del primo veicolo della polizia:
  1. fr. 120.– per accompagnatore all'ora
  2. fr. 4 al chilometro per l'utilizzo del veicolo d'intervento
  1. per una pattuglia aggiuntiva: fr. 100.– per l'accompagnatore e l'utilizzo del veicolo d'intervento

In deroga all'articolo 2 capoverso 2, per le tasse da calcolare in funzione del tempo impiegato la prima ora deve essere fatturata interamente.

Complessivamente la tassa ammonta al massimo a 10 000 franchi.

Art. 18 Tasse di pesatura

Se per veicoli viene constatato un peso eccessivo sono dovute le seguenti tasse:

  1. per veicoli a motore leggeri fino a un peso complessivo di 3,5 tonnellate: fr. 30.–
  2. per veicoli a motore leggeri con rimorchio nonché trattori a sella leggeri: fr. 35.–
  3. per veicoli a motore pesanti nonché a due assi: fr. 40.–
  4. per veicoli a motore pesanti con più di due assi: fr. 50.–
  5. per trattori a sella e autotreni: fr. 60.–

Se un veicolo viene pesato su relativa richiesta la tassa ammonta:

  1. per veicoli con un peso complessivo fino a 3,5 tonnellate: a fr. 20.–
  2. per veicoli con un peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate: a fr. 40.–

Art. 19 Controlli dei veicoli

Per controlli dei freni nonché protocolli in un centro per il traffico pesante (CTP) la tassa ammonta:

  1. per veicoli a motore: a fr. 60.–
  2. per combinazioni di veicoli: a fr. 80.–

Per il controllo degli assi e il controllo di giunti e snodi in un CTP la tassa ammonta a 30 franchi.

Per l'utilizzo di un elevatore a forche in un CTP la tassa ammonta:

  1. fino a 30 minuti: a fr. 50.–
  2. oltre 30 minuti: a fr. 80.–

Se durante la misurazione della sagoma in un CTP viene constatato che i requisiti posti dalla legge non sono soddisfatti, la tassa per la misurazione della sagoma ammonta a 30 franchi.

Per il controllo di un ciclomotore la tassa ammonta:

  1. per la persona addetta al controllo: a fr. 80.–
  2. per l'utilizzo di un veicolo d'intervento: a fr. 1.80 al chilometro

Art. 20 Controlli dei tempi di lavoro e di riposo

Se durante l'analisi dei protocolli dei tempi di lavoro e di riposo viene accertato che i tempi di lavoro e di riposo non vengono rispettati, la tassa per l'analisi e il rapporto ammonta a 60 franchi.

Per autorizzazioni speciali riguardo ai tempi di lavoro e di riposo le tasse ammontano:

  1. in caso di prima autorizzazione: a fr. 30.–
  2. in caso di proroga dell'autorizzazione: a fr. 20.–
  3. in caso di spese (supplementari) per il controllo d'esercizio: a fr. 50.– per ora/persona

Art. 21 Segnaletica stradale e demarcazioni stradali

Le disposizioni concernenti la segnaletica stradale e le demarcazioni stradali su strade cantonali sono esenti da tasse.

Per tutte le altre strade vale il medesimo principio se la segnaletica stradale e le demarcazioni stradali sono funzionali alla sicurezza della circolazione o alla prevenzione stradale. Negli altri casi le tasse per segnaletica stradale e demarcazioni stradali ammontano a un importo compreso tra 50 e 2000 franchi.

Art. 22 Autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 5 OLALCStr

Le tasse per autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 5 OLALCStr[10] ammontano:

  1. per un viaggio singolo: a fr. 60.–
  2. per più viaggi, validità di 14 giorni: a fr. 70.–
  3. per un'autorizzazione permanente:
  1. per il primo mese: a fr. 100.–
  2. per ogni mese aggiuntivo: a fr. 10.–
  1. per un'autorizzazione annuale: a fr. 200.–
  2. per un'autorizzazione annuale per brevi tragitti prestabiliti: a fr. 120.–

1.3.2. Attività forensi

Art. 23 Analisi della polizia scientifica

Per analisi della polizia scientifica la tassa ammonta a 200 franchi per ora/persona più gli esborsi conformemente all'articolo 2, ma almeno a 250 franchi per caso.

Art. 24 Impianti d'allarme mobili e misure chimiche per identificare un ladro

Per il montaggio e lo smontaggio di impianti d'allarme mobili la tassa ammonta a 80 franchi per ora/persona, ma almeno a 400 franchi per impianto.

Per misure chimiche per identificare un ladro la tassa ammonta a 150 franchi più esborsi conformemente all'articolo 2.

Art. 25 Sigilli

Per l'apposizione di sigilli la tassa ammonta a 120 franchi più esborsi conformemente all'articolo 2.

Art. 26 Trattamento dei dati segnaletici

Per il trattamento dei dati segnaletici la tassa ammonta a 80 franchi.

Per uno striscio di mucosa orale la tassa ammonta a 300 franchi.

Art. 27 Impiego di specialisti IT

Per l'impiego di specialisti IT per lavori di indagine forense nonché per l'elaborazione di perizie forensi la tassa ammonta a 200 franchi per ora/persona più esborsi conformemente all'articolo 2.

Art. 28 Salvataggio ed elaborazione di dati

Per l'impiego di specialisti IT per il salvataggio e l'elaborazione di dati le tasse ammontano:

  1. per una quantità di dati inferiore a 100 gigabyte: a fr. 100.–
  2. per una quantità di dati tra 100 gigabyte e 1 terabyte: a fr. 150.–
  3. per una quantità di dati superiore a 1 terabyte: a fr. 200.–

1.3.3. Unità speciali

Art. 29 Unità speciali

In caso di impiego di unità speciali la tassa può comprendere le seguenti voci:

  1. per le forze d'intervento: fr. 140.– per ora/persona
  2. per l'utilizzo di un veicolo d'intervento: l'aliquota generale conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera b
  3. per l'utilizzo di un motoscafo: fr. 120.–
  4. per l'utilizzo di un drone: fr. 120.– per unità e intervento
  5. più esborsi conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera b

Tra le unità speciali della Polizia cantonale rientrano in particolare:

  1. i granatieri;
  2. i conduttori di cani;
  3. la polizia alpina;
  4. il capo impiego elicotteri, incluse unità droni;
  5. l'unità mobile della Polizia (UMP);
  6. il gruppo di negoziazione;
  7. l'unità di osservazione.

1.3.4. Collocamento

Art. 30 Collocamento di detenuti

La tassa per il collocamento di detenuti ammonta a 180 franchi al giorno.

1.3.5. Armi, esplosivi e pirotecnica

Art. 31 Armi

Per autorizzazioni concernenti le armi trovano applicazione gli emolumenti conformemente all'ordinanza sulle armi[11].

Per ulteriori autorizzazioni concernenti le armi e servizi in relazione ad armi la tassa ammonta a un importo compreso tra 50 e 2000 franchi.

Art. 32 Esplosivi e pirotecnica

Per le autorizzazioni e i permessi d'acquisto trovano applicazione le tasse conformemente all'articolo 34a della legge federale sugli esplosivi[12] e all'articolo 113 dell'ordinanza sugli esplosivi[13].

Per l'autorizzazione di vendita per esplosivi e per pezzi pirotecnici la tassa ammonta a 250 franchi.

Per l'autorizzazione di vendita per pezzi pirotecnici a scopi professionali la tassa ammonta a 150 franchi.

Per l'autorizzazione di vendita per pezzi pirotecnici da spettacolo (fuochi d'artificio) delle categorie del commercio al dettaglio F2, F3 e F4 (nessuna vendita libera) le tasse ammontano:

  1. per la classe di tassazione I, esercizi situati in una zona d'abitazione: a fr. 100.– all'anno
  2. per la classe di tassazione II, esercizi situati al di fuori di una zona d'abitazione: a fr. 200.– all'anno

Per permessi d'acquisto per esplosivi, mezzi d'innesco e pezzi pirotecnici la tassa ammonta a 50 franchi per ciascun permesso d'acquisto.

Per il permesso cantonale per il deposito di sostanze esplosive la tassa ammonta:

  1. per il permesso con un sopralluogo: a fr. 100.–
  2. per il permesso con più di un sopralluogo: a fr. 50.– più fr. 50.– per ciascun sopralluogo
  3. per l'autorizzazione di un cambiamento di ubicazione con un sopralluogo: a fr. 50.–

Per ulteriori permessi e servizi concernenti l'impiego di esplosivi, mezzi d'innesco e pezzi pirotecnici la tassa ammonta a un importo compreso tra 50 e 2000 franchi.

1.3.6. Impianti di rivelazione pericoli

Art. 33 Tasse d'allacciamento

Per l'allacciamento di impianti di rivelazione pericoli la tassa ammonta a un importo compreso tra 150 e 500 franchi.

Per la modifica del dossier dell'allarme la tassa ammonta a un importo compreso tra 100 e 200 franchi.

Art. 34 Tasse per abbonamenti

Per impianti d'allarme la tassa per abbonamenti ammonta:

  1. con un criterio d'allarme: a fr. 50.– al mese
  2. con più di un criterio d'allarme: a fr. 5.– al mese per ogni ulteriore criterio d'allarme

Per impianti di rivelazione incendio con un criterio d'allarme la tassa ammonta a 20 franchi.

Art. 35 Falsi allarmi

Se la Polizia cantonale deve intervenire per via di un falso allarme, il proprietario dell'impianto è tenuto a versare le tasse seguenti:

  1. per il primo falso allarme nel corso dell'anno civile: fr. 150.–
  2. per il secondo falso allarme nel corso dell'anno civile: fr. 200.–
  3. dal terzo al quinto falso allarme nel corso dell'anno civile, per ciascun caso: fr. 300.–
  4. per ogni ulteriore falso allarme nel corso dell'anno civile: fr. 400.–

Art. 36 Chiamate d'allarme e sorveglianze

Per chiamate d'allarme da parte delle aziende elettriche in caso di guasti alle condotte di gas naturale della Erdgas Ostschweiz AG (EBRAG) la tassa ammonta a 5000 franchi all'anno.

Per la sorveglianza e il controllo di impianti minacciati e di impianti tecnici minacciati la Polizia cantonale stabilisce una tassa all'interno di un accordo.

1.3.7. Rete radio di sicurezza Polycom

Art. 37 Rete radio di sicurezza Polycom Grigioni

Per l'esercizio e la manutenzione della rete radio di sicurezza Polycom Grigioni la tassa ammonta a 600 franchi all'anno per apparecchio radio.

2. Indennizzo per esecuzioni sostitutive

Art. 38 Indennizzo

In caso di un'esecuzione sostitutiva i comuni devono versare un indennizzo per atti d'ufficio e servizi della Polizia cantonale secondo le aliquote indicate in precedenza.

Art. 39 Competenza

La Polizia cantonale fattura l'indennizzo al comune dopo l'esecuzione sostitutiva.

Se il comune si rifiuta di versare l'indennizzo fatturato, il Governo stabilisce l'indennizzo e decide in merito alla rinuncia integrale o parziale a riscuotere spese procedurali.

3. Disposizione finale

Art. 40 Diritto transitorio

Per fattispecie che si sono verificate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza trovano applicazione le aliquote di calcolo per le spese dei servizi della Polizia cantonale dell'8 dicembre 2003 (stato 1° gennaio 2012), a meno che la nuova tariffa sia più favorevole per la persona assoggettata.

Egress

2018-025

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
18.12.2018 01.01.2019 atto normativo prima versione 2018-025

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 18.12.2018 01.01.2019 prima versione 2018-025