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Convenzione intercantonale sulla collaborazione di polizia

Preambolo

Convenzione intercantonale sulla collaborazione di

polizia

approvata dal Consiglio Federale il 9 febbraio 1977

Art. 1

La convenzione ha per scopo di regolare la collaborazione fra i Cantoni aderenti e il loro aiuto reciproco: 1) Scopo

  1. per controlli in comune di polizia stradale e giudiziaria;
  2. in caso di avvenimenti straordinari, catastrofi, atti terroristici, presa di ostaggi, crimini e simili.

Art. 2

L'aiuto viene chiesto dal Governo del Cantone interessato o dall'autorità che esso ha designato a tale scopo. L'istanza è decisa dall'autorità competente del Cantone richiesto. Aiuto

Il Cantone richiesto è tenuto a prestar aiuto solo se non ha da assolvere propri compiti impellenti.

Quando risulti necessario estendere un'azione di polizia al territorio di un Cantone vicino e aderente alla convenzione, va chiesto prima il consenso dell'autorità competente di tale Cantone. In casi urgenti basta l'au- torizzazione provvisoria del comando di polizia.

Art. 3

I Cantoni aderenti effettuano di comune accordo i controlli in comune. Controlli in comune

Art. 4

Le forze di polizia del Cantone interessato e quelle degli altri Cantoni sono dirette dal comando di polizia del Cantone interessato. Se l'azione si estende al territorio di più Cantoni aderenti alla convenzione, i comandanti di polizia partecipanti designano il dirigente le operazioni. Direzione delle operazioni

Art. 5

Nell'ambito dell'azione ordinata le forze di polizia degli altri Cantoni hanno le stesse competenze e gli stessi obblighi che la polizia cantonale. Nelle loro operazioni ufficiali esse devono applicare le norme valide nel Cantone interessato. Stato giuridico delle forze di polizia degli altri Cantoni

Art. 6

Il Cantone interessato risponde, indipendentemente dalla colpa, dei danni causati in servizio illecitamente dalle forze di polizia degli altri Cantoni. Il danneggiato non ha una pretesa d'indennizzo nei confronti del funzionario di polizia. Responsabilità

In caso di danneggiamento intenzionale o commesso con grave negli- genza il Cantone interessato può esercitare un diritto di regresso sull'altro Cantone e questo sul suo funzionario secondo la propria legislazione.

In caso di danneggiamento causato legalmente il Cantone interessato risponde secondo i criteri dell'espropriazione materiale.

Si applicano i criteri del codice delle obbligazioni per l'esclusione di una responsabilità in caso di colpa propria del danneggiato, la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento o per una riparazione.

Art. 7

Il Cantone interessato versa indennizzi ai membri dei corpi di polizia degli altri Cantoni per le conseguenze di infortuni avvenuti durante il servizio nel Cantone interessato, salvo che il danno sia coperto da un'assicurazione. Infortuni

Se il Cantone richiesto deve versare lo stipendio per più di 14 giorni d'impedimento al lavoro a un suo funzionario di polizia infortunato in servizio del Cantone interessato, quest'ultimo ha da risarcire tale spesa.

Art. 8

Non si calcolano spese per i controlli fatti in comune e per gli aiuti prestati nell'interesse di tutti i Cantoni aderenti in casi singoli. Questioni finanziarie

Negli altri casi il Cantone interessato deve risarcire al Cantone richiesto le sue spese per il personale, i veicoli e il materiale secondo le aliquote fissate di comune accordo dai direttori di polizia.

Art. 9

La vigilanza, le decisioni di principio sulla collaborazione e l'aiuto e così pure la composizione di conflitti risultati dall'esecuzione della convenzione sono compiti dei direttori di polizia dei Cantoni aderenti. Vigilanza

Art. 10

La convenzione ha durata illimitata. Durata della convenzione, ritiro

Un Cantone può recedere dalla convenzione alla fine di ogni anno con un preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono allora sulla continua- zione della convenzione.